Superbonus 110%: ok per la cessione del professionista forfetario


Il libero professionista a regime forfetario, incapiente e, quindi, senza possibilità di applicare detrazioni fiscali, può cedere alla banca il credito d’imposta corrispondente al superbonus del 110% spettante per la ristrutturazione di un immobile situato in una zona sismica interessata dall’agevolazione (Agenzia Entrate – risposta 02 novembre 2020, n. 514).

Il Decreto Rilancio ha introdotto nuove disposizioni in merito alla detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (c.d. “superbonus”).


Il medesimo Decreto ha introdotto anche la possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dal fornitore dei beni o servizi (cd. “sconto in fattura”) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.


Con i primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate è stato precisato che il Superbonus non può essere utilizzato dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva.


È il caso dei professionisti che aderiscono al regime forfetario, in quanto il loro reddito è assoggettato ad imposta sostitutiva.


I predetti soggetti, tuttavia, possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione per un contributo, sottoforma di sconto sul corrispettivo dovuto (cd. sconto in fattura). In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.


Precisazioni sul credito d’imposta locazione di immobili ad uso non abitativo


Forniti chiarimenti sul credito d’imposta locazione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, ai sensi degli artt. 65 del decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18 e 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Agenzia delle Entrate – Risposta 02 novembre 2020, n. 509).

Ciò premesso, l’Agenzia rileva che nel caso di specie l’istante, titolare di una ditta individuale, ha stipulato un contratto di locazione ad uso commerciale, tuttavia non ha mai iniziato l’attività a causa della pandemia e, di conseguenza non ha emesso alcuna fattura nei mesi di marzo, aprile e maggio.
Ritiene che l’istante rientra tra i soggetti di cui all’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 28 del decreto Rilancio, quindi, tra coloro che «hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019» e che, di conseguenza, in linea di principio, possono fruire del credito d’imposta di cui all’articolo 28 del decreto Rilancio anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente del medesimo comma 5 (i.e. riduzione del fatturato); tuttavia, nel caso di specie, non risulta integrato l’ulteriore requisito riguardante la destinazione all’uso “commerciale” dell’immobile locato.
Pertanto, la fruizione del credito – nel rispetto della ratio legis della disposizione agevolativa – è rinviata al momento successivo a quello in cui si realizzerà lo svolgimento effettivo dell’attività dichiarata, momento in cui sarà dimostrabile la specifica destinazione dell’immobile, anche se posteriore a giugno 2020. Tuttavia, in ogni caso, l’istante maturerà il diritto al credito in relazione alle quote riferibili ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno (fermo restando il rispetto tutti gli altri requisiti previsti dalla disposizione in commento).
Da ultimo, si segnala che, ai sensi dell’articolo 28, comma 8 del d.l. 34 del 2020 il credito d’imposta previsto dal decreto crescita per il mese di marzo non è cumulabile con quello previsto dall’articolo 65 del decreto-legge n.18 del 2020.


EBIPRO: contributo per l’avvio della DAD



L’Ente Bilaterale per gli Studi Professionali rimborsa ai dipendenti iscritti di studi in regola con i versamenti alla bilateralità, parte delle spese sostenute per l’acquisto di strumenti tecnico-informatici necessari allo svolgimento didattica a distanza (DAD).


Ebipro rimborsa, ai dipendenti iscritti di studi in regola con i versamenti alla bilateralità (Cadiprof ed Ebipro) e con un’anzianità contributiva di almeno 6 mesi al momento della richiesta, parte delle spese sostenute per l’acquisto di strumenti tecnico-informatici necessari allo svolgimento didattica a distanza (DAD) qualora adottata dalle Scuole (primarie e secondarie di primo e secondo grado) frequentate dai propri figli.
Ciascun dipendente iscritto può presentare una sola richiesta nell’arco dell’intera iscrizione alla bilateralità di settore.
Per strumenti tecnico-informatici si intendono, in modo tassativo, i seguenti apparecchi hardware indicati come tali ed in modo univoco nella documentazione fiscale rilasciata all’acquisto: Pc portatili o fissi, tablet, monitor, mouse, tastiere, notebook. Il rimborso è pari al 50% delle spese sostenute fino ad un importo massimo erogabile di 300 euro per richiesta (nei limiti delle risorse stanziate) e riguarderà le spese di acquisto effettuate dall’1/9/2020 al 31/3/2021.

