Iva agevolata per l’abbigliamento protettivo


Le cessioni di abbigliamento protettivo (guanti in lattice, in vinile e in nitrile, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo) effettuate a favore dei grossisti che rivendono a vari settori merceologici, nonché a favore della grande distribuzione, che acquista sia per i propri dipendenti sia per rivendere ai clienti, possono beneficiare dell’aliquota IVA al 5% prevista dal “decreto rilancio”. (Risposta 04 novembre 2020, n. 525).

Possono godere del regime IVA introdotto dal Decreto Rilancio gli articoli di abbigliamento con le seguenti caratteristiche:
– siano classificabili nei relativi codici doganali;
– siano dei DPI oppure dei dispositivi medici (guanti, mascherine, camici o occhiali);
– siano destinati a essere utilizzati non solo dal personale sanitario, ma anche dagli operatori che, in base al proprio settore di attività, sono obbligati al rispetto dei protocolli di sicurezza anti Covid-19.


Per i suddetti articoli, la stessa Agenzia ha affermato che emerge un regime agevolativo con un ambito soggettivo di applicazione molto ampio nel senso che è applicabile a un qualsiasi cedente o acquirente, nonché stadio di commercializzazione.


Pertanto, le cessioni effettuate a favore dei grossisti che rivendono a vari settori merceologici, nonché a favore della grande distribuzione, che acquista sia per i propri dipendenti sia per rivendere ai clienti, potranno godere del trattamento agevolato.


Superbonus: appartamento in condominio con accesso autonomo

Con la Risposta a interpello n. 524/2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detrazione fiscale e le altre agevolazioni previste in materia di “Superbonus” sono riconosciute anche per gli interventi effettuati su un’unità immobiliare di proprietà, facente parte di un condominio, a cui si acceda da un percorso pedonale privato di libero accesso dall’esterno.

Il “Decreto Rilancio (art. 119 del D.L. n. 34 del 2020) disciplina la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, spettante nella misura del 110 per cento delle spese stesse a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica (ivi inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. “Superbonus”) effettuati su unità immobiliari residenziali.
L’agevolazione si affianca a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus), nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. sismabonus).
Il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (cd. interventi “trainanti”) nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi “trainati”).


In entrambi i casi, gli interventi devono essere realizzati:
– su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati);
– su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
– su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati); nonché
– su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).
Con riferimento alle unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari, la norma ha espressamente stabilito che ai fini del “Superbonus” per accesso autonomo dall’esterno si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva.


In considerazione di tale previsione normativa, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che si può ritenere che l’unità immobiliare abbia “accesso autonomo dall’esterno” quando all’immobile si accede attraverso una strada privata e/o in multiproprietà o attraverso un terreno di utilizzo comune, ma non esclusivo, non essendo rilevante la proprietà pubblica o privata e/o esclusiva del possessore dell’unità immobiliare all’accesso in questione ovvero quando si è in presenza di accesso anche da cortile/passaggio comune che affaccia su strada.


Di conseguenza, nel rispetto di tutti i requisiti specificamente stabiliti, l’accesso al Superbonus è riconosciuto per gli interventi agevolabili effettuati sull’unità immobiliare inclusa in un condominio a cui si acceda da un percorso pedonale privato di libero accesso dall’esterno.

Donazione d’azienda in contabilità semplificata: chiarimenti sulla deduzione delle merci

Con la Risposta ad Interpello n. 516/2020, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che in caso di subentro come donataria persona fisica nell’impresa in regime di contabilità semplificata, assumendo i beni dell’azienda in continuità di valori fiscali, è possibile dedurre il valore delle merci incluse nella donazione, che trovi riscontro nella perdita fiscale maturata nel 2017 dal donante, per effetto del passaggio al regime di cassa/copetenza, a seguito dell’integrale deduzione delle giacenze.

IL QUESITO

Il contribuente, titolare di un impresa in regime di contabilità semplificata, subentrato nel 2019, per effetto di donazione, nell’unica azienda comprendente beni strumentali e merci, può dedurre il valore delle merci, tenuto che nel 2017, con il passaggio al regime cassa/competenza per le imprese in contabilità semplificata, il costo delle giacenze è stato integralmente dedotto dal donante, realizzando una perdita non completamente utilizzata, né ulteriormente utilizzabile dal donante per effetto della donazione!?

