Esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA da parte del cessionario/committente estero

 



Il cessionario privo di stabile organizzazione in Italia e identificato ai fini Iva ai sensi dell’art. 35-ter del Decreto iva, può esercitare il diritto alla detrazione delle maggiore IVA addebitata dal cedente mediante la nota di variazione in aumento (Agenzia Entrate – risposta 05 novembre 2020, n. 531).


 


L’Agenzia delle Entrate si è espressa in riferimento ad un soggetto non residente, privo di stabile organizzazione in Italia ed identificato ai fini Iva che:
– ha effettuato regolarmente cessioni in regime di non imponibilità e, pertanto, ha beneficiato per gli acquisti dello status di esportatore abituale;
– ha effettuato, nel corso del 2017, acquisti in regime di non imponibilità da società estera identificata ai fini IVA in Italia;
– nel corso del 2020 la società cedente ha provveduto a regolarizzare le predette cessioni rilevanti ai fini IVA in Italia, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso.


A tal fine la cit. società cedente ha emesso note di variazione in aumento di sola IVA, addebitando alla società acquirente in via di rivalsa, e quindi riversando all’Erario, l’imposta che originariamente non era stata applicata sulle cessioni effettuate, per l’ammontare eccedente la soglia indicata nella dichiarazione d’intento validamente trasmessa e ricevuta.


A fronte di tale fattispecie, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che la società estera acquirente può esercitare il diritto alla detrazione entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione delle note di variazione aumento, in linea con i chiarimenti resi in precedenza.


Whistleblowing: indicazioni integrative sulla tutela del dipendente che effettua segnalazioni


L’art. 54-bis, D. Lgs. n. 165/2001, e successive modificazioni, prevede un sistema di garanzie a carico del pubblico dipendente (c.d. whistleblower) che, nell’interesse dell’integrità della pubblica Amministrazione, segnala condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro. Con precedente circolare sono state fornite le indicazioni attuative di dettaglio. La prassi attuativa e le indicazioni dell’ANAC, tuttavia, hanno evidenziato la necessità di fornire ulteriori chiarimenti in materia. Con Circolare n. 127/2020, l’Inps fornisce quindi istruzioni integrative su oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione della segnalazione di illecito da parte del dipendente o del collaboratore dell’Istituto.


Oggetto della segnalazione
Le condotte illecite, oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela ai sensi dell’art. 54-bis, D.lgs n. 165/2001, comprendono non solo le fattispecie riconducibili all’elemento oggettivo dell’intera gamma dei delitti contro la pubblica Amministrazione, ma anche tutte le situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontrino comportamenti impropri di un funzionario pubblico che, anche al fine di curare un interesse proprio o di terzi, assuma o concorra all’adozione di una decisione che devia dalla cura imparziale dell’interesse pubblico. La categoria di fatti illeciti comprende altresì i casi in cui si configurano condotte, situazioni, condizioni organizzative o individuali che potrebbero essere prodromiche, ovvero costituire un ambiente favorevole alla commissione di fatti corruttivi in senso proprio.


Segnalazione anonima e riservatezza dell’identità del segnalante
Le disposizioni contenute nell’articolo 54-bis del D.lgs n. 165/2001, che garantiscono la riservatezza del segnalante, presuppongono che il segnalante medesimo renda nota la propria identità. Non rientra, dunque, nella fattispecie prevista dalla norma come “dipendente pubblico che segnala illeciti”, quella del soggetto che, nell’inoltrare una segnalazione, non si renda conoscibile. La ratio della norma è di assicurare la tutela del dipendente, mantenendo riservata la sua identità, solo nel caso di segnalazioni provenienti da dipendenti pubblici individuabili e riconoscibili.


Procedura per la segnalazione di illeciti
Come indicato nel messaggio n. 2974/2019, il dipendente che intenda segnalare condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di servizio con l’Istituto, può rappresentare l’illecito al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) mediante l’apposita procedura informatica per la segnalazione degli illeciti.


Gestione riservata delle segnalazioni
L’RPCT svolge una prima istruttoria sui fatti segnalati, avvalendosi di un minimo numero indispensabile di dipendenti, comunque nominativamente individuati. Nel caso si ravvisino elementi di non manifesta infondatezza del fatto, l’RPCT potrà inoltrare la segnalazione a soggetti terzi, per approfondimenti.


