Regime Iva noleggio apparecchiature biomediche anti Covid

Con la Risposta a interpello n. 528 del 2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le operazioni di noleggio di apparecchiature biomedicali rientranti tra i beni necessari per il contenimento dell’emergenza COVID 19 effettuate dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020 beneficiano del regime di esenzione, mentre quelle effettuate dal 1° gennaio 2021 sono soggette ad aliquota Iva del 5%. Il momento in cui l’operazione si considera effettuata è determinata dal pagamento del corrispettivo, ovvero se antecedente dall’emissione della fattura, mentre è irrilevante la data di conclusione del contratto.

Il “Decreto Rilancio” ha introdotto una disciplina IVA agevolata per l’acquisto dei beni considerati necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 (art. 124).
In particolare, a decorrere dal 19/05/2020 sono stati inseriti tra i beni soggetti ad aliquota IVA del 5% i seguenti beni:


Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; Monitor multiparametrico anche da trasporto; Pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; Tubi endotracheali; Caschi per ventilazione a pressione positiva continua; Maschere per la ventilazione non invasiva; Sistemi di aspirazione; Umidificatori; Laringoscopi; Strumentazione per accesso vascolare; Aspiratore elettrico; Centrale di monitoraggio per terapia intensiva; Ecotomografo portatile; Elettrocardiografo; Tomografo computerizzato; Mascherine chirurgiche; Mascherine Ffp2 e Ffp3; Articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; Termometri; Detergenti disinfettanti per mani; Dispenser a muro per disinfettanti; Soluzione idroalcolica in litri; Perossido al 3 per cento in litri; Carrelli per emergenza; Estrattori RNA; Strumentazione per diagnostica per COVID-19; Tamponi per analisi cliniche; Provette sterili; Attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.


Per favorire il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, è stato stabilito un regime transitorio fino al 31/12/2020, in base al quale le cessioni riferite ai suddetti beni sono esenti da IVA, senza pregiudizio per il diritto alla detrazione in capo al soggetto passivo cedente.


Sono stati sottoposti all’Agenzia delle Entrate quesiti riguardanti l’individuazione dell’aliquota IVA da applicare alle prestazioni di noleggio di apparecchi biomedicali rientranti tra i beni suindicati (tra cui, a titolo esemplificativo, ventilatori polmonari, ecotomografo portatile, elettrocardiografo e tomografo computerizzato) effettuate nel periodo intercorrente tra il 19/05/2020 ed il 31/12/2020 e a quelle effettuate dopo il 1° gennaio 2021, nonché l’individuazione del momento a decorrere dal quale si rende applicabile l’aliquota IVA ridotta del 5%.


In proposito l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in relazione ai beni indicati, la disciplina IVA agevolata deve ritenersi applicabile sia alle cessioni onerose e a quelle gratuite, sia alle prestazioni di servizi (quali noleggio o locazione finanziaria).
Secondo le disposizioni generali in materia di IVA, infatti, l’imposta si applica con la stessa aliquota prevista per la cessione dei beni, a quelli prodotti mediante contratti d’opera, di appalto e simili, contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili (art. 16, co. 3 del DPR n. 633 del 1972).
Pertanto, ad esempio, la fornitura di un ventilatore polmonare mediante un contratto di locazione finanziaria è imponibile con aliquota IVA del 5% se effettuata a decorrere del 1° gennaio 2021, mentre deve ritenersi esente se effettuata entro il 31 dicembre2020, in virtù dell’autorizzazione della Commissione UE che consente agli Stati membri, per il periodo di emergenza sanitaria, di applicare aliquote ridotte o esenzioni con diritto a detrazione alle cessioni dei materiali sanitari e farmaceutici necessari per contrastare il diffondersi dell’epidemia.