PARERE DEL FISCO

Preliminarmente si osserva che a decorrere dal 2017, il reddito d’impresa dei soggetti che applicano il regime di contabilità semplificata (cd. “imprese minori”), è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi percepiti nel periodo d’imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività d’impresa. La differenza è aumentata dei ricavi, dei proventi, delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze attive, e diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive. (art. 66 del TUIR).
Tale regime di determinazione del reddito, costituisce un regime “misto” cassa – competenza, in quanto, si deroga al criterio della competenza per i ricavi percepiti e le spese sostenute, ma restano ferme le regole di determinazione e imputazione temporale di componenti positivi e negativi quali le plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, ammortamenti e accantonamenti.
Inoltre, non assumono più rilevanza, le rimanenze finali e le esistenze iniziali di merci, lavori in corso su ordinazione di durata sia infra annuale che ultrannuale e titoli. Parimenti al momento dell’incasso dei corrispettivi di vendita dei beni in magazzino, tale ammontare concorre integralmente alla formazione del reddito di periodo.


Nel 2017 le rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il principio della competenza, per effetto del passaggio al nuovo criterio “misto”, sono state portate interamente in deduzione del reddito, azzerando il valore fiscale delle rimanenze e realizzando (in alcune situazioni) rilevanti perdite di periodo.
L’utilizzo di tali perdite, intimamente collegate alla deduzione del valore delle rimanenze, è stato disciplinato con un regime transitorio che prevede:
– il computo in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d’imposta 2018 e 2019, in misura non superiore al 40 per cento dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi;
– il computo in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo d’imposta 2020, in misura non superiore al 60 per cento dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi;
Le perdite che, al termine del suddetto triennio, non risultano compensate possono essere utilizzate negli esercizi successivi senza limiti di tempo, nella misura ordinaria dell’80 per cento.


Secondo l’Agenzia delle Entrate, in considerazione delle regole appena indicate si evince che il Legislatore abbia voluto riservare un trattamento peculiare a tali perdite. Ciò al fine di evitare che il valore del magazzino che rappresenta la contropartita dei costi sostenuti dalle imprese, sospesi in attesa di concorrere alla formazione del reddito di periodo nel periodo d’imposta in cui si realizza la relativa cessione, divenisse insussistente in applicazione del nuovo regime cassa/competenza.


Tenuto conto che il trasferimento dell’azienda mediante donazione non costituisce realizzo di plusvalenza alcuna, in capo al donante, a condizione che l’azienda venga assunta dall’avente causa ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa (art. 58, co. 1, del TUIR), con riferimento alla donazione di azienda in regime di contabilità semplificata l’Agenzia delle Entrate ha chiarito quanto segue.


Tra i valori fiscali dell’azienda oggetto di donazione, le rimanenze – a seguito della deduzione operata nel 2017 – assumono valore fiscale pari a zero. Ne consegue, che al momento dell’incasso dei corrispettivi per la vendita dei relativi beni, la donataria registra un componente positivo di reddito di ammontare pari ai medesimi corrispettivi di vendita.
Ciò in quanto, nonostante le rimanenze risultino parte dell’azienda trasferita, il regime di contabilità semplificata attuale non consente di dare rilevanza alle esistenze iniziali e finali di magazzino, per cui non è possibile attribuire a tale asset un valore fiscale.


Da questa breve considerazione, si evince chiaramente l’effetto distorsivo causato dall’applicazione rigida della normativa che, in caso di trasferimento dell’azienda mediante donazione, determinerebbe l’insussistenza dei costi di acquisto delle merci in magazzino trasferite alla donataria. Effetto che invece il Legislatore ha inteso superare proprio attraverso il regime di utilizzo delle perdite fiscali realizzate nel 2017 per effetto del passaggio al regime cassa/competenza, attribuibili in larga parte alla deduzione delle rimanenze.

