L’impugnazione dell’atto rende inefficace la rinuncia all’eredità

Con l’Ordinanza n. 23989 del 29 ottobre 2020, la Corte di Cassazione ha affermato che l’accettazione dell’eredità è condizione imprescindibile affinché l’obbligazione per i debiti tributari del de cuius si trasferisca agli eredi. Pertanto, non può ritenersi obbligato chi abbia rinunciato all’eredità, anche tardivamente. Tuttavia, l’eventuale impugnazione dell’atto ricevuto in qualità di erede, rende inefficace la successiva rinuncia, configurandosi nell’azione di ricorso un’implicita accettazione dell’eredità (Corte di Cassazione – Ordinanza 29 ottobre 2020, n. 23989).

La controversia trae origine dall’avviso di rettifica con il quale l’Ufficio ha contestato l’omessa contabilizzazione di corrispettivi.
A seguito del decesso del contribuente titolare della posizione tributaria, sono stati notificati distinti avvisi di accertamento agli eredi, i quali hanno impugnato nel merito la pretesa tributaria. Successivamente gli stessi eredi hanno interposto espressa rinuncia all’eredità redatta con atto notarile.
I giudici tributari hanno ritenuto che la rinuncia all’eredità, in ragione del suo carattere retroattivo, avesse l’effetto di impedire, sin dalla chiamata all’eredità, la trasmissione agli eredi dell’obbligazione tributaria insorta nella sfera del de cuius, con conseguente nullità degli avvisi di accertamento emessi nei confronti degli eredi.

Su ricorso dell’Agenzia delle Entrate, la Corte di Cassazione ha riformato la decisione dei giudici tributari rilevando l’inefficacia della rinuncia all’eredità prodotta successivamente all’impugnazione dell’atto.
I giudici della Suprema Corte hanno osservato che costituisce principio consolidato quello secondo cui l’assunzione della qualità di erede non può desumersi dalla mera chiamata all’eredità, né dalla denuncia di successione, che ha valore di atto di natura meramente fiscale, ma consegue solo all’accettazione dell’eredità, espressa o tacita, che rappresenta elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio quale successore del de cuius.
Nell’ipotesi di debiti del de cuius di natura tributaria, l’accettazione dell’eredità è una condizione imprescindibile affinché possa affermarsi l’obbligazione del chiamato all’eredità a risponderne; non può, quindi, ritenersi obbligato chi abbia rinunciato all’eredità.
Considerato che l’accettazione dell’eredità è il presupposto perché si possa rispondere dei debiti ereditari, una eventuale rinuncia, anche se tardivamente proposta, esclude che possa essere chiamato a rispondere dei debiti tributari il rinunciatario, sempre che egli non abbia posto in essere comportamenti dai quali si possa desumere un’accettazione implicita dell’eredità, della cui prova è onerata l’Amministrazione finanziaria.

Nel caso in esame, l’Ufficio ha dedotto l’irrilevanza della rinuncia all’eredità, in quanto intervenuta in momento successivo alla proposizione dell’impugnazione dell’atto impositivo dinanzi alla Commissione tributaria, costituendo l’impugnazione comportamento che presuppone necessariamente la volontà di accettare e, comunque, di attività che non si avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha affermato che non solo gli atti dispositivi, ma anche gli atti di gestione possono dare luogo ad accettazione tacita dell’eredità, secondo l’accertamento compiuto caso per caso dal giudice di merito, in considerazione della peculiarità di ogni singola fattispecie e tenendo conto di molteplici fattori, tra cui quelli della natura ed importanza, nonché della finalità degli atti di gestione compiuti dal chiamato. In ogni caso, occorre però che si tratti di atti incompatibili con la volontà di rinunziare e non altrimenti giustificabili se non con la veste di erede, mentre sono privi di rilevanza tutti quegli atti che non denotano in maniera univoca un’effettiva assunzione della qualità di erede, occorrendo accertare se il chiamato si sia mantenuto o meno nei limiti della conservazione e dell’ordinaria amministrazione del patrimonio ereditario, potendosi in linea generale affermare che tutti gli atti posti a compimento di azioni possessorie a tutela dei beni ereditari, o a compimento di atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea, non provocano la mutazione dello status da chiamato a erede.
Ne consegue che, qualora i chiamati all’eredità abbiano ricevuto ed accettato la notifica di una citazione o di un ricorso per debiti del de cuius o si siano costituiti eccependo la propria carenza di legittimazione, non siano configurabili ipotesi di accettazione tacita dell’eredità, trattandosi di atti pienamente compatibili con la volontà di non accettarla.
Qualora, invece, i chiamati all’eredità, come nel caso di specie, abbiano impugnato un atto di accertamento emesso nei loro confronti in qualità di eredi dell’originario debitore, senza contestare l’assunzione di tale qualità e, quindi, il difetto di titolarità passiva della pretesa, ma censurando nel merito l’accertamento compiuto dall’Amministrazione finanziaria, deve ritenersi che essi abbiano posto in essere un’attività che non è altrimenti giustificabile se non con la veste di erede, atteso che tale comportamento esorbita dalla mera attività processuale conservativa del patrimonio ereditario.

