IVA: beni necessari per il contenimento dell’emergenza COVID 19


Rientrano nell’ambito oggettivo di applicazione dell’articolo 124 del decreto legge n. 34 del 2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) non tutti i prodotti corrispondenti ai codici TARIC, bensì solo i biocidi e i presidi medico chirurgici autorizzati per l’igiene umana (PT1) e quelli utilizzabili sia per l’igiene umana sia per disinfettare le superfici (PT1/PT2) (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 04 novembre 2020, n. 529 e Risposta 04 novembre 2020, n. 529 n. 530).

Il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ha introdotto con l’articolo 124 una disciplina IVA agevolata per l’acquisto dei beni considerati necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Posto che la norma non definisce l’ambito soggettivo di applicazione ossia i destinatari del trattamento IVA agevolato, assume rilievo unicamente la “finalità sanitaria” dei beni in commento, da intendersi in senso oggettivo: sono cioè agevolati i beni che possiedono le caratteristiche tecniche idonee a garantire in primis la protezione degli operatori sanitari dalla diffusione del virus.
Tuttavia, successivamente all’entrata in vigore dell’articolo 124, i protocolli di sicurezza adottati nei diversi settori economici hanno reso obbligatorio l’uso di un certo tipo di abbigliamento ai fini della sicurezza dei lavoratori e degli utenti. Ne sono un esempio i protocolli di sicurezza adottati nel settore dell’industria alimentare, della grande distribuzione e della scuola, la cui finalità è ovviamente sanitaria poiché gli stessi sono finalizzati a contrastare il diffondersi delle pandemie, a protezione di lavoratori e utenti.
Pertanto anche gli operatori obbligati al rispetto di questi protocolli di sicurezza possono acquistare tale tipologia di abbigliamento usufruendo della disciplina agevolativa in commento.
Relativamente ai guanti, in lattice, in vinile e in nitrile, l’Agenzia delle dogane ha classificato questi beni alle voci doganali ex 3926 2000, ex 4015 1100, ex 4015 1900. Resta inteso che il trattamento IVA agevolato introdotto dall’articolo 124 non va applicato a tutti i beni rientranti in queste voci doganali ma solo a quelli che presentano le caratteristiche di DPI o di dispositivo medico. Nel merito dei detergenti, si ritiene che con «detergenti disinfettanti per mani» il legislatore abbia voluto far riferimento ai soli prodotti per le mani con potere disinfettante, e in particolare ai biocidi o presidi medico chirurgici.
Come indicato dall’ISS nel Rapporto COVID-19, n. 19/2020 versione del 13 luglio 2020 e n. 25/2020 del 15 maggio 2020, solo la disinfezione ha un’azione virucida, battericida o fungicida ossia un’azione volta a distruggere, eliminare o rendere innocui i microrganismi. A tale fine però devono essere utilizzati i biocidi (BPR) o i presidi medico chirurgici (PMC), cioè disinfettanti autorizzati in genere dal Ministero della Salute o dall’ISS, che obbligatoriamente riportano in etichetta il numero di registrazione/autorizzazione.
Questi prodotti non vanno confusi con i comuni igienizzanti per le mani, esclusi dall’ambito oggettivo di applicazione dell’articolo 124, per i quali, al pari dei detergenti, non è prevista alcuna autorizzazione, essendo sufficiente la conformità alle normative in materia di detergenti o di cosmesi.
Pertanto, fermi restando i codici doganali individuati dall’ADM, si ritiene che rientrano nell’ambito oggettivo di applicazione dell’articolo 124 del decreto legge n. 34 del 2020 (c.d. “Decreto Rilancio”), non tutti i prodotti corrispondenti ai codici TARIC, bensì solo i biocidi e i presidi medico chirurgici autorizzati per l’igiene umana (PT1) e quelli utilizzabili sia per l’igiene umana sia per disinfettare le superfici (PT1/PT2), il cui o i cui principi attivi devono rispettare le percentuali indicate dall’ISS nel Rapporto 19/2020 Rev. In tale documento è ad esempio previsto che sono efficaci per la disinfezione della cute i PMC o i biocidi con etanolo compreso tra il 73,6 e 89 per cento nonché quelli a base di etanolo e 1-propanolo con concentrazione di etanolo del 65 per cento.
Posto che trattasi di prodotti soggetti alla preventiva autorizzazione dell’autorità competente (in genere, il Ministero della salute), in assenza di questa autorizzazione o nelle more della stessa, la relativa cessione non potrà beneficiare dell’esenzione IVA prevista dall’articolo 124 o “a regime” dell’aliquota IVA del 5 per cento. L’ADM ha associato alla voce “detergenti disinfettanti per le mani” i codici doganali ex 34011100, ex 34011900, ex 34012010, ex 34012090, ex 34013000, ex 34021200, ex 380894; tra questi prodotti vanno ovviamente individuati quelli che corrispondono alla definizione della norma e dunque solo i detergenti disinfettanti per le mani, con le caratteristiche sopra indicate.