Pertanto, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la persona fisica che subentra come donataria nell’impresa minore in regime di contabilità semplificata, assumendo i beni dell’azienda in continuità di valori fiscali, può dedurre il valore delle rimanenze finali al 31 dicembre 2017, trasferite mediante l’atto di donazione, nel periodo d’imposta 2019 e successivi. In tal caso la deduzione è consentita per un ammontare pari al minore tra:
– il valore delle rimanenze indicato nell’atto di donazione;
– l’ammontare della perdita maturata dalla donante nel periodo d’imposta 2017 attribuibile alla integrale deduzione delle rimanenze finali, ridotta della quota utilizzata dall’impresa dante causa della donazione nei successivi periodi d’imposta (2018 e 2019) limitatamente, però, alla quota proporzionalmente ascrivibile alla integrale deduzione delle rimanenze.


EDILCASSA LAZIO: i contributi per le province di Latina, Rieti e Viterbo


 



La Edilcassa Lazio pubblica le tabelle con i dati percentuali dei contributi da versare per le diverse province. Si riportano i dati relativi a Latina, Rieti e Viterbo


Le tabelle riportano i dati percentuali di contribuzione delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese variati dall’1/10/2020, relativi alle province di Latina, Rieti e Frosinone


PROVINCIA DI LATINA


IMPRESE ARTIGIANE – VALIDITA’ DAL 1 OTTOBRE 2020




































































descrizione contributo

contributo totale

quota lavoratore

quota impresa

CONTRIBUTO DI GESTIONE 2,2500 0,3800 1,8700
FONDO INTEGRATIVO ASSISTENZE 0,5000 0,0000 0,5000
CONTRIBUTO R.L.S.T. 0,3000 0,0000 0,3000
CONTRIBUTO CAF 0,1000 0,0000 0,1000
PREVENZIONE E FORMAZIONE 0,3000 0,0000 0,3000
QUOTE DI SERVIZIO NAZIONALI 0,3700 0,1850 0,1850
QUOTE DI SERVIZIO PROVINCIALI 1,6800 0,8400 0,8400
APE 2,7000 0,0000 2,7000
FONDO PREPENSIONAMENTI 0,2000 0,0000 0,2000
FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE 0,1000 0,0000 0,1000
FONDO SANITARIO 0,6000 0,0000 0,6000
TOTALE CONTRIBUTI 9,1000 1,4050 7,6950
FONDO SANITARIO IMPIEGATI 0,2600 0,0000 0,2600


 


PICCOLE E MEDIE IMPRESE – VALIDITA’ DAL 1 OTTOBRE 2020




































































descrizione contributo

contributo totale

quota lavoratore

quota impresa

CONTRIBUTO DI GESTIONE 2,2500 0,3800 1,8700
FONDO INTEGRATIVO ASSISTENZE 0,5000 0,0000 0,5000
LAVORI USURANTI 0,2000 0,0000 0,2000
CONTRIBUTO R.L.S.T. 0,3000 0,0000 0,3000
CONTRIBUTO CAF 0,1000 0,0000 0,1000
PREVENZIONE E FORMAZIONE 0,3000 0,0000 0,3000
QUOTE DI SERVIZIO NAZIONALI 0,4444 0,2222 0,2222
QUOTE DI SERVIZIO PROVINCIALI 1,6800 0,8400 0,8400
APE 2,7000 0,0000 2,7000
FONDO SANITARIO 0,6000 0,0000 0,6000
FONDO SOSTEGNO OCCUPAZIONE 0,1000 0,0000 0,1000
TOTALE CONTRIBUTI 9,1744 1,4422 7,7322
FONDO SANITARIO IMPIEGATI 0,2600 0,0000 0,2600


PROVINCIA DI RIETI


IMPRESE ARTIGIANE – VALIDITA’ DAL 1 OTTOBRE 2020




































































descrizione contributo

contributo totale

quota lavoratore

quota impresa

CONTRIBUTO DI GESTIONE 2,2500 0,3800 1,8700
FONDO INTEGRATIVO ASSISTENZE 0,7000 0,0000 0,7000
CONTRIBUTO R.L.S.T. 0,3000 0,0000 0,3000
CONTRIBUTO CAF 0,1000 0,0000 0,1000
PREVENZIONE E FORMAZIONE 1,0000 0,0000 1,0000
QUOTE DI SERVIZIO NAZIONALI 0,3700 0,1850 0,1850
QUOTE DI SERVIZIO PROVINCIALI 1,6000 0,8000 0,8000
APE 2,7000 0,0000 2,7000
FONDO PREPENSIONAMENTI 0,2000 0,0000 0,2000
FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE 0,1000 0,0000 0,1000
FONDO SANITARIO 0,6000 0,0000 0,6000
TOTALE CONTRIBUTI 9,9200 1,3650 8,5550
FONDO SANITARIO IMPIEGATI 0,2600 0,0000 0,2600


