Provvedimento definitivo: condizioni di annullamento in autotutela

La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici tributari, secondo i quali in presenza di un provvedimento divenuto definitivo, il potere di autotutela dell’Amministrazione finanziaria può essere attuato soltanto in presenza di elementi nuovi non sindacabili prima o di macroscopici errori chiaramente riscontrabili e tali da rendere palesemente contraddittorio o assurdo il risultato cui il provvedimento sia pervenuto (Ordinanza 23 ottobre 2020, n. 23249)

Il caso esaminato riguarda il potere di annullamento in autotutela di un provvedimento divenuto definitivo.
La controversia trae origine dall’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate ha contestato al contribuente l’omessa dichiarazione di ricavi derivanti dall’attività commerciale e, di conseguenza, maggiori imposte non versate, oltre sanzioni e interessi.
Sia l’avviso di accertamento, che la successiva cartella di pagamento, non sono stati impugnati, con conseguente definitività della pretesa tributaria.
Il contribuente ha proposto istanza di autotutela per ottenere l’annullamento del ruolo (divenuto definitivo), motivando di essere stato truffato dalla propria commercialista, denunciata all’autorità giudiziaria.
A seguito di diniego all’istanza di autotutela, il contribuente ha proposto ricorso, che i giudici d’appello hanno respinto, ritenendo di non poter annullare il ruolo ormai definitivo, ma soltanto rivolgere all’ufficio un invito a rivedere l’istanza di autotutela.


Su ricorso del contribuente, la Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici tributari affermando che nel processo tributario, il sindacato sull’atto di diniego dell’Amministrazione di procedere ad annullamento del provvedimento impositivo in sede di autotutela può riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto, in relazione a ragioni di rilevante interesse generale che giustifichino l’esercizio di tale potere.
Il potere di autotutela, precisa la Corte Suprema, si basa su valutazioni ampiamente discrezionali e non costituisce uno strumento di tutela dei diritti individuali del contribuente.
In particolare, la Corte osserva, che l’interesse a che ciascun cittadino sia soggetto ad una tassazione conforme alla legge e correlata alla propria capacità contributiva è un interesse astratto (coincidente con il ripristino della legalità) laddove invece, per giustificare la doglianza contro il diniego di autotutela occorre che sia dedotto un interesse generale (cioè travalicante quello individuale della parte in causa), concreto e specifico (come, ad esempio, l’interesse derivante dall’intervenuto annullamento da parte del giudice amministrativo di un atto presupposto a quello in questione; di atto basato su una affermazione di principio, suscettivo di generalizzazione, errata), in esatta corrispondenza all’interesse di cui l’amministrazione deve dar conto nella motivazione dell’atto di annullamento (adottato anche in assenza di sollecitazione del privato).
In conclusione, secondo la Corte Suprema, deve ritenersi legittima la pronuncia dei giudici tributari secondo cui “in presenza di un provvedimento definitivo l’autotutela dell’amministrazione possa essere attuata soltanto in presenza di elementi nuovi non sindacabili prima o di macroscopici errori chiaramente riscontrabili e tali da rendere palesemente contraddittorio o assurdo il risultato cui il provvedimento è pervenuto”.

Iscrizione all’anagrafe dei Fondi sanitari 2020 del Fondo Sanimoda

Il Fondo di assistenza sanitaria Sanimoda per i lavoratori dell’industria della Moda è stato iscritto all’Anagrafe dei Fondi del Ministero della Salute

Sanimoda ha ottenuto l’attestazione che conferma l’iscrizione all’Anagrafe dei Fondi del Ministero della Salute. I contributi versati al Fondo dai datori di lavoro non concorreranno a formare il reddito da lavoro dipendente, in quanto versati in conformità a disposizioni di Contratto Collettivo Nazionale. I lavoratori associati al Fondo SANIMODA, per effetto della non concorrenza alla formazione del reddito, non potranno portare in detrazione, nella propria dichiarazione.
Si ricorda che, possono registrarsi al fondo le aziende che applicano i seguenti CCNL:
• Tessile abbigliamento industria
• Occhialeria
• Penne
• Spazzole, pennelli, scope
• Pelle-cuoio e Ombrelli-ombrelloni
• Giocattoli
• Calzature


Nuove sospensioni contributive e rinvio al 15 novembre dei termini decadenziali CIG nel D.L. Ristori-bis


Tra le varie misure contenute nel D.L. Ristori-bis, trovano spazio le ulteriori sospensioni dei versamenti contributivi, ampliate a nuovi settori, nonchè il rinvio al 15 novembre dei termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020. Altresì, viene ampliata la platea dei lavoratori beneficiari a quelli in forza alla data del 9 novembre 2020.


