MEF: chiarimenti sulla dichiarazioni IMU sugli immobili merce


Forniti chiarimenti in materia di dichiarazioni IMU concernente gli immobili merce (Ministero dell’Economia e delle Finanze – Risoluzione 06 novembre 2020, n. 7/DF).

La riforma della disciplina dell’IMU, di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) è intervenuta anche in materia di beni-merce, i quali sono esenti dall’IMU a decorrere dall’anno 2022 a norma del comma 751 dell’art. 1 della citata legge n. 160 del 2019. Detta disposizione prevede, altresì, che fino all’anno 2021, l’aliquota di base per i fabbricati in questione è pari allo 0,1 per cento.
Prima della citata riforma, i beni-merce in oggetto erano stati esentati dall’IMU per effetto della disposizione di cui all’art. 2 del D. L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, richiamata nello stesso quesito, ma al contempo su tali beni poteva applicarsi, a decorrere dal 2014, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), come disposto dal comma 678 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Quest’ultimo comma 678 della legge n. 147 del 2013 è stato oggetto di due modifiche normative, ad opera:
– dell’art. 1, comma 14 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 il quale prevedeva per tale fattispecie l’aliquota ridotta allo 0,1 per cento e la possibilità per i comuni di modificarla, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento;
– dall’art. 7-bis del D. L. n. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il quale aveva stabilito, a decorrere dal 1° gennaio 2022, l’esenzione anche dalla TASI per i suddetti i fabbricati, tributo eliminato a seguito della riforma recata dalla legge di bilancio 2020.
Per poter fruire dell’agevolazione in commento, il comma 5-bis del citato D. L. n. 102 del 2013, ha stabilito l’obbligo, a pena di decadenza dal beneficio, di presentare apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, approvato con il D.M. 30 ottobre 2012, il quale prevede che la presentazione della dichiarazione deve essere effettuata mediante consegna al comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati.
Per quanto attiene alle modalità di presentazione, l’art. 6 del citato D.M. prevede che “la dichiarazione può essere presentata anche a mezzo posta, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa recante la dicitura «Dichiarazione IMU 20_ _» e deve essere indirizzata all’ufficio tributi del comune competente. La dichiarazione può essere, altresì, trasmessa in via telematica con posta certificata”.
Successivamente, il comma 720 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, ha previsto che i soggetti passivi IMU, ad eccezione di quelli che rivestono la qualifica di enti non commerciali, possono presentare la dichiarazione IMU, anche in via telematica, riconoscendo quindi pure alle persone fisiche e agli enti commerciali la possibilità di presentare la dichiarazione IMU anche in modalità telematica, ampliando così per il contribuente, in un’ottica di semplificazione, il ventaglio degli strumenti operativi allo stesso riconosciuti per adempiere ai propri oneri tributari.
A decorrere dal 2016 il Dipartimento Finanze ha messo a disposizione dei contribuenti interessati il modulo di controllo per la trasmissione dei dati delle dichiarazioni IMU/TASI, tramite i canali Entratel e Fisconline (Comunicato del 1° ottobre 2016) e che con Comunicato del 5 ottobre 2016, il Dipartimento delle Finanze ha puntualizzato che la possibilità della trasmissione telematica delle dichiarazioni IMU/TASI “non sostituirà l’attuale modalità di presentazione del modello cartaceo, ma costituirà un’ulteriore opzione a discrezione del contribuente”.
Per cui, a partire da tale data l’obbligo dichiarativo IMU/TASI nei confronti del Comune competente può ritenersi validamente assolto attraverso il ricorso – indifferentemente e a scelta del dichiarante – o alla modalità tradizionale di trasmissione cartacea del modello dichiarativo approvato col D.M. 30 ottobre 2012 oppure, in alternativa, a quella telematica mediante l’utilizzo dei canali Entratel e Fisconline, con cui vengono trasmessi, sempre al comune competente, i dati risultanti dal medesimo modello dichiarativo IMU di cui al citato D.M. 30 ottobre 2012.
Il quadro delle disposizioni sopra delineato deve essere completato con il riferimento all’art. 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019, il quale disciplina l’obbligo dichiarativo IMU, prevedendo che i soggetti passivi, ad eccezione degli enti non commerciali, devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Con il predetto decreto sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
Nella medesima disposizione è previsto, inoltre, che restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell’IMU e della TASI, in quanto compatibili e che nelle more dell’entrata in vigore del decreto sopra menzionato, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 ottobre 2012.
È, infine, stabilito che, in ogni caso, ai fini dell’applicazione dei benefici di cui al comma 751, terzo periodo, concernente appunto i beni-merce, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme.

