Metalmeccanici: scadenza del bando di formazione continua EBM

Scade il 15 Novembre 2020 il bando di formazione continua dell’ EBM Salute, iI Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per il settore della piccola industria metalmeccanica

I termini di completamento delle domande al BANDO FORMAZIONE CONTINUA scadranno il 15 novembre in concomitanza con il passaggio dalla gestione di presentazione delle richieste dalla precedente Area Riservata alla Nuova Piattaforma Dati.
Per garantire un sostegno ancora più ampio alle aziende, il Comitato esecutivo di EBM ha deciso di accogliere tutte le domande presentate per il bando sulla formazione continua, relative a singoli lavoratori che risultino già conformi ai criteri di ammissibilità.
Questa nuova indicazione allarga le maglie, che in precedenza vincolavano l’accoglimento delle domande alla presentazione di un piano formativo valido per tutti i lavoratori dell’azienda. A fronte di questa apertura, è stata anticipata al 15 novembre 2020 la scadenza per l’invio della documentazione necessaria.
L’Ente informa inoltre che nel 2021 ci sarà un nuovo bando per la formazione continua, di cui verrà data comunicazione a tutte le aziende in tempo reale.
Il Fondo ricorda, inoltre, che a partire dal 15 novembre sarà possibile entrare nell’attuale Area Riservata Aziende (Portale E.B.M.) solo in modalità visualizzazione.
Pertanto, per le seguenti prestazioni in scadenza nei mesi di novembre e dicembre, la presentazione delle richieste di rimborso deono avvenire entro e non oltre il 15 novembre:
–  CARENZA DI MALATTIA: per gli eventi che hanno avuto luogo nei mesi di agosto e settembre (da presentare entro 3 mesi quindi rispettivamente entro novembre e dicembre)
–  NASCITA/ADOZIONE e MALATTIA CONTINUATIVA: per gli eventi che hanno avuto luogo nei mesi di maggio e giugno (da presentare entro 6 mesi quindi rispettivamente entro novembre e dicembre).
Tutte le prestazioni la cui scadenza decorrerà nel 2021 potranno invece essere presentate direttamente tramite la Nuova Piattaforma a partire da gennaio.
Dal 1° dicembre Aziende, Lavoratori e Consulenti del Lavoro potranno iniziare a registrarsi secondo modalità che verranno successivamente comunicate con news specifiche.


La procedura di apertura delle matricole DM per le aziende agricole interessate alla CIGD


I datori di lavoro agricoli che fossero sprovvisti di matricola DM e che volessero presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, sono tenuti a presentare specifica domanda di apertura della matricola DM, mezzo PEC, indicando nell’oggetto “Matricola per Azienda agricola CIGD art. 1, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104”. A seguito di tale richiesta, le Strutture territoriali competenti provvederanno ad aprire una nuova matricola con il C.S.C. “5.01.02” e all’attribuzione del codice autorizzazione “7A” (Inps, messaggio 06 novembre 2020, n. 4145)


Come noto, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 è stata prevista la possibilità per le Regioni di riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, anche nei confronti dei datori di lavoro agricoli (art. 22, co. 1, D.L. n. 18/2020). A tal proposito, la Direzione Centrale ha provveduto a fornire istruzioni in merito all’apertura di apposite matricole DM, al fine di permettere la presentazione delle domande di cassa integrazione salariale in deroga da parte dei datori di lavoro agricoli sprovvisti di matricola DM.
Successivamente, il Legislatore ha previsto che le domande di cassa integrazione salariale in deroga venissero inviate direttamente all’Inps, senza la preventiva autorizzazione delle Regioni (art. 1, D.L. n. 104/2020).
Orbene, i datori di lavoro agricoli già in possesso di matricole INPS, tra le quali anche quelle aperte secondo le indicazioni già fornite, hanno potuto e potranno inviare le domande di cassa integrazione salariale in deroga alle strutture INPS competenti territorialmente.
I datori di lavoro che fossero sprovvisti di matricola DM, invece, che volessero presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, saranno tenuti a presentare specifica domanda di apertura della matricola DM, mezzo PEC, indicando nell’oggetto “Matricola per Azienda agricola CIGD art. 1, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104”.
A seguito di tale richiesta, le Strutture territorialmente competenti provvederanno ad aprire una nuova matricola con il C.S.C. 5.01.02, con particolare riferimento all’attribuzione del C.A. “7”, avente il significato di “Matricola per azienda agricola interessata al provvedimento di CIG in Deroga a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, nonché all’inserimento, nel campo annotazioni della procedura Iscrizione e Variazione Azienda, della dicitura “agricoltura COVID-19”.

