Debiti dell’impresa del de cuius, la comunione incidentale tra gli eredi non esclude la responsabilità


Nel caso in cui più eredi esercitino, congiuntamente ed in via di fatto, lo sfruttamento diretto dell’azienda già appartenuta al “de cuius”, deve escludersi la configurabilità di una mera amministrazione di beni ereditari in regime di comunione incidentale di godimento, configurandosi l’esercizio di attività imprenditoriale da parte di una società di fatto, con l’ulteriore conseguenza che, in ordine alla responsabilità per i debiti contratti nell’esercizio di tale attività, restano prive di rilievo la qualità successoria delle persone e le eventuali limitazioni di responsabilità ad essa correlate (Corte di Cassazione, ordinanza 02 novembre 2020, n. 24197).


La vicenda giudiziaria nasce dalla domanda avanzata da una lavoratrice, volta al riconoscimento delle differenze retributive derivanti dallo svolgimento di mansioni superiori. La Società convenuta, tuttavia, aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo il rapporto di lavoro in questione, intercorso esclusivamente con il precedente datore di lavoro persona fisica, ormai deceduto. La Società costituita dagli eredi, infatti, era nata successivamente, con soluzione di continuità rispetto all’impresa gestita dal de cuius.
In primo grado, il Giudice aveva rigettato la domanda della lavoratrice, mentre in appello la medesima veniva accolta. Ad avviso della Corte, vi era legittimazione passiva delle parti convenute, giacché la società di fatto, costituitasi fra gli eredi, era succeduta nei rapporti giuridici dell’impresa individuale del de cuius.
Avverso tale decisione, la Società ed i singoli soci-eredi, personalmente ed in qualità di legali rappresentanti della s.n.c., interpongono ricorso per Cassazione, stigmatizzando, tra l’altro, la statuizione con la quale i giudici del gravame avevano accertato la responsabilità solidale fra i soci e la società, data la diversità fra responsabilità parziaria degli eredi e responsabilità solidale dei soci, integranti diverse causae petendi non deducibili con concorso cumulativo.
Per la Suprema Corte la censura è infondata.
Con orientamento consolidato e risalente nel tempo, infatti, nel caso di comunione incidentale di azienda, ove il godimento di questa si realizzi mediante il diretto sfruttamento della medesima da parte di uno o più partecipanti alla comunione, è configurabile l’esercizio di un’impresa individuale o collettiva, nella forma della società regolare oppure della società irregolare di fatto, a nulla ostando che l’art. 2248 c.c. assoggetti alle norme dell’art. 1100 c.c. e degli articoli seguenti, la comunione costituita o mantenuta al solo scopo di godimento.
Pertanto, nel caso in cui più eredi esercitino, congiuntamente ed in via di fatto, lo sfruttamento diretto dell’azienda già appartenuta al “de cuius”, deve escludersi la configurabilità di una mera amministrazione di beni ereditari in regime di comunione incidentale di godimento. Al contrario, si è in presenza dell’esercizio di attività imprenditoriale da parte di una società di fatto, con l’ulteriore conseguenza che, in ordine alla responsabilità per i debiti contratti nell’esercizio di tale attività, restano prive di rilievo la qualità successoria delle persone anzidette e le eventuali limitazioni di responsabilità ad essa correlate (Corte di Cassazione, sentenza 27 novembre 1999, n. 13291). L’elemento discriminante tra comunione a scopo di godimento e società, infatti, è costituito dallo scopo lucrativo perseguito tramite un’attività imprenditoriale, che si sostituisce al mero godimento ed in funzione della quale vengono utilizzati beni comuni (Corte di Cassazione, sentenza 6 febbraio 2009, n. 3028).
Nella fattispecie, la Corte di merito ha correttamente accertato che tutti i partecipanti alla comunione avevano proceduto al diretto sfruttamento della azienda, così configurandosi l’esercizio di un’impresa collettiva, seppur nella forma di società irregolare o di fatto. E proprio dal concetto di sfruttamento economico dell’azienda, che rimanda ad una nozione di fine speculativo e di lucro nell’esercizio della attività imprenditoriale, ne discende, quale corollario giuridico, il riferimento a tutti i partecipanti, degli utili e delle perdite relativi.
In tale prospettiva, dunque, è priva di pregio la critica formulata dai ricorrenti, con la quale si prospetta l’erroneità della pronuncia per vizio di sussunzione della fattispecie concreta, non nell’ambito della comunione di mero godimento.
Inoltre, alla stregua delle medesime considerazioni, non può ritenersi sussistente soluzione di continuità fra la snc degli eredi e l’impresa individuale del de cuius, conservandosi la responsabilità solidale tra la società ed i soci anche per i crediti antecedenti alla regolarizzazione.