Migliorie su beni di terzi in comodato: il rimborso Iva non è ammesso

La Corte di Cassazione ha affermato che deve ritenersi non ammissibile la richiesta di rimborso dell’IVA assolta per opere di ampliamento eseguite su un immobile di terzi detenuto in comodato, in quanto non riconducibili alla fattispecie di acquisto di beni ammortizzabili, ma più propriamente a quella degli oneri pluriennali e perciò esclusa dalla specifica disciplina di rimborso (Ordinanza 04 novembre 2020, n. 24518).


 


IL CASO

La controversia trae origine dal diniego all’istanza di rimborso IVA (art. 30, co. 3, lett. c), del DPR n. 633 del 1972) presentata dalla società in relazione all’imposta assolta per le spese di ampliamento, mediante ulteriore costruzione, del fabbricato preesistente appartenente a terzi nella disponibilità della stessa società in virtù di comodato.
Il diniego è stato impugnato con ricorso accolto dai giudici tributari, i quali hanno ritenuto che non vi fosse ragione per escludere la detrazione e di conseguenza il rimborso dell’IVA assolta sul costo dei lavori di ristrutturazione, mediante ampliamento, di un fabbricato di terzi e condotto in comodato dal contribuente, costituente bene destinato all’esercizio dell’attività di impresa della stessa, rilevando, in definitiva, la natura strumentale dell’immobile sul quale vengono eseguiti i lavori di ristrutturazione o miglioramento, all’attività dell’impresa, a prescindere dalla proprietà del bene da parte del soggetto che esegue i lavori.
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione dei giudici tributari sostenendo l’inapplicabilità della procedura di rimborso prevista per l’IVA assolta sugli acquisti di beni ammortizzabili, configurandosi nella fattispecie spese che comportano opere non separabili dai beni di terzi cui accedono al termine del periodo di utilizzo costituendo oneri pluriennali.

DECISIONE DELLA CASSAZIONE

La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del diniego di rimborso accogliendo il ricorso del Fisco.
La Corte Suprema ha osservato che la disciplina IVA (art. 30, co. 3, del DPR n. 633 del 1972) prevede la facoltà del contribuente di chiedere, in tutto o in parte, il rimborso dell’eccedenza detraibile, se di importo superiore a euro 2.582,28, all’atto della presentazione della dichiarazione in presenza di alcune condizioni, alternativamente previste, tra cui quella del riferimento di tale eccedenza all’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni ammortizzabili (lett. c).
Pertanto, il riconoscimento del diritto al rimborso dell’eccedenza di IVA detraibile richiede il preventivo accertamento della sussistenza di un atto di acquisto (o di importazione) e della natura di bene ammortizzabile dell’oggetto dell’operazione.


Con riferimento al primo aspetto (trasferimento del bene) la Corte evidenzia che il concetto di «cessione di beni» imponibile utilizzato dalla disciplina fiscale non coincide con quello civilistico, atteso che vi sono casi in cui ricorre la cessione anche se non si è verificato il trasferimento di proprietà (si pensi alle vendite con riserva di proprietà, nonché alle locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti) e casi in cui, pur sussistendo un trasferimento civilistico di proprietà, non vi è «cessione di beni» imponibile (si pensi alle cessioni o conferimenti di aziende o rami d’azienda, o alle cessioni di terreni non edificabili).
Anche la disciplina UE, riconduce la cessione di beni fiscalmente rilevante non alla disponibilità giuridica del bene, bensì “al trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario” e, in ogni caso, alla “consegna materiale di un bene in base ad un contratto che prevede la locazione di un bene per un dato periodo o la vendita a rate di un bene, accompagnate dalla clausola secondo la quale la proprietà è normalmente acquisita al più tardi all’atto del pagamento dell’ultima rata”.
In altri termini, assume rilevanza l’acquisizione, in via definitiva, dei poteri di disposizione materiale sul bene tipici del proprietario, ossia il potere, tendenzialmente illimitato, di godimento e utilizzo, e dei relativi rischi (cd. disponibilità economica del bene).


Per quanto riguarda il secondo aspetto (natura del bene) la Corte afferma che, in assenza di utili indicazioni dalla disciplina IVA, sia nazionale, sia unionale, il concetto di bene ammortizzabile va individuato dalle disposizioni che in tema di imposte dirette ne recano una sommaria enunciazione con riferimento ai beni materiali o immateriali.
Pertanto, ai fini della procedura di rimborso IVA sono beni ammortizzabili quelli che, da un lato, sono provvisti del requisito della strumentalità, in quanto destinati ad essere utilizzati nell’attività dell’impresa e, perciò, inidonei alla produzione di un reddito autonomo rispetto a quello del complesso aziendale in cui siano inseriti, e, dall’altro, costituiscono immobilizzazioni materiali o immateriali, in relazione alla loro idoneità ad un uso durevole, che non si esaurisce nell’arco di un esercizio contabile, e al potere dell’imprenditore di disporne in quanto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento.
La sola strumentalità del bene, dunque, non è sufficiente, attesa la non sovrapponibilità del concetto con quello di ammortizzabilità e la necessità che tale bene sia riconducibile alla categoria delle immobilizzazioni.