Protocollo sicurezza negli appalti della RFI S.p.A.

Siglato il 4/11/2020, tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito, RFI S.p.A.) e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL, la FILLEA-CGIL, il protocollo d’intesa che pone attenzione alle problematiche riguardanti la struttura dei cantieri e gli adempimenti a carico degli Appaltatori in materia di igiene e sicurezza, per non compromettono la realizzazione delle opere.

E’ volontà dei firmatari del presente Protocollo assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza in relazione alla realizzazione delle opere appaltate, esercitando appieno i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalla legge, anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa e di verifica della sicurezza e della regolarità dei cantieri di lavoro.
Le parti intendono attivare efficaci sessioni informative sulla realizzazione delle opere, con particolare attenzione alle problematiche riguardanti la struttura dei cantieri e gli adempimenti a carico degli Appaltatori in materia di igiene e sicurezza, e che queste problematiche meritano la massima attenzione delle parti firmatarie il presente Protocollo, affinché le suddette sessioni informative riescano ad evitare l’insorgere di eventuali situazioni, di qualsiasi natura, che abbiano a riflettersi negativamente sull’attività realizzativa delle opere.
Nell’ambito delle specifiche sessioni informative di livello nazionale, le materie oggetto di incontro riguarderanno tematiche relative alle opere appaltate da RFI S.p.A. con particolare riferimento:
– ai relativi piani finanziari, nonché all’avanzamento dei lavori;
– ai sistemi di qualità e qualificazione;
– all’andamento e alle previsioni generali di produzione ed occupazione: programmazione cantieri, tempi di realizzazione;
– alla sicurezza, all’igiene e alla prevenzione degli infortuni, con particolare riguardo alle eventuali evasioni riscontrate.
 RFI S.p.A. e le Segreterie Nazionali delle OO.SS. FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL ritengono fondamentale l’applicazione di tutte le norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
In tal senso, RFI S.p.A. continuerà ad inserire quanto disposto dalle suddette norme nei contratti di appalto. Inoltre, la stessa RFI S.p.A. conviene di disporre affinché i propri uffici operino per l’applicazione, attuazione e verifica di tutte le norme stabilite nel contratto di appalto.
Per quanto sopra, RFI S.p.A. si impegna, sin dalla fase della progettazione di fattibilità tecnico economica, a individuare le misure di sicurezza che saranno analiticamente definite nella successiva fase di Progettazione Definitiva e costituiranno il Piano della Sicurezza e Coordinamento ai sensi del D.Lgs. 81/2008 posto a base di gara al fine di definire gli obblighi dell’appaltatore in materia di sicurezza del lavoro.
Pertanto, RFI S.p.A., per il tramite del Responsabile dei Lavori e del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione lavori, in relazione ad ogni singolo appalto, controllerà, gli adempimenti delle misure di sicurezza del complesso delle attività che l’opera da realizzare comporta e sarà suo il compito fondamentale di controllare che gli impegni sottoscritti nel contratto di appalto siano integralmente rispettati.
Il Responsabile dei lavori ha il compito di assicurare, per il tramite del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, che le azioni di prevenzione e sicurezza, predisposte fin dalla fase progettuale, si traducano correttamente nelle scelte tecniche della esecuzione del progetto e nella organizzazione delle operazioni di cantiere.
Nello spirito del presente protocollo d’intesa, RFI S.p.A. continuerà ad inserire nei propri contratti la previsione dell’obbligo, per le imprese aggiudicatane dei lavori, di garantire i diritti dei propri lavoratori e dei lavoratori dipendenti da eventuali imprese subappaltatrici presenti, secondo la disciplina normativa vigente applicabile, ferma restando la responsabilità in capo all’affidatario/appaltatore riguardo al rispetto delle norme derivanti dal CCNL del settore merceologico di riferimento.
RFI S.p.A., fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tutela dei diritti dei lavoratori, s’impegna ad inserire nel contratto d’appalto, nel capitolato speciale d’appalto nonché nelle convenzioni, clausole a tutela dei lavoratori, che abbiano sostanzialmente il seguente tenore:
a) obbligo dell’affidatario/appaltatore di applicare/far applicare il trattamento economico e normativo stabilito dal CCNL per i lavoratori dipendenti sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto. Nel caso di appalti di lavori, per quanto attiene alle lavorazioni riportate nella declaratoria del CCNL Edili e Affini, si intende l’applicazione del medesimo contratto.
b) obbligo dell’affidatario/appaltatore di rispondere in solido dell’osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subaffidatari o ditte in qualsivoglia forma di sub-contrattazione, nei confronti dei loro dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
c) obbligo da parte di RFI S.p.A. o concedente di subordinare, per le prestazioni oggetto del contratto o della convenzione, il pagamento dello stato avanzamento lavori e del saldo fine lavori alla verifica della regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale, ivi compreso l’eventuale versamento alla Cassa Edile territorialmente competente, così come previsto dalla vigente normativa in materia.