Per quanto concerne la corretta individuazione del momento a decorrere dal quale si rendono applicabili il regime di esenzione e/o l’aliquota ridotta nella misura del 5%, l’Agenzia delle Entrate precisa che questo coincide con il momento di effettuazione dell’operazione, a nulla rilevando la data della conclusione del contratto.
In particolare, per le prestazioni di servizi (quali la prestazione di servizi di noleggio) intercorse tra soggetti passivi stabiliti in Italia, la disciplina IVA stabilisce, in generale, che le prestazioni si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo, ovvero alla data della fattura se emessa anteriormente al pagamento del corrispettivo.
Tenendo presente i suddetti principi, alle operazioni di noleggio di apparecchiature biomedicali rientranti tra i beni necessari per il contenimento dell’emergenza COVID 19:
– è applicabile il regime di esenzione dall’IVA, se effettuate dal 19 maggio 2020 al 31dicembre 2020;
– è applicabile l’aliquota IVA ridotta nella misura del 5%, se effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Protocollo aggiuntivo per i Rider del CCNL trasporto merci

Sottoscritto un Protocollo del CCNL Logistica, Trasporto Merci, Spedizione per i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore

In risposta all’accordo firmato lo scorso settembre, tra ASSODELIVERY e UGL RIDER, le parti firmatarie del CCNL Trasporto merci ribadiscono che le tutele relative alla disciplina della prestazione lavorativa e del relativo trattamento economico già definite nel Protocollo al CCNL Logistica, Trasporto Merci, Spedizioni, si applicano ai lavoratori che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore.
Pertanto, le parti convengono che il CCNL Logistica, Trasporto Merci, Spedizioni, essendo stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, definisce i criteri di determinazione del compenso complessivo dei suddetti lavoratori. Resta fermo il principio che i suddetti lavoratori non potranno essere retribuiti in base alle consegne effettuate e ai medesimi lavoratori deve essere garantito il compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti.
A tale lavoratori vengono garantite le indennità integrative del compenso mensile, giornaliero od orario per il lavoro svolto di notte, durante le festività o in condizioni meteorologiche sfavorevoli previste dal CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione e dalla contrattazione di secondo livello.


I contratti individuali di lavoro debbono essere redatti per iscritto, anche ai fini della prova, e i lavoratori devono ricevere ogni informazione utile per la tutela dei loro interessi, dei loro diritti e della loro sicurezza. In caso di violazione, oltre alle sanzioni stabilite dalla legge, il lavoratore avrà diritto a una speciale indennità risarcitoria pari ai compensi percepiti nell’ultimo anno determinata equitativamente con riguardo alla gravità e alla durata delle violazioni e ai comportamento delle parti. Si applica, inoltre, la disciplina a tutela della libertà e dignità del lavoratore di cui alla I. 300/1970 e la disciplina antidiscriminatoria che la legge predispone per i lavoratori subordinati, le tutele relative alla bilateralità e all’assistenza sanitaria integrativa.


Vista la peculiarità delle figure in oggetto, le caratteristiche delle attività svolte fortemente interconnesse con le singole articolazioni urbane per arrivare ad una organizzazione del lavoro coerente rispetto alle esigenze aziendali e comprensiva delle condizioni dei lavoratori e delle specifiche situazioni territoriali, le parti stipulanti e competenti territorialmente, su richiesta di una di esse, si incontreranno per definire accordi, in sede aziendale o territoriale. In tali accordi potranno trovare definizione, tra l’altro: la predisposizione di percorsi di formazione che le parti ritenessero utili e necessari anche in relazione all’utilizzo di sistemi digitali, il riconoscimento del buono pasto giornaliero, la definizione di un premio di risultato, gli aspetti relativi alla privacy in relazione all’utilizzo di strumenti telematici che rilevano la posizione del lavoratore e che non possono in alcun modo essere utilizzati ai fini disciplinari, la definizione di tutti gli aspetti relativi all’utilizzo dei mezzi per non creare oneri diretti al lavoratore. Tali elementi sono a titolo indicativo e non esaustivo.