Nel caso in esame l’IVA si riferisce, non già all’acquisto di beni, bensì alla realizzazione di opere di ampliamento eseguite su un immobile di terzi concesso in comodato, in quanto tale non riconducibile alla fattispecie di acquisto di beni e, pertanto, non rientrante nella specifica procedura di rimborso IVA prevista dall’art. 30, co. 3, del DPR n. 633 del 1972.
La sussistenza delle condizioni per la detrazione dell’IVA non implica, di per sé, l’automatico riconoscimento del diritto al rimborso, che costituisce una facoltà di natura eccezionale, riservata al contribuente in alternativa all’esercizio, in via ordinaria, del diritto della detrazione, prevista al fine di consentire agli operatori economici che effettuano operazioni di investimento un più veloce recupero dell’imposta assolta con riferimento ai beni acquistati ed evitare così un aggravio della propria posizione finanziaria.

Giusta causa di licenziamento, il sindacato in sede di legittimità


L’accertamento della ricorrenza degli elementi che integrano il parametro normativo e della loro attitudine a costituire giusta causa di licenziamento, è sindacabile in sede di legittimità, a condizione che la contestazione non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga una specifica denuncia di incoerenza rispetto agli “standards” conformi ai valori dell’ordinamento esistenti nella realtà sociale (Corte di Cassazione, ordinanza 04 novembre 2020, n. 24601)


Una Corte di appello territoriale, confermando la pronuncia di primo cure, aveva rigettato la domanda di un dipendente diretta ad ottenere la nullità del licenziamento disciplinare allo stesso intimato, e la condanna della parte datoriale alla reintegrazione dello stesso nel posto di lavoro.
Ad avviso della Corte, era sussistente una pressoché totale e perfetta coerenza tra quanto addebitato al lavoratore e quanto riportato nella comunicazione di licenziamento, dove la datrice di lavoro aveva addirittura impiegato le stesse espressioni della contestazione per enunciare la causale dell’atto espulsivo. Nel concreto, il fatto disciplinarmente rilevante riguardava l’ottenimento e l’utilizzo abusivo (a nome di diverso dipendente) di una autovettura aziendale da parte del lavoratore, durante tutto il periodo delle ferie estive, nonché la tardiva restituzione del veicolo, appositamente sollecitata, e la mancata segnalazione del sinistro stradale che lo aveva visto coinvolto, per sua colpa.
Ricorre così in Cassazione il lavoratore, lamentando, in particolare, l’errata ed omessa applicazione dei criteri applicativi della giusta causa (art. 2119 c.c.) e conseguente sproporzione della sanzione disciplinare con l’infrazione contestata.
Per la Suprema Corte il motivo non è fondato.
Anzitutto, la giusta causa di licenziamento è una nozione di legge che si viene ad inscrivere in un ambito di disposizioni caratterizzate dalla presenza di elementi “normativi” e di clausole generali, quali la correttezza (art. 1175 c.c.) e l’obbligo di fedeltà, lealtà, buona fede (art. 1375 c.c.), il cui contenuto, elastico ed indeterminato, richiede, nel momento giudiziale, di essere colmato, sia sul piano della quaestio facti che della quaestio iuris, attraverso il contributo dell’interprete. Tale integrazione ha luogo mediante valutazioni e giudizi di valore desumibili dalla coscienza sociale o dal costume o dall’ordinamento giuridico o da regole proprie di determinate cerchie sociali o di particolari discipline o arti o professioni, alla cui stregua poter adeguatamente individuare le circostanze più concludenti e più pertinenti rispetto a quelle regole e consentire così al giudice di pervenire alla soluzione più conforme al diritto, oltre che più ragionevole e consona.
Orbene, l’accertamento della ricorrenza, nella fattispecie dedotta in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni e della loro concreta attitudine a costituire giusta causa di licenziamento, è sindacabile in sede di legittimità, a condizione che la contestazione non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga una specifica denuncia di incoerenza rispetto agli “standards” conformi ai valori dell’ordinamento esistenti nella realtà sociale (da ultimo, Corte di Cassazione, sentenza n. 25044/2015).
Ma nel motivo di ricorso in esame, le censure formulate alla sentenza della Corte distrettuale non appaiono conferenti poiché non evidenziano in modo puntuale gli “standards” dai quali il Collegio di merito si sarebbe discostato.
Al contraio, il comportamento tenuto dal lavoratore è idoneo ad integrare un’insanabile frattura del vincolo fiduciario, dovendosi avere riguardo anche alla disposto normativo (art. 2104 c.c.) per cui che il prestatore di lavoro deve osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore e dai suoi collaboratori, dai quali gerarchicamente dipende e che obbliga lo stesso prestatore ad usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta e dall’interesse dell’impresa.
Infine, alla stregua dei costanti arresti giurisprudenziali di legittimità, il licenziamento disciplinare è giustificato nei casi in cui i fatti attribuiti al prestatore d’opera rivestano il carattere di grave violazione degli obblighi del rapporto di lavoro, tale da ledere irrimediabilmente l’elemento fiduciario. Pertanto, il giudice di merito deve valutare gli aspetti concreti che attengono principalmente alla natura del rapporto di lavoro, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle mansioni specifiche del dipendente, al nocumento arrecato, alla portata soggettiva dei fatti, ai motivi ed all’intensità dell’elemento intenzionale o di quello colposo. Quanto alla valutazione della proporzionalità tra illecito disciplinare e sanzione applicata, la Corte di appello si è attenuta a tale insegnamento, anche in considerazione del fatto che la condotta del lavoratore, palesemente violativa del prescritto obbligo di fedeltà, è stata posta in essere con modalità tali da mettere in dubbio la futura correttezza dell’adempimento da parte del dipendente.