Pubblicato l’avviso per accedere agli interventi del Fondo nuove competenze


I datori di lavoro, in seguito alla pubblicazione del relativo Avviso, possono ora presentare istanza ad Anpal per accedere agli interventi del Fondo nuove competenze. I contributi erogati da Anpal attraverso il Fondo remunerano ai datori di lavoro il costo del personale, comprensivo di contributi previdenziali e assistenziali, relativo alle ore di frequenza dei percorsi formativi di sviluppo delle competenze stabiliti dagli accordi collettivi stipulati. La misura mira a innalzare il livello del capitale umano e risponde, da un lato, alla necessità di accompagnare la fase di ripresa delle imprese, e dall’altro sostiene i lavoratori nell’accrescere e rinnovare le proprie competenze e la capacità di adattarsi al cambiamento (Anpal, comunicato 4 novembre 2020).


Istituito presso Anpal dal decreto legge “Rilancio” (art. 88 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, modificato dall’art. 4 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104), il Fondo nuove competenze (FNC) è attuato sulla base delle disposizioni del decreto interministeriale del 22 ottobre 2020 (si veda, Primo piano “Fondo Nuove Competenze: applicazione della misura e utilizzo delle risorse” del 23/10/2020).
Con Determina n. 461, l’Anpal ha pprovato l’Avviso, e i relativi allegati, finalizzato a dare attuazione al Fondo, rendendo note le modalità per l’accesso allo stesso.


Destinatari
Sono destinatari del contributo tutti i datori di lavoro privati che, ai sensi dell’art. 88, comma 1 del richiamato Decreto Legge n. 34/2020, abbiano stipulato entro il 31 dicembre 2020 gli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro.
Sono interessati dagli interventi i lavoratori dipendenti occupati nelle imprese ammesse a beneficiare dei contributi finanziari del FNC o in somministrazione, per i quali è ridotto l’orario di lavoro a fronte della partecipazione a percorsi di sviluppo delle competenze, previsti dall’accordo collettivo.


Istanza di contributo
La presentazione delle istanze, sottoscritte dal legale rappresentante dell’azienda o da suo delegato, può avvenire a partire dalla data di pubblicazione dell’Avviso sul sito di ANPAL. La eventuale delega deve avvenire per iscritto e deve essere allegata all’istanza di contributo, corredata dal documento di identità del delegante.
L’istanza può essere sottoscritta anche digitalmente e può essere per singola azienda o cumulativa.
All’istanza, sia singola che cumulativa, deve essere allegata la seguente documentazione:
– l’accordo collettivo conforme a quanto stabilito dall’art. 88, comma 1, del Decreto Legge n. 34/2020, dall’art. 3 (Requisiti dell’accordo collettivo di rimodulazione dell’orario di lavoro) del Decreto di attuazione;
– il progetto formativo con le caratteristiche previste dall’art. 5 (Progetto per lo sviluppo delle competenze e soggetti erogatori) del Decreto di attuazione;
– l’elenco dei lavoratori coinvolti, con l’indicazione per ognuno di questi del livello contrattuale e del numero di ore di riduzione dell’orario di lavoro da destinare ai percorsi di sviluppo delle competenze, secondo lo schema previsto;
– eventuale delega del rappresentante legale corredata da documento di identità del delegante.
Nel caso di presentazione dell’istanza da parte di un Fondo Interprofessionale o del Fondo per la Formazione e il sostegno al reddito, l’accordo sindacale di rimodulazione dell’orario di lavoro deve essere stipulato e allegato per ogni impresa aderente.
Il datore di lavoro che richiede il contributo a valere sul FNC deve assicurare di non ricevere per il costo del lavoro delle stesse ore altri finanziamenti pubblici.


