Omessa dichiarazione IVA: conferma del credito da parte del giudice

Il diritto di detrazione dell’IVA è riconosciuto nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal Fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, il contribuente dimostri in concreto che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili (Corte di Cassazione – Ordinanza 17 dicembre 2020, n. 28962)

Il caso esaminato dalla Corte Suprema riguarda il recupero del credito IVA, a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione, che l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto non spettante in considerazione della tardiva presentazione della dichiarazione, quindi omessa.
I giudici tributari hanno confermato la pretesa tributaria, rilevando che la mancata (tardiva) presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno di maturazione del credito non consentisse di ritenere sussistente il credito.
La decisione è stata riformata dalla Corte di Cassazione che ha accolto il ricorso della società.

La Corte Suprema ha affermato che la neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta va riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, nonché il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto.
Pertanto, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto – ovvero non controverso – che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili.
Nel caso esaminato, i giudici tributari non hanno fatto corretta applicazione di tale principio, in quanto ha fatto conseguire l’insussistenza del credito IVA vantato dalla società alla mera omessa presentazione della dichiarazione relativa al periodo di maturazione di imposta. Invece, avrebbero dovuto valutare la sussistenza dei requisiti sostanziali per il diritto alla detrazione, a mezzo la produzione delle fatture ovvero di altra idonea documentazione contabile, nonché la tempestività dell’esercizio del diritto stesso.

Chiarimenti e risposte delle Entrate sul Superbonus


In materia di Superbonus 110%, l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti sulla detrazione delle spese per interventi di efficienza energetica, antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici che rientrano nel Superbonus al 110%. Inoltre, spiega le modifiche introdotte all’agevolazione dal decreto legge n. 104/2020 e fornisce l’elenco dei documenti e delle dichiarazioni sostitutive da acquisire al momento in cui viene rilasciato il visto di conformità sulle comunicazioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura (Circolare 23 dicembre 2020, n. 30/E).

In relazione alle novità introdotte dal D.L. n. 104/2020, l’Agenzia riepiloga le recenti modifiche al Superbonus per semplificarlo e renderlo più fruibile. Tra le novità, il chiarimento della nozione di accesso autonomo dall’esterno, il quorum ridotto (1/3 della proprietà) necessario per le maggioranze condominiali che approvano i lavori, alcune semplificazioni in merito alle asseverazioni dei tecnici che, nel caso di soli interventi sulle parti comuni, devono essere riferite esclusivamente alle parti condominiali, l’aumento del 50% dei massimali nei territori colpiti dal sisma del centro Italia 2016-2017.
Inoltre, chiarisce che le Onlus, le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale possono fruire del Superbonus senza alcuna limitazione relativamente alla tipologia di immobili oggetto di intervento. Il Superbonus spetta per tutti gli interventi trainati e trainanti, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile. Per tali soggetti non opera neanche la limitazione delle due unità immobiliari.
Alle cessioni di beni e prestazioni di servizi relativamente a interventi ammessi al Superbonus, eseguiti da istituti autonomi di case popolari (IACP) comunque denominati che optano per il cd. “sconto in fattura”, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, non si applica lo split payment.
Nella circolare n. 30/E del 2020 l’Agenzia, poi, chiarisce in quali casi si può ritenere che una unità immobiliare abbia «accesso autonomo dall’esterno» qualora, ad esempio: all’immobile si accede direttamente da una strada, pubblica, privata o in multiproprietà o da un passaggio (cortile, giardino, scala esterna) comune ad altri immobili che affaccia su strada oppure da terreno di utilizzo non esclusivo (ad esempio i pascoli), non essendo rilevante la proprietà pubblica o privata e/o esclusiva del possessore dell’unità immobiliare all’accesso in questione; all’immobile si accede da strada privata di altra proprietà gravata da servitù di passaggio a servizio dell’immobile.
In merito agli interventi trainanti, viene chiarito che possono essere eseguiti anche su una pertinenza e beneficiare del Superbonus indipendentemente dalla circostanza che l’intervento interessi anche il relativo edificio residenziale principale purché questo intervento sia effettuato nel rispetto di tutti i requisiti stabiliti dall’articolo 119 del decreto Rilancio.
Inoltre, l’Agenzia chiarisce che l’installazione di impianti fotovoltaici – che rientra tra gli interventi trainati a condizione che si esegua un intervento trainante di efficienza energetica di cui al comma 1 dell’articolo 119 del decreto Rilancio o che si esegua un intervento antisismico ai sensi del comma 4 dello stesso articolo – è ammessa al Superbonus anche se effettuata sulle pertinenze degli edifici o delle unità immobiliari.
Infine, in relazione agli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio, l’Agenzia spiega che le relative spese rientrano nel Superbonus anche se l’intervento è realizzato su uno solo degli edifici che compongono il condominio, a condizione che per l’edificio oggetto di intervento siano rispettati i requisiti dell’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda e del miglioramento di due classi energetiche.