In tale ultima ipotesi, precisano i giudici della Suprema Corte, è irrilevante la tesi difensiva basata sull’atto di rinuncia all’eredità formalizzato con atto pubblico dinanzi al notaio.
È vero, infatti, che chi rinunzia all’eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato, con la conseguenza che, per effetto della rinuncia, viene impedita retroattivamente – cioè a far data dall’apertura della successione – l’assunzione di responsabilità per i debiti facenti parte del compendio ereditario.
Va, tuttavia, considerato che, nel caso di specie, l’atto di rinuncia all’eredità, essendo intervenuto successivamente all’impugnazione degli avvisi di accertamento, è, in realtà, privo di effetti, per essere i chiamati all’eredità decaduti dal relativo diritto in quanto già accettanti in dipendenza del comportamento dagli stessi tenuto, posto che la mancata contestazione della loro qualità di eredi configura accettazione tacita dell’eredità.

Sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò


Il Dpcm 24 ottobre 2020 ha disposto misure urgenti di contenimento del contagio da virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale. Per quanto riguarda il gioco pubblico ha previsto la sospensione, a partire dal 26 ottobre e fino al 24 novembre 2020, delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò. (AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI – Circolare 26 ottobre 2020, n. 41).

Devono, pertanto, ricomprendersi in tale previsione, esclusivamente, le sale da gioco specialistiche (sale VLT, sale Bingo e sale che raccolgono scommesse), oltre naturalmente ai casinò.
Per quanto riguarda, invece, la raccolta del gioco pubblico presso pubblici esercizi c.d. “generalisti” (con codice ateco principale diverso dal gioco, come a scopo esemplificativo bar e rivendite di tabacchi) non sono previste disposizioni specifiche e, di conseguenza, troveranno applicazione le norme del DPCM che riguardano tali locali, fatte salve le norme più restrittive adottate dalle singole Regioni.
Nello specifico, il DPCM prevede che “le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati;
resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonchè fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; le attività di cui al primo periodo restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori;
detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida.
Nulla, in particolare, invece, dispone il DPCM sulle attività delle rivendite di tabacchi, da ritenersi, pertanto, comprese nella generale disposizione di cui all’articolo 1, comma 9, lett. dd), secondo cui le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.

Qualificazione del rapporto, nomen iuris irrilevante se il contratto autonomo è standard


In tema di distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato, il nomen iuris attribuito dalle parti è irrilevante se il contratto di lavoro autonomo è di carattere standardizzato e se manca il riferimento nel medesimo alle modalità concrete di svolgimento dei rapporti lavorativi (Corte di Cassazione, ordinanza 30 ottobre 2020, n. 24143)