Istruttoria
L’istruttoria delle istanze di contributo avviene secondo il criterio cronologico di presentazione, a tal fine fa fede data e ora della presentazione dell’istanza di contributo tramite PEC o tramite applicativo.
In caso di documentazione incompleta ANPAL invia al soggetto richiedente una richiesta di integrazioni e/o chiarimenti rispetto alla documentazione ricevuta. Il soggetto richiedente, entro e non oltre 10 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta di integrazioni e/o chiarimenti, provvede a trasmettere la documentazione integrativa e/o i chiarimenti richiesti, pena la sospensione dell’istanza e la decadenza dell’ordine cronologico di presentazione.
In caso di non adeguatezza e completezza della documentazione e delle integrazioni presentate, l’istanza è rigettata.
Il rigetto dell’istanza non preclude la possibilità di presentare una nuova istanza.
Ai fini dell’approvazione dell’istanza, ANPAL richiede alle Regioni/Province Autonome interessate di esprimere, tenendo conto anche della programmazione regionale, un parere sul progetto formativo.
Decorsi i 10 giorni dalla data di richiesta il parere si intende acquisito positivamente per silenzio assenso.
In funzione dell’esito delle verifiche del possesso dei requisiti e del parere della Regione interessata dal progetto formativo, ANPAL approva o rigetta l’istanza di contributo. In entrambi i casi al soggetto richiedente è notificato l’esito. Nel caso di approvazione la notifica è corredata dell’informazione relativa al contributo massimo erogabile.


Realizzazione dei percorsi di sviluppo delle competenze
I percorsi devono essere realizzati entro i 90 giorni dall’approvazione della domanda. Nel caso di istanza presentata dai Fondi paritetici Interprofessionali e dal Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori il termine finale per realizzare i percorsi di sviluppo è elevato a 120 giorni.


Erogazione del contributo
L’erogazione del contributo è eseguita da INPS, su richiesta di ANPAL, in due tranche: anticipazione del 70% e saldo.
ANPAL ricevuta la documentazione di richiesta di saldo procede con i controlli necessari e i calcoli per la determinazione del contributo in funzione delle realizzazioni.
Completate le verifiche, in funzione delle realizzazioni ANPAL determina il contributo riconoscibile a saldo. Nello specifico caso in cui le realizzazioni determinino un importo inferiore a quanto erogato a titolo di anticipazione, si procede al recupero di parte dell’anticipo erogato.
Una volta determinato l’importo finale riconosciuto, INPS, su richiesta di ANPAL, eroga il saldo.


Presentazione e gestione delle istanze e delle richieste di saldo
ANPAL metterà a disposizione un applicativo dedicato alla presentazione e gestione delle istanze di contributo e delle richieste di saldo. Necessario sarà il possesso di identità SPID.
Con successiva comunicazione di ANPAL sarà indicata la data dalla quale l’applicativo diverrà operativo per la presentazione dell’istanza e per la richiesta di saldo. Fino a tale comunicazione la presentazione delle istanze e delle richieste di saldo avverrà tramite PEC all’indirizzo dedicato fondonuovecompetenze@pec.anpal.gov.it, allegando la documentazione prevista.


Monitoraggio
ANPAL provvede a svolgere due diversi monitoraggi sul FNC. Il monitoraggio delle risorse finanziarie avviene con cadenza trimestrale dando comunicazione degli esiti a tutte le Amministrazioni interessate. Il monitoraggio fisico dei risultati raggiunti, attraverso la redazione di note informative periodiche che saranno pubblicate sul sito istituzionale di ANPAL.
Per quanto non espressamente previsto dall’Avviso si applicano le norme europee, nazionali e regionali applicabili attualmente vigenti in materia.

Misure anti-Covid suddivise per aree di criticità


Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, a seguito delle nuove disposizioni contenute nel DPCM 3 novembre 2020 e in vigore dal 6 novembre 2020, il Ministro della Salute, con ordinanza 4 novembre 2020, ha definito le regioni con media, elevata e massima gravità di contagio. Inoltre, con il comunicato del 5 novembre 2020, la Presidenza del Consiglio dei Ministri fornisce una sintesi delle misure urgenti di contenimento del contagio nei territori suddivise per aree di criticità.

