Ebitemp: Proroga prestazioni per emergenza Covid-19

Ebitemp, l’Ente Bilaterale per il lavoro temporaneo, proroga il termine di presentazione per le prestazioni straordinarie legate all’emergenza Covid-19

Ebitemp, considerato il perdurare dello stato di emergenza nazionale determinato dal COVID-19, prorogato dal Decreto Legge n. 125 del 2020, ha disposto la proroga al 31/1/2021 dei termini per la maturazione dei requisiti di accesso alle seguenti prestazioni emergenziali:
– ricoveri ospedalieri causa COVID-19;
– indennità per isolamento domiciliare;
– riabilitazione respiratoria;
– decessi a seguito di positività da Covid-19;
– contributo per acquisto di materiale informatico per la didattica a distanza (DAD) per i figli;
– contributo per l’acquisto di materiale informatico per la DAD per lavoratrici/lavoratori che frequentano corsi serali;
– contributo per l’acquisto di materiale informatico per la DAD per lavoratrici/lavoratori che sono iscritti ad un corso legale di laurea;
– contributo per l’acquisto di materiale informatico per la DAD per lavoratrici/lavoratori con contratti di Apprendistato di I e III livello;
– contributo per l’acquisto di materiale informatico per lavoratrici/lavoratori che svolgono attività di lavoro in smart working.
Il termine ultimo per la presentazione di tutte le istanze sopraindicate, da parte di coloro che matureranno i requisiti di accesso entro il 31 gennaio 2021, è fissato al 31 maggio 2021. Le Parti, al termine dello stato di emergenza, anche laddove non prorogato, si incontreranno per valutare l’eventuale estensione dei termini per la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni di cui all’elenco di cui sopra.

CCNL Metalmeccanica: nuovo Regolamento MètaSalute

Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 9/11/2020 il nuovo Regolamento del Fondo sanitario MètaSalute per i lavoratori metalmeccanici.

Il presente regolamento disciplina il funzionamento di mètaSalute, il Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dell’industria metalmeccanica e dell’installazione di impianti.


Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento valgono i contenuti dell’Atto Costitutivo, dello Statuto, le disposizioni contenute nel CCNL dell’industria metalmeccanica e dell’installazione di impianti e negli accordi sottoscritti dalle parti istitutive.
A decorrere dall’1/10/2017 le aziende che applicano il CCNL di cui alle disposizioni generali sono tenute ad aderire al Fondo mètaSalute e ad iscrivere, superato il periodo di prova, tutti i lavoratori dipendenti a cui vengono applicate le seguenti forme contrattuali:
– tempo indeterminato compresi i lavoratori part-time e a domicilio;
– apprendistato;
– tempo determinato di durata non inferiore a 5 mesi a decorrere dall’iscrizione;
A decorrere dall’1/4/2018 le aziende che applicano il CCNL del settore orafo, argentiero e della gioielleria sono tenute ad aderire al Fondo mètaSalute ed iscrivere, superato il periodo di prova, tutti i lavoratori dipendenti a cui vengono applicate le seguenti forme contrattuali:
– a tempo indeterminato compresi i lavoratori part-time e a domicilio;
– apprendistato;
– a tempo determinato di durata non inferiore a 5 mesi a decorrere dalla data d’iscrizione
Possono altresì aderire a mètaSalute:
– i lavoratori con le caratteristiche definite ai precedenti punti a cui si applicano contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle stesse organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL dell’industria metalmeccanica e della installazione di impianti previo accordo, per ciascun settore, tra le citate OOSS dei lavoratori e le rispettive organizzazioni imprenditoriali;
– i dipendenti delle parti stipulanti il CCNL dell’industria metalmeccanica e dell’installazione di impianti anche se distaccati in base alla legge n. 300 del 1970;
– i lavoratori che a seguito di trasferimento d’azienda, operato ai sensi dell’art. 47, L. n. 428/1990, ovvero per effetto di mutamento di attività aziendale, abbiano perso i requisiti di cui al primo comma del presente articolo e le imprese da cui dipendono, possono continuare ad essere soci del Fondo se tale scelta viene concretizzata attraverso la stipula di un accordo aziendale.
Sono destinatari delle prestazioni del Fondo, in aggiunta ai soci, i seguenti familiari:
– Nucleo familiare fiscalmente a carico
– Nucleo familiare NON fiscalmente a carico
– I conviventi di fatto
E’ consentita l’iscrizione gratuita al Fondo per il 2020 e 2021:
– ai componenti del nucleo familiare fiscalmente a carico, i quali non devono possedere un reddito complessivo annuo (intendendosi quello d’imposta) superiore ad euro 2.840,51 (DPR n. 917/1986, punto n. 2) o quello pro tempore vigente;
– ai figli non fiscalmente a carico purché conviventi;
– ai figli non fiscalmente a carico non conviventi sino ai 30 anni di età che siano regolarmente iscritti ad Università aventi sede in province diverse rispetto a quella di residenza del genitore titolare iscritto.
L’iscrizione gratuita comporta l’inclusione nel piano sanitario del lavoratore titolare iscritto e la condivisione delle garanzie sanitarie e dei massimali secondo quanto previsto dalle Guide ai Piani Sanitari.
L’intera contribuzione mensile è dovuta in misura piena anche nel caso di:
– tempo determinato di durata non inferiore a 5 mesi a decorrere dall’iscrizione;
– part-time;
– aspettativa per malattia;
– congedo parentale;
– sospensione durante la quale è corrisposta retribuzione e/o indennità a carico dell’istituto previdenziale;
– CIG in tutte le sue tipologie;
– lavoratori distaccati all’estero qualora il lavoratore e/o i suoi familiari fiscalmente a carico non godano di una polizza sanitaria predisposta dall’azienda;
– NASPI a seguito di procedure di licenziamento collettivo. In tal caso la contribuzione sarà dovuta per un periodo di 12 mesi e dovrà essere versata in un’unica soluzione all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro attraverso le procedure di pagamento indicate dal Fondo.
Il Fondo mètaSalute per il 2020 e per il 2021 prevede i seguenti Piani Sanitari:
– Piano BASE con contribuzione mensile pari ad euro 13,00 su base annua;
– Piano A con contribuzione mensile pari ad euro 16,67 su base annua;
– Piano B con contribuzione mensile pari ad euro 21,00 su base annua;
– Piano C con contribuzione mensile pari ad euro 24,34 su base annua;
– Piano D con contribuzione mensile pari ad euro 28,17 su base annua;
– Piano E con contribuzione mensile pari ad euro 34,00 su base annua;
– Piano F con contribuzione mensile pari ad euro 67,00 su base annua.
Gli importi mensili sono determinati dividendo il premio annuo con arrotondamento al secondo decimale.


Materiali da costruzioni: firmato il primo CCNL unico Cemento, Laterizi e Lapidei

Sottoscritto il  primo contratto unico dei materiali da costruzioni per gli addetti delle piccole e medie imprese del Cemento, Laterizi e Lapidei

Il Contratto unico è il primo contratto che racchiude le Piccole e Medie Imprese dei settori Cemento, Laterizi e Manufatti in cemento, lapidei che interessa circa 15mila lavoratrici e lavoratori. L’accorpamento dei tre contratti ha richiesto un lungo lavoro di analisi e armonizzazione al fine di ridurre il numero dei contratti per renderli più forti con un saldo impianto normativo.
Gli aumenti, che rimangono ancora separati per i tre comparti, prevedono – a parametro medio –  per il lapideo un aumento di 94,50 euro, per il cemento di 88,90 e per i laterizi e manufatti di 72,50 euro, aumenti che saranno suddivisi in tre tranche, 1 settembre 2020, 1 febbraio 2021 e 1 gennaio 2022. Per ridurre il ricorso al lavoro precario – proseguono i sindacati – il contratto prevede una percentuale unica al 20% di contratti a tempo determinato e di quelli in somministrazione (a tempo determinato e indeterminato) migliorando la legge, mentre, sul versante dei diritti, viene previsto  quello al part-time reversibile di un anno per lavoratori con familiari con patologie gravi, con figli fino a tredici anni con gravi disabilità e con figli fino a tre anni, quest’ultimo prorogabile per un massimo di tre anni. Vengono poi introdotti elementi migliorativi su maternità e paternità, congedi per le donne vittime di violenza, formazione sulla sicurezza con 16 ore di ingresso, linee guida per codici etici per le aziende e sviluppo del benessere organizzativo.”
Importanti risultati sono stati raggiunti anche sul fronte del welfare contrattuale, con l’istituzione dell’adesione contrattuale per tutti i lavoratori in forza al Fondo di previdenza complementare (Fondapi) con il versamento di 5 euro a parametro 100 a partire da gennaio 2022 e aumenti delle aliquote contributive dal 1 giugno 2021 per coloro che aderiscono al Fondo a tale data. Nei prossimi giorni si svolgeranno le assemblee nei posti di lavoro per illustrare e mettere in votazione l’ipotesi di accordo.