Flussi: attribuzione agli Ispettorati territoriali del lavoro delle quote di lavoratori non comunitari


In merito alla “Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro nel territorio dello Stato per l’anno 2020”, si procede all’attribuzione delle quote per lavoro subordinato e autonomo di cui agli articoli 3, 4 e 6 del D.P.C.M. 7 luglio 2020 4 agli Ispettorati territoriali del lavoro, direttamente sul sistema informatizzato SILEN, ai fini dell’emanazione del parere di competenza propedeutico al rilascio del nulla osta al lavoro da parte degli Sportelli Unici per l’Immigrazione (Circolare Min. Lav. n. 15/2020).


Secondo l’articolo 3 del DPCM 7 luglio 2020 – pubblicato sulla G.U. 12 ottobre 2020, n. 252 – nell’ambito della quota di 12.850 unità, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale nei settori dell’autotrasporto merci per conto terzi, dell’edilizia e turistico-alberghiero, 6.000 cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, così ripartiti:
a) n. 4.500 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina;
b) n. 1.500 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi con i quali nel corso dell’anno 2020 entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria.
Relativamente alle suddette quote, sulla base dei primi dati forniti dal Ministero dell’Interno e relativi alle istanze pervenute in ordine cronologico alla data del 28 ottobre u.s. agli Sportelli Unici per l’Immigrazione, vengono assegnate agli Ispettorati territoriali del lavoro, tramite SILEN, n. 4.000 quote, indistinte per settore produttivo. Si procederà a successive assegnazioni non appena perverranno ulteriori dati dal Ministero dell’Interno.
L’articolo 4, del citato DPCM, prevede, sempre nell’ambito della quota massima indicata, che siano ammessi in Italia 100 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero, che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d’origine ai sensi dell’articolo 23, D. Lgs. n. 286/1998. La Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione provvederà ad assegnare la relativa quota su richiesta degli Ispettorati territoriali del lavoro competenti, previo riscontro positivo del nominativo del lavoratore inserito nell’elenco pubblicato sul SILEN.
È inoltre consentito l’ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, di 100 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela. Per tali ingressi, come già avvenuto nel passato, le quote non vengono ripartite a livello territoriale ma restano nella disponibilità della Direzione Generale, che provvederà ad assegnarle sulla base delle specifiche richieste che perverranno agli Sportelli Unici per l’Immigrazione e che saranno segnalate dagli Ispettorati territoriali del lavoro.
Nell’ambito della quota prevista, è autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di n. 4.060 permessi di soggiorno per lavoro stagionale; n. 1.500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale; n. 200 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea.
È inoltre autorizzata, la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di n. 370 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale; n. 20 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea.
Per tali quote, si procede ad una provvisoria ripartizione territoriale di n. 2.466 quote, sulla base delle istanze di conversione pervenute in ordine cronologico sul sistema SPI alla data del 28 ottobre. Sulla base delle ulteriori istanze che perverranno agli Sportelli Unici per l’Immigrazione saranno successivamente attribuite le relative quote.