Segnalazione di illeciti da parte di collaboratori dell’Istituto
Come già illustrato nella circolare n. 54/2018, le tutele assicurate dal menzionato articolo 54-bis si applicano anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’Istituto, nel caso in cui gli stessi segnalino illeciti di cui siano venuti a conoscenza in ragione del loro rapporto con l’Istituto.
L’Istituto garantisce altresì le modalità di “gestione riservata delle segnalazioni” anche ai consulenti e collaboratori esterni, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, che segnalino illeciti di cui siano venuti a conoscenza in ragione del loro rapporto con l’Istituto.
La segnalazione di illeciti da parte dei predetti soggetti dovrà essere inoltrata al RPCT tramite il nuovo “Modulo per la segnalazione di condotte illecite da parte dei consulenti e collaboratori esterni dell’Inps e dei lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di lavori, beni o servizi in favore dell’Istituto (art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001)” (COD.MV69), debitamente compilato e sottoscritto, da inviarsi alla casella di posta elettronica segnalazioneilleciti@inps.it. Il modulo, in formato pdf editabile, è pubblicato nella sotto sezione “Altri contenuti” > “Prevenzione della corruzione” della sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale.

Prepensionamento lavoratori poligrafici e rimessione in termini per la domanda


SI forniscono indicazioni sul rimessione in termini per la presentazione della domanda di pensione dei lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale.


Il decreto agosto (art. 27, comma 3-bis) prevede che: “In considerazione delle eccezionali condizioni connesse alla diffusione del contagio da COVID-19, i soggetti ricompresi nei piani di riorganizzazione in presenza di crisi presentati ai sensi dell’articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per i quali i termini di cui al comma 1 dell’articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono decorsi in data successiva alla dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, in via straordinaria sono rimessi nei termini per la presentazione della domanda di pensione, a condizione che abbiano maturato il requisito contributivo entro il periodo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale finalizzata al prepensionamento e che l’ultimo contributo risulti accreditato per il medesimo trattamento…”
Relativamente al termine decadenziale per la presentazione della domanda di pensione: per i soggetti che hanno maturato il prescritto requisito contributivo prima della data di ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale, il termine decorre dalla data di ammissione al predetto trattamento straordinario di integrazione salariale (requisito > CIGS > 60gg); per i soggetti che hanno maturato il prescritto requisito contributivo dopo la data di ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale di e comunque entro il periodo di fruizione di detto trattamento, il termine decorre dalla data di maturazione del predetto requisito (CIGS > requisito > 60 gg).
In caso di emanazione del decreto che approva il piano di riorganizzazione in presenza di crisi e autorizza il trattamento straordinario di integrazione salariale suddetta, in data successiva a quella di inizio per l’interessato del trattamento straordinario di integrazione salariale:
– per i soggetti che hanno maturato il prescritto requisito contributivo prima della data di emanazione del decreto, il termine decorre dalla data di emanazione del decreto stesso (requisito > CIGS > emanazione decreto > 60 gg);
– per i soggetti che hanno maturato il prescritto requisito contributivo dopo la data di emanazione del decreto, il termine decorre dalla data di maturazione del predetto requisito (CIGS > emanazione decreto > requisito > 60gg).
I lavoratori che hanno maturato il requisito contributivo entro il periodo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale, possono presentare la domanda di pensione anche in data antecedente a quella di emanazione del decreto che approva il piano di riorganizzazione in presenza di crisi e autorizza il predetto trattamento straordinario di integrazione salariale. Le domande devono essere tenute in evidenza dalle Strutture territoriali, in attesa che gli interessati, ai fini del riconoscimento della pensione, le integrino con l’indicazione degli estremi del decreto. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente.
In ragione dell’emergenza epidemiologica dovuta al COVID-19, le domande di pensionamento anticipato per i lavoratori del settore editoria, i cui termini di presentazione scadono nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 1° giugno 2020, ancorché presentate oltre i termini previsti dalla citata legge, e comunque entro il 1° giugno 2020, si considerano utilmente presentate entro tali termini. Pertanto, le domande di pensione presentate successivamente alla data di scadenza del termine decadenziale – come sopra individuato – compresa nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 ed il 1° giugno 2020, e comunque entro il 1° giugno 2020, sono da considerare presentate nei termini.
Il termine decadenziale per la presentazione della domanda di pensione decorre solo in caso di maturazione del prescritto requisito contributivo entro il periodo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale, dunque la maturazione del prescritto requisito contributivo durante il periodo di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale con causale “COVID-19”, concesso previa sospensione della CIGS finalizzata al prepensionamento, non è utile ai fini dell’accesso al prepensionamento. Pertanto, i lavoratori collocati in cassa integrazione ordinaria con causale “COVID-19”, ai fini dell’accesso al prepensionamento, devono essere riammessi al trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del dlgs n. 148/2015, finalizzato al prepensionamento.
Possono beneficiare della rimessione in termini i soggetti per i quali il termine decadenziale per la presentazione della domanda risulti decorso nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 14 dicembre 2020, data entro la quale è possibile presentare domanda di pensione. È necessario che tali soggetti, ferma restando la sussistenza di tutti gli altri requisiti, “abbiano maturato il requisito contributivo entro il periodo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale finalizzato al prepensionamento e che l’ultimo contributo risulti accreditato per il medesimo trattamento”.
Per i soggetti che beneficiano della rimessione in termini, la domanda di pensione deve essere presentata a pena di decadenza entro e non oltre il 14 dicembre 2020.