Rinnovato il CCNL Penne, spazzole e pennelli



02 NOV OTT 2020 Sottoscritta l’accordo per il rinnovo del contratto del settore penne, spazzole e pennelli


L’accordo interessa oltre 5000 addetti in 700 imprese, prevede i seguenti aumenti retributivi































































livello

Totale aumento

1a tranche

2a tranche

3a tranche

Gennaio 2021 Gennaio 2022 Luglio 2022
7 87,52 32,18 32,18 23,17
6 81,45 29,94 29,94 21,56
5 77,39 28,45 28,45 20,49
4S 73,28 26,94 26,94 19,40
4 69,88 25,69 25,69 18,50
3S 68,00 25,00 25,00 18,00
3 66,14 24,32 24,32 17,51
2 61,06 22,45 22,45 16,16
1 38,17 14,03 14,03 10,10


Conseguentemente alle date sotto indicate troveranno applicazione i seguenti nuovi minimi tabellari:
















































livello

ERN Gennaio 2021

ERN Gennaio 2022

ERN Luglio 2022

7 1.658,89 1.691,06 1.714,23
6 1.480,12 1.510,07 1.531,63
5 1.382,04 1.410,50 1.430,98
4S 1.291,31 1.318,25 1.337,65
4 1.235,08 1.260,77 1.279,27
3S 1.195,63 1.220,63 1.238,63
3 1.153,65 1.177,96 1.195,47
2 1.064,38 1.086,83 1.102,99
7 740,10 754,14 764,24


 


Previdenza complementare
A decorrere dal 1° gennaio 2022 il contributo a carico dell’azienda è elevato al 2,00%. Possono iscriversi a Previmoda i lavoratori con contratto a tempo determinato di durata superiore a 3 mesi.


Elemento perequativo
In assenza di contrattazione collettiva aziendale, o nei caso in cui la contrattazione si chiudesse senza un formale accordo entro il mese di novembre di ciascun anno, verrà erogata con la retribuzione dei mese dì dicembre una somma lorda annua a titolo perequativo, onnicomprensiva e non incidente sul TFR. Tali importi lordi saranno pari a € 275,00 per il 2020 ed € 300,00 per gli anni successivi. Tali importi saranno erogati con la retribuzione di dicembre di ciascun anno.


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Congedi parentali
Per l’equiparazione dei periodi di congedo utilizzati in modo continuativo con quelli su base giornaliera o oraria, si fa riferimento ai divisori fissi contrattuali, pari a:
173 ore/mese per l’orario a 40 ore;
156 ore/mese per l’orario 6×6.
Pertanto, la suddetta equiparazione avviene secondo i seguenti parametri:
6 mesi = 1038 ore ( 936 ore per 6×6);
7 mesi = 1.211 ore (1.092 ore per 6×6);
10 mesi = 1730 ore (1560 ore per 6×6).
I periodi di congedo parentale, comunque fruiti su base oraria, giornaliera o continuativa, non sono utili ai fini della maturazione di tutti gli istituti legali e contrattuali, ad eccezione del TFR


Assenza per malattia e infortunio non sul lavoro
L’assenza per malattia o per infortunio non sul lavoro deve essere comunicata all’azienda nella giornata in cui si verifica, ai più presto possibile e comunque entro la prima metà due ore dall’inizio dell’orario individualmente previsto, salvo il caso di accertato


Contratti part time
Le aziende accoglieranno, nel limite complessivo del 10% (comprensivo del limite dell’8% nei casi di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore/lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore/lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità che abbia necessità di assistenza continua, nonché, ove non osti l’infungibilità delle mansioni svolte, per favorire la frequenza di corsi dì formazione continua, correlati all’attività aziendale e per la durata degli stessi) le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con scadenza predefinita dei lavoratori che rientrano dal congedo di maternità/paternità o per documentate esigenze di cura del bambino di età non superiore a 13 anni.


Contratti a tempo determinato
Salvo le fattispecie in ogni caso esenti da limiti quantitativi, il numero complessivo massimo dei contratti a tempo determinato stipulati da ciascun datore di lavoro (compresi i contratti di somministrazione a tempo determinato) è del 30% medio su base annua del numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,50. Ai fini del raggiungimento della percentuale del 30% si computa la percentuale di contratti di somministrazione a tempo determinato. Per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti sarà sempre possibile stipulare fino a due contratti a termine, purché non risulti superato il numero dei lavoratori in forza a tempo indeterminato.


 


RSU
Maggiore sarà il riconoscimento del ruolo delle RSU su: informazione e consultazione; informazione su appalti presenti nei cicli produttivi; programmi di formazione; organizzazione e orari di lavoro. Inoltre, al fine di facilitare ed estendere  la contrattazione aziendale, sono state definite delle apposite linee guida sulla base delle esperienze acquisite nel settore.


Linee guida su temi come lo sviluppo sostenibile dell’economia e il rispetto dell’ambiente
Per contribuire allo sviluppo della cultura della responsabilità sociale delle imprese è stato definito, dalle parti, un testo di linee guida per caratterizzare e orientare le dinamiche partecipative dei lavoratori all’interno delle aziende.