L’articolo 6 del DPCM 7 luglio prevede inoltre che siano ammessi in Italia, in via di programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per l’anno 2020, per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini non comunitari residenti all’estero entro una quota di 18.000 unità, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del Lavoro. La quota, riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.
Nell’ambito della quota indicata, è riservata una quota di 1.000 unità per i lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.
Nell’ambito della medesima quota per lavoro subordinato stagionale, per il solo settore agricolo, è riservata – a titolo di sperimentazione ed al fine di prevenire forme d’intermediazione illecita – una quota di 6.000 unità ai lavoratori non comunitari dei Paesi di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), cit. le cui istanze di nulla osta siano presentate, in nome e per conto dei datori di lavoro, dalle seguenti organizzazioni professionali dei datori di lavoro: Cia; Coldiretti; Confagricoltura; Copagri; Alleanza delle cooperative (comprende Lega cooperative e Confcooperative).
Per quanto concerne l’assegnazione delle sopra illustrate quote per ingressi per motivi di lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico alberghiero, previste dall’articolo 6, con riferimento a:
– commi 1-3, viene effettuata una prima ripartizione territoriale pari a n. 6.500 quote (di cui n. 563 per richieste di nulla osta al lavoro stagionale pluriennale), sulla base del fabbisogno di manodopera stagionale non comunitaria segnalato alla Direzione Generale dagli Ispettorati territoriali del lavoro e scaturito dalle consultazioni effettuate a livello locale con le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e le Parti sociali. Gli Ispettorati territoriali potranno richiedere ulteriori quote per dare riscontro alle richieste presentate agli Sportelli Unici per l’Immigrazione;
– comma 4, viene effettuata una prima ripartizione territoriale di n. 4.938 quote per istanze di lavoro stagionale (anche pluriennale) nel settore agricolo provenienti dalle sei organizzazioni professionali dei datori di lavoro (come identificate dalla circolare prot. n. 3843 dell’8.10.2020) pervenute alla data del 28 ottobre. dal Ministero dell’Interno. Si procederà, successivamente, ad assegnare le restanti quote agli Ispettorati territoriali.
Le istanze che perverranno dalle sei organizzazioni datoriali per conto ed in nome dei datori di lavoro, rientranti nella quota riservata di 6.000 unità, saranno identificate sul sistema SPI e riconoscibili dagli Ispettorati. In considerazione della sperimentazione in atto quest’anno, gli Ispettorati territoriali del lavoro procederanno ad espletare prioritariamente l’istruttoria di tali pratiche, in deroga al principio cronologico di arrivo di tutte le istanze presentate dai datori di lavoro, ai fini del rilascio del competente parere, come chiarito dalla Direttiva del Ministro del Lavoro n. 122/2020 del 30.10.2020. Una volta esaurita la quota di 6.000 unità riservata alle organizzazioni professionali, gli Ispettorati potranno istruire le altre pratiche secondo l’ordine cronologico di arrivo sul sistema SPI ed impegnare la quota complessivamente destinata al lavoro stagionale/pluriennale, attribuita alla provincia di riferimento.


Infine, si rende noto che, con riferimento alle procedure del decreto flussi per l’anno 2018 (DPCM 16.12.2017), le quote non impegnate dagli Ispettorati territoriali del lavoro entro il 30 novembre 2020 saranno azzerate nel sistema informatizzato SILEN, d’intesa con il Ministero dell’Interno.

INPS: nuovo sistema QR Code dell’Invalidità Civile


Nell’ambito dei servizi online offerti al cittadino, è stato implementato il nuovo sistema “QR Code dell’Invalidità Civile” per tutti i verbali di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità.


Per ottenere il QR Code è sufficiente utilizzare l’apposito servizio online disponibile sul sito www.inps.it, dopo aver effettuato l’accesso con le proprie credenziali: PIN, SPID, CNS o CIE (dal 1° ottobre 2020, l’Inps non rilascia più il codice PIN). Nella home page del servizio è disponibile una nota informativa che descrive le modalità e i criteri di fruizione del servizio stesso. Il QR Code viene generato in tempo reale ed è immediatamente disponibile in formato PDF per essere stampato, inviato o salvato sul proprio computer o dispositivo mobile. Il QR Code va conservato a cura del cittadino, ma può essere recuperato, anche successivamente, accedendo all’apposita funzionalità di “Consultazione”, tramite la quale potrà essere effettuato il download del PDF e l’invio tramite e-mail al proprio indirizzo di posta.
Una volta generato, il codice può essere stampato o conservato in formato digitale ed esibito in tutte le occasioni in cui si renda necessario per accedere a una delle agevolazioni previste dalla normativa.
Una volta ultimata la verifica di corrispondenza anagrafica, il servizio controlla lo stato di invalidità del cittadino e fornisce all’operatore un esito di 1° livello, visualizzando il messaggio “Esito lettura del QR-Code: Alla data odierna, l’interessato rientra in almeno una delle casistiche sotto elencate” oppure “Esito lettura del QR-Code: Alla data odierna, l’interessato NON rientra in nessuna delle casistiche sotto elencate”.
Le categorie riconducibili allo status di invalido sono le seguenti: invalido con giudizio superiore o uguale al 34%; minore invalido; titolare di indennità di accompagno; cecità parziale o assoluta; sordità; titolare di legge n. 104.
Per la concessione di alcune particolari tipologie di agevolazioni, l’operatore potrebbe avere la necessità di conoscere il giudizio sanitario e il grado di invalidità relativo allo stato di invalidità dell’interessato con l’eventuale percentuale. Il servizio fornisce in questo caso un esito di 2° livello, le cui modalità di verifica si articolano nel modo seguente:
– dopo aver ottenuto l’esito di 1° livello, tramite l’apposito tasto presente all’interno del servizio online, l’operatore chiede di poter visualizzare il giudizio sanitario e il grado di invalidità collegati allo stato di invalidità del cittadino;
– il servizio online richiede a sua volta l’autenticazione dell’operatore tramite inserimento delle proprie credenziali (utilizzando il profilo da cittadino) e la conferma all’invio di un codice OTP via SMS al numero di cellulare che l’interessato ha indicato nei propri contatti;
– il servizio, quindi, invia il codice OTP al cellulare dell’interessato che lo fornisce all’operatore che, a sua volta, lo inserisce nel servizio online di verifica per ottenere l’esito di 2° livello;
– l’operatore può, quindi, visualizzare un messaggio composto dinamicamente sulla base del giudizio e dell’eventuale scadenza dello stesso. Viene effettuata una verifica in tempo reale negli archivi dell’Istituto e vengono mostrati all’operatore tutti i giudizi vigenti in possesso dell’interessato con eventuale percentuale di invalidità e benefici fiscali associati.

Bonus facciate: un intervento porta con se anche i lavori collegati


L’isolamento dello sporto di gronda, effettuato in concomitanza dell’intervento di isolamento a cappotto di un edificio, necessario per evitare il ponte termico tra parete e copertura, rientra nel bonus facciate, trainando nell’agevolazione anche i lavori aggiuntivi collegati, come lo spostamento dei pluviali, la sostituzione dei davanzali e altri ancora (Agenzia Entrate – risposta 03 novembre 2020, n. 520/2020).

La Legge di Bilancio 2020 ha previsto una detrazione dall’imposta lorda pari al 90% delle spese documentate sostenute nell’anno 2020 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in:


– zona A: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;


– zona B, le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 m3/m2


Inoltre, ai fini del bonus facciate:


– gli interventi devono essere finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna e devono essere realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi;


– nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare determinati requisiti.


La detrazione non spetta, invece, per le spese sostenute per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico, nonché sulle strutture opache orizzontali o inclinate dell’involucro edilizio quali, ad esempio, coperture (lastrici solari, tetti) e pavimenti verso locali non riscaldati o verso l’esterno nonché per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli.


La detrazione spetta, tra l’altro, anche per le spese sostenute per i costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi ammessi al bonus facciate.


Tanto premesso, con riferimento all’intervento di isolamento “a cappotto”, nel rispetto di tutte le condizioni e adempimenti richiesti dalla normativa in esame, sono ammesse al bonus facciate le spese per la realizzazione dell’intervento di isolamento sull’involucro esterno visibile dell’edificio, restando escluse quelle riferite, invece, all’intervento effettuato sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico, nonché sulle strutture opache orizzontali o inclinate dell’involucro edilizio.


Alle medesime condizioni, il bonus facciate spetta anche per le spese sostenute per l’isolamento dello sporto di gronda, trattandosi di un elemento che insiste sulla parte opaca della facciata, nonché per i lavori aggiuntivi quali lo spostamento dei pluviali, la sostituzione dei davanzali e la sistemazione di alcune prese e punti luce esterni, lo smontaggio e rimontaggio delle tende solari ovvero la sostituzione delle stesse, nel caso in cui ciò si rendesse necessario per motivi tecnici, trattandosi di opere accessorie e di completamento dell’intervento di isolamento delle facciate esterne nel suo insieme, i cui costi sono strettamente collegati alla realizzazione dell’intervento stesso.