Il nuovo Dpcm del 3 novembre 2020 tre aree: gialla, arancione e rossa corrispondenti ai differenti livelli di criticità nelle Regioni del Paese.
Nello specifico, l’ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020 dispone che nell’area gialla sono attualmente ricomprese: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Province di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto.
Nell’area arancione: Puglia, Sicilia.
Nell’area rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta.
L’assegnazione di queste categorie di rischio potranno essere suscettibili di cambiamenti nel corso dell’evoluzione della curva epidemica, e saranno sempre ad esse adeguate e proporzionate. L’inserimento delle Regioni nelle diverse aree, con la conseguente, automatica applicazione delle misure previste per quella fascia, avverrà con ordinanza del Ministro della Salute e dipenderà esclusivamente dal coefficiente di rischio raggiunto dalla Regione. I coefficienti vengono determinati secondo criteri di oggettività attraverso la combinazione dei diversi parametri all’esito del monitoraggio periodico effettuato congiuntamente dall’Istituto Superiore di Sanità, dal Ministero della Salute e dai rappresentanti delle Regioni e condiviso con il Comitato tecnico scientifico.
È previsto anche un nuovo decreto legge che consentirà la pronta erogazione di nuovi indennizzi agli operatori economici colpiti da queste nuove misure restrittive.

Le misure urgenti di contenimento del contagio nei territori sono le seguenti:

– nell’area gialla è previsto il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute, con la raccomandazione di non spostarsi se non per motivi di salute, lavoro, studio, situazioni di necessità. Per i centri commerciali è prevista la chiusura nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno mentre mostre e musei sono sempre chiusi. Il Dpcm 3 novembre 2020 introduce poi la didattica a distanza per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori; mentre è prevista la didattica in presenza per scuole dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie. Sono chiuse anche le università, salvo alcune attività per le matricole e per i laboratori. Per quanto concerne il trasporto pubblico è prevista una riduzione dei passeggeri fino al 50%, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico. Le attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine sono sospese. Per bar e ristoranti è prevista l’interruzione della somministrazione in sede dalle 18 mentre resta consentito l’asporto fino alle ore 22 e per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni. Restano chiuse piscine, palestre, teatri, cinema. Restano aperti i centri sportivi;

– nell’area arancione è previsto il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute, con la raccomandazione di non spostarsi se non per motivi di salute, lavoro, studio, situazioni di necessità e sono vietati gli spostamenti in entrata e in uscita da una Regione all’altra e da un Comune all’altro, salvo comprovati motivi con la raccomandazione di evitare spostamenti non necessari nel corso della giornata anche all’interno del proprio Comune. Bar e ristoranti sono chiusi 7 giorni su 7 mentre resta consentito l’asporto fino alle ore 22 e per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni. Per i centri commerciali è prevista la chiusura nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno mentre mostre e musei sono sempre chiusi. Per quanto concerne il trasporto pubblico è prevista una riduzione dei passeggeri fino al 50%, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico. Le attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine sono sospese (anche nei bar e nelle tabaccherie). Per bar e ristoranti è prevista l’interruzione della somministrazione in sede dalle 18 mentre resta consentito l’asporto fino alle ore 22 e per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni. Restano chiuse piscine, palestre, teatri, cinema. Restano aperti i centri sportivi;

– nell’area rossa è vietato ogni spostamento anche all’interno del proprio Comune, in qualsiasi orario, salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute, sono di conseguenza vietati gli spostamenti da una Regione all’altra e da un Comune all’altro. Bar e ristoranti sono chiusi 7 giorni su 7 mentre resta consentito l’asporto fino alle ore 22 e per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni. I negozi sono chiusi fatta eccezione per supermercati, beni alimentari e di necessità. Restano aperte edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri. Chiusi i centri estetici. È prevista la didattica a distanza per la scuola secondaria di secondo grado, per le classi di seconda e terza media. Restano aperte, quindi, solo le scuole dell’infanzia, le scuole elementari e la prima media. Sono chiuse anche le università, salvo specifiche eccezioni. Sono sospese tutte le competizioni sportive salvo quelle riconosciute di interesse nazionale dal CONI e CIP, così come sono sospese le attività nei centri sportivi. Resta consentito svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione e attività sportiva solo all’aperto in forma individuale. Sono chiusi musei e mostre, teatri, cinema, palestre, attività di sale giochi, sale scommesse, bingo (anche nei bar e nelle tabaccherie). Per i mezzi di trasporto pubblico è consentito il riempimento solo fino al 50%, fatta eccezione per i mezzi di trasporto scolastico.