Incentivo IO Lavoro, i criteri di priorità per le istanze di richiesta


Al fine di agevolare l’invio delle istanze di richiesta dell’incentivo IO Lavoro, anche per le richieste trasmesse nel periodo tra il 7 novembre 2020 e il 16 novembre 2020, ossia nel periodo dall’11° al 20° giorno successivo al rilascio del modulo telematico, si darà priorità nell’elaborazione alle assunzioni e alle trasformazioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il il 26 ottobre 2020. Rimane invece fermo che le istanze relative alle assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal 27 ottobre 2020, saranno elaborate secondo l’ordine cronologico di presentazione dell’istanza (Inps, messaggio 10 novembre 2020, n. 4191)


Come noto, l’incentivo IO Lavoro è rivolto all’assunzione in Regioni “meno sviluppate”, “in transizione” o “più sviluppate”, di persone disoccupate (art. 19, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150), ossia di soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l’impiego. Altresì, il lavoratore che, al momento dell’assunzione/trasformazione incentivata, abbia già compiuto 25 anni di età, oltre ad essere disoccupato nel senso anzidetto, deve risultare privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, secondo la definizione di “lavoratore svantaggiato” (art. 1, co. 1, lett. a), D.M. 17 ottobre 2017), per cui il medesimo, nei 6 mesi precedenti la data dell’evento agevolato, non deve aver prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi ovvero aver svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale sia derivato un reddito corrispondente a un’imposta lorda superiore alla misura delle detrazioni da lavoro o da impresa minore spettanti (art. 13, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).
Orbene, a seguito dell’invio delle istanze relative alla agevolazione in parola, è emersa la necessità di sospendere la verifica del requisito riguardante lo stato di privo di impiego, al fine di permettere all’ANPAL il consolidamento degli aggiornamenti procedurali per effettuare tale verifica. Pertanto, alcune istanze sono state contraddistinte da un esito provvisorio di “KO-Non accolta”, che potranno essere nuovamente inviate, secondo le indicazioni che verranno comunicate direttamente ai soggetti che le hanno inserite.
A tal proposito, nell’elaborazione cumulativa delle istanze, che verrà effettuata non appena saranno terminate le attività di aggiornamento da parte dell’ANPAL, le suddette istanze verranno elaborate garantendo e assicurando i criteri già esplicitati dall’Inps (circolare n. 124/2020).
Pertanto, per le richieste pervenute entro il 6 novembre 2020 (decimo giorno successivo al rilascio del modulo telematico di richiesta dell’incentivo), si darà priorità nell’elaborazione alle assunzioni e alle trasformazioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 26 ottobre 2020 (giorno precedente il rilascio del modulo telematico). Diversamente, le istanze relative alle assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal 27 ottobre 2020 (giorno di rilascio del modulo telematico), ed entro il 6 novembre 2020, saranno elaborate secondo il criterio generale, rappresentato dall’ordine cronologico di presentazione dell’istanza.
Tuttavia, sempre al fine di agevolare l’invio delle istanze, anche per le richieste trasmesse nel periodo tra il 7 novembre 2020 e il 16 novembre 2020 (ossia nel periodo dall’11° al 20° giorno successivo al rilascio del modulo telematico), si darà priorità nell’elaborazione alle assunzioni e alle trasformazioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il il 26 ottobre 2020. Diversamente, le istanze relative alle assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal 27 ottobre 2020 ed entro il 16 novembre 2020, saranno elaborate secondo l’ordine cronologico di presentazione dell’istanza.
In tutte le ipotesi in cui è accolta l’istanza di prenotazione trasmessa, il datore di lavoro, entro 10 giorni di calendario, ha l’onere di comunicare, a pena di decadenza, l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata a suo favore. L’inosservanza del termine determina l’inefficacia della precedente prenotazione delle somme, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di presentare successivamente un’altra richiesta.