Una Corte d’appello territoriale aveva confermato, in parte, la pronuncia di primo grado ed affermato la natura subordinata del rapporto di lavoro di alcuni giornalisti e del direttore della testata, sebbene quest’ultimo fosse titolare di altro rapporto di lavoro alle dipendenze di diverso gruppo editoriale e trascurando la qualificazione del rapporto ad opera delle parti, quale autonomo.
Avverso tale sentenza propone ricorso in Cassazione la Società, lamentando che la sentenza impugnata avesse affermato la subordinazione dei giornalisti in questione, sulla base di criteri diversi da quelli ritenuti in giurisprudenza quali indici rivelatori della subordinazione, prescindendo dalla ricerca della effettiva volontà delle parti.
Per la Suprema Corte il ricorso non è fondato.
La Corte di merito, infatti, ha correttamente valutato, sulla base degli elementi probatori documentali e testimoniali acquisiti, la natura subordinata dell’attività lavorativa svolta, valorizzando i seguenti indici: lo stabile inserimento nell’organizzazione datoriale, l’inserimento in turni di lavoro e di ferie, l’obbligo di richiedere autorizzazione per le assenze, il numero di collaborazioni fornite dai lavoratori, la continuità della collaborazione, la disponibilità alle richieste della redazione, l’utilizzazione degli strumenti aziendali con propria postazione fissa.
Per altro verso, poi, la medesima Corte ha escluso la rilevanza delle pattuizioni individuali di qualificazione dei rapporti di lavoro quali autonomi, in ragione del carattere standardizzato dei contratti e del mancato riferimento negli stessi alle modalità concrete di svolgimento dei rapporti lavorativi.
Del resto, la Società ricorrente non ha riportato nel ricorso le parti del contratto individuale di lavoro che sarebbero rilevanti per la questione e, comunque, il “nomen iuris” conferito dalle parti al rapporto non è l’unico elemento rilevante per la qualificazione del rapporto.
Infine, la deduzione della omessa motivazione sul rilievo del contestuale svolgimento di altro rapporto di lavoro subordinato da parte del direttore. riguarda fatto non decisivo, posto che la titolarità di altro rapporto di lavoro non implica esclusività.

Infrazioni plurime di emissione scontrini: accertamento unico e sospensione attività

Con l’Ordinanza n. 23700 del 28 ottobre 2020, la Corte di Cassazione ha affermato che l’accertamento della mancata emissione degli scontrini non deve essere effettuata necessariamente in flagranza, ma può essere rilevata anche dalla discordanza tra somme incassate e scontrini emessi, nonché da segnalazioni bancarie, riscontrate in sede di verifica. In tal caso è legittima la contestazione con un unico atto di infrazioni plurime, e la conseguente irrogazione della sanzione di sospensione dell’attività.

La controversia trae origine dal provvedimento di sospensione dell’attività di commercio al dettaglio, emesso a seguito di p.v.c. della Guardia di Finanza con il quale è stata contestata la mancata emissione di scontrini fiscali in diversi giorni e in diverse annualità. Le plurime infrazioni di emissione degli scontrini venivano rilevate, in sede di verifica, dalla discordanza tra somme incassate e scontrini emessi, nonché da segnalazioni bancarie.
I giudici tributari hanno annullato il provvedimento sanzionatorio di sospensione dell’attività, rilevando la carenza del presupposto della “definitività degli accertamenti in tempi diversi”, trattandosi di un unico atto di contestazione delle varie infrazioni.

Su ricorso dell’Agenzia delle Entrate, la Corte di Cassazione ha riformato la decisione dei giudici tributari, decidendo nel merito la controversia e dichiarando la legittimità del provvedimento sanzionatorio.


Secondo la disciplina sanzionatoria (art. 12 del D.Lgs. n. 471/1997), qualora siano state contestate, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, compiute in giorni diversi, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie, è disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese.


In proposito la Corte Suprema osserva che la disposizione non contempla affatto, tra i presupposti della sanzione accessoria di sospensione dell’attività, la definitività dell’accertamento dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale.
Inoltre, per quanto concernente l’asserita necessità che le quattro violazioni poste a fondamento della sanzione vengano contestate con quattro separati atti, la relativa deduzione deve ritenersi infondata atteso che, oltre a contrastare con la lettera della norma sanzionatoria (che non prescrive una tale modalità), non ne coglie la ratio legis.
La disposizione, infatti, ha lo scopo di sanzionare la condotta illecita rappresentata dalla quadrupla violazione infraquinquennale, a prescindere dalle modalità con le quali poi la stessa sia stata contestata.
In altri termini, l’illecito deve ritenersi consumato al momento della commissione della quarta infrazione nel corso di cinque anni.


A tal fine, l’accertamento di ciascuna infrazione non deve necessariamente essere effettuato in flagranza, ma è deducibile anche a posteriori dalla verifica della documentazione contabile e, in particolare, dalla discordanza tra somme incassate e scontrini emessi.
Di conseguenza deve ritenersi legittimo il provvedimento unico, che contesti le plurime infrazioni nel periodo di osservazione (cinque anni) e irroghi la sanzione accessoria di sospensione dell’attività commerciale.