Rinnovate le prestazioni Faschim covid-19 per il settore chimico-farmaceutico

Il Fondo di assistenza sanitaria Faschim con delibera del CdA del 16/12/2020, a fronte del permanere della situazione di emergenza sanitaria, ha deliberato il rinnovo delle prestazioni straordinarie dall’1/1/2021 per il settore chimico-farmaceutico.

Il pacchetto di prestazioni straordinarie è stato rinnovato ed ha efficacia esclusivamente fino al 31/3/2021.

DIARIA PER RICOVERO (SSN) – (POSITIVITA’ TAMPONE COVID-19)


In caso di ricovero ordinario con SSN, con esito al tampone positivo Covid-19, il Fondo riconosce una diaria di € 40 per ogni pernottamento a partire dalla data di certificazione del contagio (referto del tampone positivo)
E’ previsto il rimborso di un massimo di 50 pernottamenti nel corso del periodo di validità della presente prestazione straordinaria.
La diaria è sostitutiva della normale diaria presente nel regolamento art. 15.3 e non si somma, nelle stesse date di degenza alla diaria ordinaria.

DIARIA PER RICOVERO (SSN) IN TERAPIA INTENSIVA (POSITIVITA’ TAMPONE COVID-19)


In caso di ricovero ordinario con SSN in terapia intensiva, con esito al tampone positivo Covid-19, il Fondo riconosce una diaria di € 60 per ogni pernottamento con certificazione del contagio (referto del tampone positivo) a partire dalla data di degenza in terapia intensiva.
E’ previsto il rimborso di un massimo di 50 pernottamenti nel corso del periodo di validità della presente prestazione straordinaria.
La diaria è sostitutiva della normale diaria, presente nel regolamento art. 15.3 e non si somma, nelle stesse date di degenza, alla diaria ordinaria e alla diaria straordinaria per ricovero Covid-19.

DIARIA PER ISOLAMENTO DOMICILIARE – (POSITIVITA’ TAMPONE COVID-19)


In caso di isolamento domiciliare, secondo le prescrizioni dei sanitari, a seguito di positività al virus (esito al tampone positivo Covid-19), il Fondo riconosce una diaria di € 40 per ogni pernottamento a partire dalla data di certificazione del contagio (referto del tampone positivo).
Per il caso di isolamento domiciliare immediatamente succesivo al ricovero per cui è stata erogata la diaria di cui ai primi 2 punti, se espressamente prescritto e indicato nella lettera di dimissioni, il conteggio dei giorni ha inizio dal pernottamento successivo alla data di dimissioni.
E’ previsto il rimborso sino a un massimo di 14 pernottamenti nel corso del periodo di validità della presente prestazione straordinaria.
Sono ammessi al pagamento della diaria per isolamento domiciliare massimo 2 eventi nel corso del periodo di validità della presente prestazione straordinaria.

INDENNITA’ POST RICOVERO (SSN) – (POSITIVITA’ TAMPONE COVID-19)


Successivamente all’erogazione della prestazione – DIARIA PER RICOVERO (SSN) (POSITIVITA’ TAMPONE COVID-19), il Fondo riconosce in automatico anche una indennità forfettaria di € 500.
4.2. La prestazione è erogabile una sola volta all’interno del periodo di efficacia delle prestazioni straordinarie.

INDENNITA’ POST RICOVERO (SSN) IN TERAPIA INTENSIVA (POSITIVITA’ TAMPONE COVID-19)


Successivamente all’erogazione della prestazione – DIARIA PER RICOVERO (SSN) IN TERAPIA INTENSIVA (POSITIVITA’ TAMPONE COVID-19), il Fondo riconosce in automatico anche una indennità forfettaria di € 2.000.
La prestazione è erogabile una sola volta all’interno del periodo di efficacia delle prestazioni straordinarie. L’indennità non è cumulabile con la suddetta quarta indennità all’interno del medesimo ricovero.

VISITA SPECIALISTICA DOMICILIARE O VIDEOCONSULTO


Esclusivamente per periodo di efficacia delle prestazioni straordinarie il Fondo ammette a rimborso anche le visite specialistiche (codice 1 del tariffario) effettuate sia in modalità domiciliare, sia in video consulto.
Tali visite specialistiche concorrono insieme alle altre al raggiungimento del numero massimo annuo previsto per la prestazione visita specialistica codice 1 del tariffario.
6.3. La prestazione è erogabile se la data della fattura è compresa nel periodo di efficacia delle prestazioni straordinarie e l’associato risulta assistibile.