Acquisti “free on board”: il costo rileva al momento della spedizione

Con l’Ordinanza n. 23547 del 27 ottobre 2020, la Corte di Cassazione ha affermato che ai fini della determinazione del reddito d’impresa, il costo degli acquisti dall’estero effettuati con la clausola “free on board” deve essere imputato, secondo il principio di competenza economica, al periodo d’imposta in cui ricade la data d’imbarco della merce sulla nave o sull’aereo, a nulla rilevando il successivo momento di effettiva consegna.

IL CASO

La controversia trae origine dall’avviso di accertamento emesso nei confronti della società contribuente, con il quale l’Agenzia delle Entrate ha recuperato a tassazione costi non inerenti e non di competenza, riferiti ad acquisti di merce dall’estero con clausola FOB (free on board), imbarcate a fine dicembre e ricevute a gennaio dell’anno successivo. La società ha contabilizzato il relativo costo nell’anno di ricevimento, attribuendogli rilevanza fiscale nel corrispondente periodo d’imposta, mentre l’Ufficio riteneva di competenza dell’anno d’imposta precedente.
I giudici tributari hanno ritenuto che la contabilizzazione del costo effettuata dalla società non costituisse violazione del principio di competenza, dovendo riconoscere, per le merci acquistate all’estero con clausola FOB, la possibilità di imputare i costi al periodo di imposta in cui siano pervenute al compratore la polizza di carico e le merci. Condividendo la tesi difensiva della società, i giudici hanno evidenziato che la registrazione degli acquisti nell’anno 2003, dovendosi accompagnare all’annotazione in bilancio delle rimanenze finali del medesimo periodo e di rimanenze iniziali nell’anno 2004, non avrebbe comportato sottrazione di materia imponibile, né danno per l’erario, mentre la ripresa a tassazione avrebbe condotto ad un’alterazione del risultato economico di esercizio in danno del contribuente.
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione dei giudici tributari per violazione del principio di competenza, da ritenersi inderogabile, non potendo il contribuente scegliere a proprio piacimento l’anno di esercizio al quale imputare i costi.

DECISIONE DELLA CASSAZIONE

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Fisco, riformando la decisione dei giudici tributari.
I giudici della Suprema Corte hanno osservato, preliminarmente, che in base alle norme in materia di reddito d’impresa, le regole sull’imputazione temporale dei componenti negativi (art. 109 del TUIR), devono ritenersi inderogabili, non essendo consentito al contribuente scegliere di effettuare la detrazione di un costo in un esercizio diverso da quello individuato dalla legge come esercizio di competenza.
In particolare, le spese si considerano sostenute, a seconda dei casi, al momento della consegna o della spedizione.
La normativa, dunque, stabilisce quali criteri inderogabili per l’individuazione dell’effetto traslativo “la data della consegna” o “la data della spedizione”, con palese riferimento giuridico alla consegna ed alla spedizione di beni mobili che sono a loro volta regolate dalle disposizioni del codice civile (art. 1510, comma 1 e 2).
Con particolare riferimento all’acquisto di merce affidata a terzi per il trasporto, ai fini dell’individuazione dell’esercizio di competenza, occorre individuare il momento traslativo del bene mobile, tenendo conto, oltre che della data della spedizione, quale risulta dai documenti che accompagnano la merce, anche delle condizioni generali dello specifico contratto di trasporto. Soltanto da queste ultime si può desumere l’eventuale non coincidenza della data di spedizione con l’effettivo trasferimento della disponibilità giuridica della merce, anche prescindendo dal momento della consegna all’acquirente, in armonia con il principio di competenza economica, che governa l’imputazione temporale delle componenti del reddito.
In altri termini, l’effetto traslativo della proprietà sulla merce si verifica nel momento della spedizione e, solo nel caso in cui le condizioni di contratto ne indichino uno diverso, va fatto riferimento alla pattuizione delle parti.
Con riguardo alla clausola FOB (Free on board), la Corte di Cassazione ha precisato che in tema di vendita di cose mobili determinate solo nel genere, il trasferimento della proprietà, nel caso in cui si tratti di cose da trasportare, avviene con la consegna al vettore o allo spedizioniere. Ai fini dell’adempimento dell’obbligo della consegna della cosa da parte del venditore, è sufficiente la consegna al vettore, senza che sia di ostacolo a tale conclusione la eventuale stipulazione della clausola “free on board”. Tale clausola, infatti, non integra una fattispecie incidente sul momento determinativo del trasferimento della proprietà, essendo riferibile (come tutte le clausole “franco”) unicamente alle spese di trasporto e di carico e scarico, che con essa vengono poste a carico del venditore, il quale, in mancanza di tale pattuizione, ne sarebbe esente.