Adempimenti nei confronti della Cassa Edile Cosentina



La Cassa Edile della provincia di Cosenza pubblica i nuovi contributi da versare


Contributi in vigore dal 01/10/2020






























































CONTRIBUTI

QUOTA CONTRIBUTIVA IMPRESA (%)

QUOTA CONTRIBUTIVA LAVORATORE (%)

TOTALE (%)

A) Contributi Cassa Edile 1,50 0,30 1,80
B) Contributo A.P.E. 2,53 / 2,53
C) Contributo ESEC 0,40 / 0,40
D) Contributo CPT 0,10 / 0,10
E) Fondo Sicurezza 0,05 / 0,05
F) Quote adesione contrattuale (Prov.+ Naz.) 1,272 1,272 2,544
G) Fondo Prepensionamento 0,20 / 0,20
H) Fondo Incentivo Occupazione 0,10 / 0,10
Totale Contributi 6,152 1,572 7,724
I) Contributo Territoriale 0,936 / 0,936
L) Fondo Sanitario Nazionale 0,26 (impiegati) / 0,26
0,60 (operai) / 0,60

INL: ulteriori indicazioni su decreto agosto e decreto ristori


L’Ispettorato nazionale del lavoro fornisce ulteriori indicazioni sulle modifiche apportate in sede di conversione del DL 104/2020 nonché sulle disposizioni di interesse contenute nel decreto ristori.


Nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l’agenzia di somministrazione e l’utilizzatore sia a tempo determinato l’utilizzatore può impiegare in missione, per periodi superiori a ventiquattro mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l’agenzia di somministrazione abbia comunicato all’utilizzatore l’assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all’utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato; la suddetta previsione normativa ha efficacia fino al 31 dicembre 2021. Pertanto, fino al prossimo 31 dicembre 2021 in tutti i casi in cui il lavoratore è assunto a tempo indeterminato dall’agenzia di somministrazione, l’utilizzatore può impiegarlo a tempo determinato per periodi di missione superiori a 24 mesi anche non continuativi senza che ciò comporti la costituzione in capo allo stesso utilizzatore di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Tale possibilità è concessa alla duplice condizione che il lavoratore abbia stipulato con l’agenzia di somministrazione un contratto di lavoro a tempo indeterminato e che la stessa abbia comunicato all’utilizzatore la suddetta tipologia di assunzione.
La legge di conversione del D.L. n. 104/2020 (decreto agosto) è intervenuta in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, attraverso l’abrogazione del comma 4 dell’art. 14, secondo il quale: “il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nell’anno 2020, abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo può, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 18, comma 10, della legge n. 300/1970, revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro”.
Con il decreto ristori (D.L. 137/2020), il legislatore è nuovamente tornato sulle disposizioni riguardanti i licenziamenti, didponendo la proroga fino al 31 gennaio 2021 del divieto di licenziamento.
Il decreto ristori disciplina altresì la fruizione della cassa integrazione per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 per una durata massima di sei settimane dal 16 novembre fino al 31 gennaio 2021 e regola la fruizione, alternativa al trattamento di integrazione salariale, dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali. In particolare, è possibile fruire dell’esonero contributivo, dal quale sono comunque esclusi i versamenti dei premi e contributi dovuti all’INAIL, entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020. Il comma 15, infine, riconosce la facoltà ai datori di lavoro che hanno presentato richiesta di esonero ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 104/2020 di rinunciare alla parte di esonero richiesto e non goduto presentando contestualmente domanda di integrazione salariale.