Regolamentate le assemblee in remoto ed integrato il protocollo sicurezza covid-19 nel Credito Abi

22 dic 2020 Siglati il 21/12/2020, tra l’ABI e la FABI, la FIRST-CISL, la FISAC-CGIL, la UILCA, la UNISIN FALCRI-SILCEA-SINFUB, due verbali di riunione, uno riguardante il diritto alle assemblee in remoto e l’altro avente per oggetto una “Integrazione al Protocollo condiviso del 28/4/2020 e successive integrazioni, recante “Misure di prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del Virus Covid 19 per garantire l’erogazione dei servizi nel settore bancario”.

Assemblee in remoto


Al fine di rendere effettivo il diritto alle assemblee del personale, le Parti condividono di procedere ad una fase sperimentale di svolgimento delle assemblee “in remoto”, che favorisca anche la partecipazione da parte dei lavoratori in lavoro agile, secondo i seguenti criteri:
– rispetto della disciplina generale contenuta nell’Accordo 25/11/2015 in materia di libertà sindacali, rinnovato con Accordo 25/2/2019, in tema di indizione delle assemblee, ambiti di riferimento, etc.;
– le imprese provvederanno ad individuare – nell’ambito delle soluzioni tecnologiche a disposizione e con salvaguardia dell’operatività ordinaria dei sistemi e della sicurezza informatica- le piattaforme/canali per lo svolgimento delle assemblee in remoto e le modalità di organizzazione che potranno tenere conto della numerosità dei possibili partecipanti;
– tenuto conto della sperimentalità delle assemblee “in remoto”, le stesse saranno indette congiuntamente – fatte salve le assemblee rivolte agli iscritti ad una singola Organizzazione sindacale – da tutte le organizzazioni sindacali legittimate all’indizione in base alla disciplina di cui all’Accordo nazionale 25/11/2015, modificato con Accordo 25/2/2019, evitando coincidenze temporali salvo accordo con la Direzione aziendale competente;
– tenuto conto della sperimentalità delle assemblee “in remoto”, in ragione di peculiari esigenze organizzative correlate a garantire l’effettiva possibilità di collegamento attivo/passivo, le imprese potranno richiedere alle lavoratrici/lavoratori interessati di comunicare la partecipazione alle assemblee nella giornata lavorativa precedente a quella di indizione.
Le presenti indicazioni hanno carattere sperimentale e troveranno applicazione fino al 31/3/2021.

Integrazione al Protocollo condiviso covid-19 del 28/4/2020


Le Parti si sono incontrate per valutare l’evoluzione del complessivo scenario conseguente all’andamento dell’emergenza sanitaria anche in ragione di quanto contenuto da ultimo nel DPCM 3/12/2020 che ha individuato nel Paese tre “zone” (gialla, arancione e rossa), corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, per le quali sono anche previste limitazioni diversificate alla circolazione delle persone a seconda della gravità dello scenario.
Alla luce di quanto sopra e del Protocollo condiviso del 28/4/2020, come integrato dai successivi Verbali di riunione del 12/5/2020 e del 6/7/2020, con particolare riferimento alle c.d. zone rosse (tempo per tempo individuate con Ordinanza del Ministro della Salute o da altra Autorità competente), caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, le Parti condividono quanto segue:
– le banche adottano la modalità di prenotazione con appuntamento quale soluzione per l’accesso della clientela alle filiali; l’estensione dell’appuntamento alle zone gialle e/o alle zone arancioni potrà essere oggetto di confronto con gli organismi sindacali aziendali/di Gruppo;
– sono sospese/limitate le missioni del personale da/per le zone rosse e da/per le zone arancioni e all’interno delle stesse.
Ai sensi del DPCM 3/12/2020, nello svolgimento dell’attività lavorativa “in presenza” tutto il personale – in tutte le zone rosse, arancioni e gialle – indossa dispositivi di protezione delle vie respiratorie (c.d. mascherine) ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto ad altre persone.
Le Parti confermano che il ricorso al lavoro agile continua a costituire un utile e modulabile strumento di prevenzione, idoneo a concorrere al contenimento del numero di presenze in contemporanea nei luoghi di lavoro, riducendo significativamente le occasioni di contatto all’interno dei luoghi stessi e favorendo il distanziamento interpersonale.
Con riferimento alle esigenze di particolari categorie di lavoratrici/lavoratori (ad esempio, per esigenze di cura dei genitori con figli di età fino a 14 anni con sospensione dell’attività didattica in presenza, ovvero per soggetti c.d. “fragili”), le Parti si incontreranno nel mese di gennaio 2021 alla luce dell’evoluzione dei provvedimenti legislativi in materia, per ogni conseguente valutazione anche in termini di priorità nell’accesso al lavoro agile ove compatibile con la prestazione lavorativa.