Approdano in G.U. le modiche al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza


Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 276/2020 il Decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147 recante le disposizioni integrative e correttive a norma dell’articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20, al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155

Di seguito alcune delle rilevanti modifiche apportate dal decreto in oggetto:

Crisi d’impresa


Per crisi d’impresa s’intende uno “stato di squilibrio economico-finanziario” che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate, e non più uno “stato di difficoltà economico-finanziaria”

Indicatori di crisi


Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell’attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della non sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e dell’assenza di prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso o, quando la durata residua dell’esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, nei sei mesi successivi. A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la non sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare e l’inadeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi.

Indici non adeguati


L’impresa che non ritenga adeguati gli indici elaborati ne deve specificare le ragioni nella nota integrativa al bilancio di esercizio e deve indicare, nella medesima nota, gli indici idonei a far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi. Un professionista indipendente attesta l’adeguatezza di tali indici in rapporto alla specificità dell’impresa. L’attestazione va allegata alla nota integrativa al bilancio di esercizio e ne costituisce parte integrante. La dichiarazione, attestata in conformità al secondo periodo, produce effetti a decorrere dall’esercizio successivo.

Esposizione rilevante


L’esposizione debitoria è di importo rilevante per l’Agenzia delle entrate, quando l’ammontare totale del debito scaduto e non versato per l’imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è superiore ai seguenti importi: euro 100.000, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno precedente non è superiore ad euro 1.000.000; euro 500.000, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno precedente non è superiore ad euro 10.000.000; euro 1.000.000 se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno precedente è superiore ad euro 10.000.000.

Obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari


In relazione all’obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari, tali organi, quando effettuano la segnalazione, ne informano senza indugio anche il revisore contabile o la società di revisione; allo stesso modo, il revisore contabile o la società di revisione informano l’organo di controllo della segnalazione effettuata.

Cause di scioglimento delle società di capitali


Tra le cause di scioglimento delle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata rientra anche l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata, in quanto compatibili, gli articoli 2487 – “Nomina e revoca dei liquidatori; criteri di svolgimento della liquidazione” e 2487-bis – “Pubblicità della nomina dei liquidatori ed effetti”.

Procedura di liquidazione giudiziale o controllata


Quando nei confronti della società è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata, il rendiconto sulla gestione è consegnato anche, rispettivamente, al curatore o al liquidatore della liquidazione controllata.

Cause di scioglimento delle società di persone


– tra le cause di scioglimento delle società di persone rientra anche l’apertura della procedura di liquidazione controllata;


– la società in nome collettivo si scioglie, oltre che per le cause indicate dall’articolo 2272, per provvedimento dell’autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge e per l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

Esclusione di diritto del socio


È escluso di diritto il socio nei confronti del quale è stata aperta o al quale è stata estesa la procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata.

Assetti organizzativi societari


In relazione agli assetti organizzativi societari, sono modificati gli artt. 2257, 2380-bis, 2409-novies e 2475 del c.c. La nuova disposizione prevede che l’istituzione degli assetti di cui all’articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori.