Enti del Terzo Settore, la decorrenza dell’obbligo per la nomina dell’organo di controllo e del revisore


Al fine della verifica del superamento dei limiti dimensionali da cui deriva l’obbligo di provvedere alla nomina dell’organo di controllo e del revisore, da parte degli Enti del Terzo Settore, il computo dei due esercizi consecutivi deve partire dall’esercizio 2018, considerando i dati di consuntivo del bilancio di esercizio relativo agli anni 2018 e 2019 (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nota 02 novembre 2020, n. 11560).


Come noto, il Codice del Terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017) ha stabilito, per le fondazioni, l’obbligo di dotarsi dell’organo di controllo (art. 30, co. 1), mentre per gli enti costituiti in forma associativa, l’obbligo di provvedere alla nomina dell’organo di controllo solo in presenza del superamento, per due esercizi consecutivi, di due dei seguenti limiti (art. 30, co. 2):
– totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
– ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
– dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
Altresì, è previsto (art. 31), tanto per le associazioni quanto per le fondazioni, l’obbligo di nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritta nell’apposito registro, al verificarsi del superamento, per due esercizi consecutivi, di due dei seguenti limiti:
– totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
– ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
– dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità.
Resta in ogni caso ferma la possibilità per gli enti obbligati di incaricare della revisione legale dei conti, l’organo di controllo interno; ai fini del legittimo esercizio di tale opzione, è necessario che tutti i componenti dell’organo di controllo siano revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Tanto premesso, si è posta la necessità di conoscere il termine iniziale da cui decorre il “periodo di osservazione”, ovvero i “due esercizi consecutivi”, avente ad oggetto la verifica del superamento dei limiti dimensionali suindicati. Al riguardo, la questione va risolta ricorrendo al criterio interpretativo (già esplicitato nella nota ministeriale n.12604 del 29 dicembre 2017), secondo cui sono immediatamente applicabili, a far data dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 117/2017 (13 agosto 2017), le norme del codice del Terzo settore che non presentano un nesso di diretta riconducibilità all’istituzione ed all’operatività del registro unico nazionale (RUNTS), ovvero all’adozione di successivi provvedimenti attuativi. Tali sono appunto le disposizioni normative in parola (artt. 30 e 31), in quanto inerenti all’organizzazione interna degli Enti del Terzo Settore, che non presentano dunque alcun vincolo di condizionalità rispetto all’operatività del RUNTS, nè tanto meno necessitano dell’adozione di una successiva regolazione pubblicistica di dettaglio. D’altro canto, poiché le norme in questione fanno riferimento ad un intervallo temporale diacronico, quale l’esercizio finanziario, seppur nell’immediata efficacia delle stesse, il computo dei due esercizi consecutivi deve partire dall’esercizio 2018, sicché la verifica dell’eventuale integrazione dei presupposti dimensionali va effettuata considerando i dati di consuntivo del bilancio di esercizio relativo agli anni 2018 e 2019.


I test sierologici sui lavoratori non rientrano nel “Bonus Sanificazione e DPI”


Le spese sostenute per eseguire test sierologici sul personale dipendente, non essendo riferibili né all’attività di sanificazione, né all’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute di lavoratori e utenti, non rientrino tra quelle ammissibili al credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 02 novembre 2020, n. 510)

L’articolo 125 del Decreto rilancio (D.L. n. 34 del 2020) ha introdotto un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese «sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti». La disposizione in esame trova applicazione nei riguardi di soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Il cd. Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione è utilizzabile:
– in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24);
– nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa; o, in alternativa
– entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.
Il comma 2 dell’articolo 125 del decreto contiene un elenco esemplificativo di fattispecie riferibili alle spese agevolabili, identificate nel comma 1.
Ciò premesso, seppur il comma 2 rappresenti un elenco non esaustivo è necessario che le spese sostenute siano, in ogni caso, riferibili alle attività menzionate nel comma 1. Si tratta, in particolare:
1. della sanificazione degli ambienti (e degli strumenti utilizzati);
2. dell’acquisto di dispositivi di protezione individuale (e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti).
Alla luce di quanto sopra, si ritiene che le spese sostenute per eseguire test sierologici sul personale dipendente, non essendo riferibili né all’attività di sanificazione, né all’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute di lavoratori e utenti, non rientrino tra quelle ammissibili al credito d’imposta di cui all’articolo 125 del decreto rilancio.


Evasione fiscale causata da dipendenti infedeli: il datore di lavoro paga

Con l’Ordinanza n. 24046 del 30 ottobre 2020, la Corte di Cassazione ha affermato che nell’ipotesi di accertamento di evasione fiscale, determinata dal comportamento illecito di dipendenti infedeli che ne hanno tratto beneficio, la responsabilità tributaria resta in capo all’azienda/datore di lavoro che, secondo principio generale, risponde dell’operato degli ausiliari in considerazione delle prerogative proprie dell’attività di vigilanza.

La controversia trae origine dalla verifica della Guardia di Finanza con la quale è stata contestata l’annotazione per mesi, nelle scritture contabili ufficiali, della vendita del carburante ad un prezzo inferiore rispetto a quello effettivamente percepito, da cui la determinazione di un maggior reddito sia ai fini delle imposte dirette sia delle imposte indirette.
La pretesa tributaria è stata impugnata dalla società, sostenendo che l’alterazione della contabilità e la conseguente evasione fossero ascrivibili alla condotta di due dipendenti infedeli, che l’azienda aveva provveduto a denunciare.
I giudici tributari hanno confermato l’atto di accertamento, sulla base della “responsabilità oggettiva” del datore di lavoro per le azioni dei propri dipendenti.


La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici tributari, rigettando l’impugnazione della contribuente.
La società ha eccepito la violazione del principio di capacità contributiva, rilevando che i giudici tributari non avrebbero tenuto conto dello svolgimento dei fatti, e pertanto neppure delle denunce sporte nei confronti dei dipendenti infedeli, che soli avrebbero potuto avvantaggiarsi delle irregolarità riscontrate dalla Guardia di Finanza, mentre gli effetti dell’evasione si pretendeva dovessero ricadere sull’esercente del distributore di carburanti, il quale però nessuna somma aveva percepito oltre il dichiarato. Pertanto, secondo la società, la richiesta di pagamento dei tributi in relazione ad un reddito che la stessa non avesse in realtà conseguito, doveva ritenersi illegittima.
La Corte di Cassazione osserva che viene ascritta alla società di avere annotato per mesi, nelle scritture contabili ufficiali, l’avvenuta vendita del carburante ad un prezzo inferiore rispetto a quello effettivamente percepito, discendendone un maggior reddito sia ai fini delle imposte dirette sia delle imposte indirette. La società non ha contestato la circostanza di aver annotato corrispettivi inferiori a quelli percepiti, limitandosi a sostenere che i corrispettivi incassati e non registrati fossero stati trattenuti dai dipendenti infedeli.
La Corte Suprema ha invece affermato che, per regola generale, il datore di lavoro risponde dell’operato degli ausiliari, laddove non dimostri peraltro un impedimento nello svolgimento della doverosa attività di vigilanza.
In conclusione, anche se dovuta al comportamento illecito di dipendenti infedeli, la responsabilità tributaria per l’evasione resta in capo all’azienda, in ragione del principio di “responsabilità oggettiva” del datore di lavoro per le azioni dei propri dipendenti o, più in generale, dei propri ausiliari.


Il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel periodo emergenziale


Il lavoro agile nella PA costituisce una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa. Fino al 31 dicembre 2020 per accedere al lavoro agile non è richiesto l’accordo individuale di cui all’art. 19, n. 81/ 2017. Il lavoro agile può avere ad oggetto sia le attività ordinariamente svolte in presenza dal dipendente, sia, in aggiunta o in alternativa e comunque senza aggravio dell’ordinario carico di lavoro, attività progettuali specificamente individuate. I lavoratori che rendono la propria prestazione in modalità agile non subiscono penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera (DPCM 19 ottobre 2020).


Le misure contenute nel DPCM 19 ottobre 2020 si applicano alle amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e restano in vigore fino al 31 dicembre 2020. Le altre amministrazioni pubbliche, gli organi di rilevanza costituzionale, nonché le autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ciascuno nell’ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento ai principi di cui al decreto in argomento.


Modalità organizzative
Tenuto conto della mappatura delle attività, ovvero della ricognizione, svolta da parte delle amministrazioni in maniera strutturata e soggetta ad aggiornamento periodico, dei processi di lavoro che, in base alla dimensione organizzativa e funzionale, possono essere svolti con modalità agile, e, comunque, anche qualora essa non sia stata ancora completata dalle amministrazioni e salva la vigenza di disposizioni già definite dalle amministrazioni, ciascun dirigente, con immediatezza:
a) organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile almeno al 50% del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità;
b) adotta, nei confronti dei dipendenti durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici di cui all’art. 21-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché, nei confronti dei lavoratori fragili ,ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale;
c) adotta, al proprio livello, le soluzioni organizzative necessarie per consentire lo svolgimento delle attività di formazione di cui alla lettera b) anche al personale che svolge attività di lavoro in presenza;
d) favorisce la rotazione del personale, tesa ad assicurare, nell’arco temporale settimanale o plurisettimanale, un’equilibrata alternanza nello svolgimento dell’attività in modalità agile e di quella in presenza;
e) tiene conto, nella rotazione, ove i profili organizzativi lo consentano, delle eventuali disponibilità manifestate dai dipendenti per l’accesso alla modalità di lavoro agile, secondo criteri di priorità che considerino le condizioni di salute del dipendente e dei componenti del nucleo familiare di questi, della presenza nel medesimo nucleo di figli minori di 14 anni, della distanza tra la zona di residenza o di domicilio e la sede di lavoro, nonché del numero e della tipologia dei mezzi di trasporto utilizzati e dei relativi tempi di percorrenza.
Al fine di agevolare lo svolgimento delle attività in modalità agile, le amministrazioni si adoperano per mettere a disposizione i dispositivi informatici e digitali ritenuti necessari, utilizzando le risorse finanziarie disponibili. E’ in ogni caso consentito, l’utilizzo di dispositivi in possesso del lavoratore, qualora l’amministrazione non sia tempestivamente in grado di fornirne di propri.
Le pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell’evolversi della situazione epidemiologica, assicurano in ogni caso le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio erogato.


Flessibilità del lavoro
Al fine di agevolare il personale dipendente nei trasferimenti necessari al raggiungimento della sede di servizio, l’amministrazione individua fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita ulteriori rispetto a quelle adottate, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali definito dai Contratti collettivi nazionali.
L’assenza dal servizio del lavoratore, necessaria per lo svolgimento degli accerta menti sanitari propri, o dei figli minorenni, disposti dall’autorità sanitaria competente per il COVID-19, è equiparata al servizio effettivamente prestato.


Svolgimento dell’attività di lavoro agile
Il lavoro agile si svolge ordinariamente in assenza di precisi vincoli di orario e di luogo di lavoro. In ragione della natura delle attività svolte dal dipendente o di puntuali esigenze organizzative individuate dal dirigente, il lavoro agile può essere organizzato per specifiche fasce di contattabilità, garantendo i tempi di riposo e la disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.


Le amministrazioni potranno attivare il confronto con i soggetti sindacali, nel rispetto della disciplina contrattuale vigente, ai sensi del protocollo del 24 luglio 2020.


Valutazione e monitoraggio
Il dirigente monitora e verifica le prestazioni rese in modalità agile da un punto di vista sia quantitativo sia qualitativo, secondo una periodicità che tiene conto della natura delle attività svolte dal dipendente, in coerenza con i principi del sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall’amministrazione.
L’amministrazione, anche ai fini del monitoraggio, assicura un’adeguata, periodica informazione sul lavoro agile, secondo le modalità indicate dal Dipartimento della funzione pubblica.