PICCOLE E MEDIE IMPRESE – VALIDITA’ DAL 1 OTTOBRE 2020




































































descrizione contributo

contributo totale

quota lavoratore

quota impresa

CONTRIBUTO DI GESTIONE 2,2500 0,3800 1,8700
FONDO INTEGRATIVO ASSISTENZE 0,7000 0,0000 0,7000
LAVORI USURANTI 0,2000 0,0000 0,2000
CONTRIBUTO R.L.S.T. 0,3000 0,0000 0,3000
CONTRIBUTO CAF 0,1000 0,0000 0,1000
PREVENZIONE E FORMAZIONE 1,0000 0,0000 1,0000
QUOTE DI SERVIZIO NAZIONALI 0,4444 0,2222 0,2222
QUOTE DI SERVIZIO PROVINCIALI 1,6000 0,8000 0,8000
APE 2,7000 0,0000 2,7000
FONDO SANITARIO 0,6000 0,0000 0,6000
FONDO SOSTEGNO OCCUPAZIONE 0,1000 0,0000 0,1000
TOTALE CONTRIBUTI 9,9944 1,4022 8,5922
FONDO SANITARIO IMPIEGATI 0,2600 0,0000 0,2600


PROVINCIA DI VITERBO


IMPRESE ARTIGIANE – VALIDITA’ DAL 1 OTTOBRE 2020




































































descrizione contributo

contributo totale

quota lavoratore

quota impresa

CONTRIBUTO DI GESTIONE 2,2500 0,3800 1,8700
FONDO INTEGRATIVO ASSISTENZE 1,2000 0,0000 1,2000
QUOTE DI SERVIZIO NAZIONALI 0,3700 0,1850 0,1850
QUOTE DI SERVIZIO PROVINCIALI 1,5000 0,7500 0,7500
CONTRIBUTO R.L.S.T. 0,3000 0,0000 0,3000
CONTRIBUTO CAF 0,1000 0,0000 0,1000
PREVENZIONE E FORMAZIONE 0,3000 0,0000 0,3000
APE 3,4000 0,0000 3,4000
FONDO PREPENSIONAMENTI 0,2000 0,0000 0,2000
FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE 0,1000 0,0000 0,1000
FONDO SANITARIO 0,6000 0,0000 0,6000
TOTALE CONTRIBUTI 10,3200 1,3150 9,0050
FONDO SANITARIO IMPIEGATI 0,2600 0,0000 0,2600


PICCOLE E MEDIE IMPRESE – VALIDITA’ DAL 1 OTTOBRE 2020




































































descrizione contributo

contributo totale

quota lavoratore

quota impresa

CONTRIBUTO DI GESTIONE 2,2500 0,3800 1,8700
FONDO INTEGRATIVO ASSISTENZE 1,2000 0,0000 1,2000
LAVORI USURANTI 0,2000 0,0000 0,2000
CONTRIBUTO R.L.S.T. 0,3000 0,0000 0,3000
CONTRIBUTO CAF 0,1000 0,0000 0,1000
PREVENZIONE E FORMAZIONE 0,3000 0,0000 0,3000
QUOTE DI SERVIZIO NAZIONALI 0,4444 0,2222 0,2222
QUOTE DI SERVIZIO PROVINCIALI 1,5000 0,7500 0,7500
APE 3,4000 0,0000 3,4000
FONDO SANITARIO 0,6000 0,0000 0,6000
FONDO SOSTEGNO OCCUPAZIONE 0,1000 0,0000 0,1000
TOTALE CONTRIBUTI 10,3944 1,3522 9,0422
FONDO SANITARIO IMPIEGATI 0,2600 0,0000 0,2600