Edilcassa della Sardegna: avvio Fondo Sanedil e nuovi contributi



L’Edilcassa della Regione Sardegna segnala l’avvio del Fondo Sanedil e la nuova contribuzione per le diverse province in vigore dal 1° ottobre 2020


PROVINCE DI: CA-CI-VS


























































Aliquote contributive

% carico Impresa

% carico Lavoratori

Totale

Edilcassa 1,750 0,350 2,100
A.P.E. 3,490   3,490
Q.N.A.C. 0,222 0,222 0,444
Q.P.A.C. 0,600 0,600 1,200
Scuola Edile 0,010   0,010
C.T.P.R. 1,300   1,300
Fondo Prepensionamenti 0,200   0,200
Fondo Incentivo Occupazione 0,100   0,100
Totale 7,672 1,172 8,844
Fondo Sanitario Lavoratori 0,600   0,600
Fondo Sanitario Impiegati 0,260   0,260


PROVINCE DI: SS-OT


























































Aliquote contributive

% carico Impresa

% carico Lavoratori

Totale

Edilcassa 1,380 0,270 1,650
A.P.E. 2,550   2,550
Q.N.A.C. 0,222 0,222 0,444
Q.P.A.C. 0,500 0,500 1,000
Scuola Edile 0,010   0,010
C.T.P.R. 1,100   1,100
Fondo Prepensionamenti 0,200   0,200
Fondo Incentivo Occupazione 0,100   0,100
Totale 6,062 0,992 7,054
Fondo Sanitario Lavoratori 0,600   0,600
Fondo Sanitario Impiegati 0,260   0,260


PROVINCE DI: NU-OG


























































Aliquote contributive

% carico Impresa

% carico Lavoratori

Totale

Edilcassa 1,630 0,330 1,960
A.P.E. 3,291   3,291
Q.N.A.C. 0,222 0,222 0,444
Q.P.A.C. 0,600 0,600 1,200
Scuola Edile 0,010   0,010
C.T.P.R. 0,850   0,850
Fondo Prepensionamenti 0,200   0,200
Fondo Incentivo Occupazione 0,100   0,100
Totale 6,903 1,152 8,055
Fondo Sanitario Lavoratori 0,600   0,600
Fondo Sanitario Impiegati 0,260   0,260


 


PROVINCIADI: OR


























































Aliquote contributive

% carico Impresa

% carico Lavoratori

Totale

Edilcassa 1,330 0,270 1,600
A.P.E. 3,195   3,195
Q.N.A.C. 0,222 0,222 0,444
Q.P.A.C. 0,600 0,600 1,200
Scuola Edile 0,010   0,010
C.T.P.R. 1,150   1,150
Fondo Prepensionamenti 0,200   0,200
Fondo Incentivo Occupazione 0,100   0,100
Totale 6,807 1,092 7,899
Fondo Sanitario Lavoratori 0,600   0,600
Fondo Sanitario Impiegati 0,260   0,260