E’ stabilita la sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020, per i datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive (art. 13, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137), anche se appartenenti ai settori di seguito individuati (art. 11, D.L. 09 novembre 2020, n. 149):
493210 – Trasporto con taxi;
493220 – Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente;
493901 – Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano;
522190 – Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA;
551000 – Alberghi;
552010 – Villaggi turistici;
552020 – Ostelli della gioventù;
552030 – Rifugi di montagna;
552040 – Colonie marine e montane;
552051 – Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence;
552052 – Attività di alloggio connesse alle aziende agricole;
553000 – Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte;
559020 – Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero;
561011 – Ristorazione con somministrazione;
561012 – Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole;
561030 – Gelaterie e pasticcerie;
561041 – Gelaterie e pasticcerie ambulanti;
561042 – Ristorazione ambulante;
561050 – Ristorazione su treni e navi;
562100 – Catering per eventi, banqueting;
563000 – Bar e altri esercizi simili senza cucina;
591300 – Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi;
591400 – Attività di proiezione cinematografica;
749094 – Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport;
773994 – Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi;
799011 – Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento;
799019 – Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca;
799020 – Attività delle guide e degli accompagnatori turistici;
823000 – Organizzazione di convegni e fiere;
855209 – Altra formazione culturale;
900101 – Attività nel campo della recitazione;
900109 – Altre rappresentazioni artistiche;
900201 – Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
900209 – Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche;
900309 – Altre creazioni artistiche e letterarie;
900400 – Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche;
920009 – Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo);
931110 – Gestione di stadi;
931120 – Gestione di piscine;
931130 – Gestione di impianti sportivi polivalenti;
931190 – Gestione di altri impianti sportivi nca;
931200 – Attività di club sportivi;
931300 – Gestione di palestre;
931910 – Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi;
931999 – Altre attività sportive nca;
932100 – Parchi di divertimento e parchi tematici;
932910 – Discoteche, sale da ballo night-club e simili;
932930 – Sale giochi e biliardi;
932990 – Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca;
949920 – Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby;
949990 – Attività di altre organizzazioni associative nca;
960410 – Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali);
960420 – Stabilimenti termali;
960905 – Organizzazione di feste e cerimonie;
493909 – Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca;
503000 – Trasporto di passeggeri per vie d’acqua interne (inclusi i trasporti lagunari);
619020 – Posto telefonico pubblico ed Internet Point;
742011 – Attività di fotoreporter;
742019 – Altre attività di riprese fotografiche;
855100 – Corsi sportivi e ricreativi;
855201 – Corsi di danza;
920002 – Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone;
960110 – Attività delle lavanderie industriali;
477835 – Commercio al dettaglio di bomboniere;
522130 – Gestione di stazioni per autobus;
931992 – Attività delle guide alpine;
743000 – Traduzione e interpretariato;
561020 – Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto;
910100 – Attività di biblioteche ed archivi;
910200 – Attività di musei;
910300 – Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili;
910400 – Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali;
205102 – Fabbricazione di articoli esplosivi.
La predetta sospensione non opera relativamente ai premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL.
E’ altresì sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute (art. 3, D.P.C.M. 3 novembre 2020; art. 30, D.L. 09 novembre 2020, n. 149), appartenenti ai settori appresso individuati:
47.19.10 – Grandi magazzini;
47.19.90 – Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari;
47.51.10 – Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa;
47.51.20 – Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria;
47.53.11 – Commercio al dettaglio di tende e tendine;
47.53.12 – Commercio al dettaglio di tappeti;
47.53.20 – Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum);
47.54.00 – Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati;
47.64.20 – Commercio al dettaglio di natanti e accessori;
47.78.34 – Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori;
47.59.10 – Commercio al dettaglio di mobili per la casa;
47.59.20 – Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame;
47.59.40 – Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico;
47.59.60 – Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti;
47.59.91 – Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico;
47.59.99 – Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca;
47.63.00 – Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati;
47.71.10 – Commercio al dettaglio di confezioni per adulti;
47.71.40 – Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle;
47.71.50 – Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte;
47.72.20 – Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio;
47.77.00 – Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria;
47.78.10 – Commercio al dettaglio di mobili per ufficio;
47.78.31 – Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte);
47.78.32 – Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato;
47.78.33 – Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi;
47.78.35 – Commercio al dettaglio di bomboniere;
47.78.36 – Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria);
47.78.37 – Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti;
47.78.50 – Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari;
47.78.91 – Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo;
47.78.92 – Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l’imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone);
47.78.94 – Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop);
47.78.99 – Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca;
47.79.10 – Commercio al dettaglio di libri di seconda mano;
47.79.20 – Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato;
47.79.30 – Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati;
47.79.40 – Case d’asta al dettaglio (escluse aste via internet);
47.81.01 – Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli;
47.81.02 – Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici;
47.81.03 – Commercio al dettaglio ambulante di carne;
47.81.09 -Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca;
47.82.01 – Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento;
47.82.02 – Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie;
47.89.01 – Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti;
47.89.02 – Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura; attrezzature per il giardinaggio;
47.89.03 – Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso;
47.89.04 – Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria;
47.89.05 – Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico;
47.89.09 – Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca;
47.99.10 – Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l’intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta);
96.02.02 – Servizi degli istituti di bellezza;
96.02.03 – Servizi di manicure e pedicure;
96.09.02 – Attività di tatuaggio e piercing;
96.09.03 – Agenzie matrimoniali e d’incontro;
96.09.04 – Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari);
96.09.09 – Altre attività di servizi per la persona nca.
I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
I benefici in parola articolo sono attribuiti in coerenza della normativa vigente dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato.
Sono prorogati al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza COVID-19 (artt. da 19 a 22-quinquies, D.L. 17 marzo 2020, n. 18) e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020 (art. 12, D.L. 09 novembre 2020, n. 149).
Altresì, i nuovi trattamenti di integrazione salariale (art. 12, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137) sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020.