Nel caso di acquisti all’estero con la clausola FOB, dunque, la disponibilità giuridica delle merci si trasferisce al momento e per il fatto dell’imbarco sulla nave o sull’aereo, comprovato dalla polizza di carico, poiché l’avvenuta stipula della clausola, è riferibile unicamente alle spese di trasporto e di carico e scarico, che con essa vengono poste a carico del venditore, che, in mancanza di tale pattuizione, ne sarebbe esente.
Cosicché il trasferimento della proprietà rimane disciplinato dalle norme comuni, anche nel caso in cui sia prevista la responsabilità del vettore per la perdita del bene (perdita colpevole o incolpevole), giacché l’avveramento dell’una o dell’altra ipotesi non incide sulla appartenenza della merce, ma solo sul regime della responsabilità del vettore nei confronti del proprietario.

In conclusione, la Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio: “in tema d’imposte sui redditi, e con riferimento alla determinazione del reddito d’impresa, in caso di acquisto di merce affidata a terzi per il trasporto, l’effetto traslativo si considera verificato alla data della spedizione, quale risulta dai documenti che accompagnano la merce, a meno che le condizioni dello specifico contratto, che è onere del contribuente allegare, non indichino un momento diverso, sicché, in base alla regola generale (art. 109), co. 2, lett. a, del TUIR) il relativo costo si considera sostenuto e va, quindi, imputato all’esercizio dell’anno in cui il bene è stato spedito”.


E.B.M. ed EBM Salute: Nuova piattaforma dati dal 15 novembre 2020

Disponibile on line, da gennaio 2021, la Nuova Piattaforma Dati di E.B.M. ed EBM Salute EBM , iI Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per il settore della piccola industria metalmeccanica

Le aziende: potranno verificare la posizione contributiva monitorando mese per mese la regolarità; inoltre, in caso di anomalie, riceveranno in automatico una alert mail con le indicazioni per regolarizzare ancor più velocemente, tramite una procedura online semplificata.
I lavoratori: potranno registrarsi e presentare in autonomia le domande di rimborso ad e.b.m. e, per ebm salute, potranno verificare la copertura della polizza assicurativa;
I consulenti: potranno registrarsi e verificare la posizione di tutte le aziende da loro seguite.


dal 1° dicembre la nuova piattaforma sarà disponibile per iniziare a registrarsi secondo modalità che verranno successivamente comunicate con news specifiche.
a partire dal 15 novembre sarà possibile entrare nell’attuale Area Riservata Aziende (Portale E.B.M.) solo in modalità visualizzazione pertanto si invitano ad accelerare la presentazione delle richieste di rimborso entro e non oltre tale data per le seguenti prestazioni in scadenza nei mesi di  novembre e dicembre:
– CARENZA DI MALATTIA: per gli eventi che hanno avuto luogo nei mesi di agosto e settembre (da presentare entro 3 mesi quindi rispettivamente entro novembre e dicembre).
– NASCITA/ADOZIONE e MALATTIA CONTINUATIVA: per gli eventi che hanno avuto luogo nei mesi di maggio e giugno (da presentare entro 6 mesi quindi rispettivamente entro novembre e dicembre).
Tutte le prestazioni la cui scadenza decorrerà nel 2021 potranno invece essere presentate direttamente tramite la Nuova Piattaforma a partire da gennaio