Tutela a favore dei lavoratori fragili: i chiarimenti dell’Inps


Con messaggio n. 2584/2020, l’inps ha illustrato la tutela riconosciuta, ai sensi del comma 2 dell’articolo 26, DL n. 18/2020, conv. con. mod. dalla L. n. 27/2020, ai lavoratori dipendenti dei settori privato e pubblico in condizione di particolare fragilità. Con messaggio del 9 novembre 2020 n. 4157, l’Inps fornisce chiarimenti sulle modifiche apportate in materia dal comma 1-bis, DL n. 104/2020, inserito in sede di conversione dalla L. n. 126/2020.


Premessa
Con il messaggio n. 2584/2020 è stato precisato che per i soggetti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, co. 3, L. n. 104/1992) o in presenza di condizioni di rischio determinate da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, debitamente certificate mediante riconoscimento di disabilità (art. 3, co. 1, L. n. 104/1992), l’intero periodo di assenza dal servizio viene equiparato a degenza ospedaliera a fronte della presentazione del certificato di malattia.
La condizione di rischio, in assenza del verbale di riconoscimento della disabilità, può anche essere attestata dagli organi medicolegali operanti presso le Autorità sanitarie locali territorialmente competenti.
l termine della tutela, inizialmente stabilito al 30 aprile 2020, è stato successivamente prorogato al 31 luglio 2020.
L’equiparazione per i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia comporta il riconoscimento della prestazione economica e della correlata contribuzione figurativa entro i limiti del periodo massimo assistibile previsto dalla normativa vigente per la specifica qualifica e il settore lavorativo di appartenenza.


L’intervento del comma 1-bis, DL n. 104/2020, inserito in sede di conversione
Con messaggio n. 4157/2020, l’Inps comunica che il comma 1-bis dell’articolo 26 del DL n. 104/2020, inserito in sede di conversione dalla L. n. 126/2020, ha sostituito il comma 2 del DL n. 18/2020 con gli attuali commi 2 e 2-bis.
Il nuovo comma 2 del DL n. 18/2020 ha disposto un’ulteriore proroga al 15 ottobre 2020 del termine previsto per la tutela in questione, i lavoratori fragili, sono pertanto tutelati in tal senso per periodi di assenza dal lavoro compresi tra il 17 marzo 2020 e il 15 ottobre 2020, salvo ulteriori eventuali proroghe disposte dal Legislatore.
Inoltre, nella riformulazione del comma, il Legislatore ha eliminato, fra i requisiti previsti per l’individuazione dei lavoratori fragili, il riferimento all’art. 3, co. 1, della L. n. 104/1992. Per accedere quindi alla tutela in argomento, il lavoratore dovrà produrre la certificazione di malattia riportante il periodo di prognosi e l’indicazione della condizione di fragilità con gli estremi della documentazione relativa al riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, co. 3, della L. n. 104/2020 ovvero della condizione di rischio derivante da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, attestata dagli organi medico-legali delle Autorità sanitarie locali territorialmente competenti.
Infine, con il nuovo comma 2-bis, il Legislatore ha previsto, a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per i lavoratori fragili in commento, l’esercizio di norma dell’attività lavorativa in modalità agile anche”attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”.