Aree di parcheggio urbane: la tassa rifiuti è dovuta

La Corte di Cassazione ha affermato che le aree di sosta dei veicoli, essendo frequentate da persone, si considerano produttive di rifiuti in via presuntiva. Il soggetto a cui è affidata la gestione del servizio di parcheggio a pagamento, pertanto, relativamente alle aree urbane adibite a sosta di veicoli, è tenuto a pagare la tassa rifiuti (Ordinanza 17 dicembre 2020, n. 29020)

Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, l’ente Comune ha emesso avviso di accertamento per il pagamento della tassa rifiuti, relativamente ad aree urbane adibite a sosta di veicoli, nei confronti della società di gestione del servizio di parcheggio a pagamento con delimitazione delle aree di sosta e la gestione di parcometri.
I giudici tributari hanno accolto il ricorso della società contribuente, escludendo l’applicazione della tassa rifiuti sulle aree di sosta, sul rilievo che:
– le aree di sosta non possono ritenersi produttive di rifiuti;
– la società di gestione non occupa e non detiene le aree in maniera esclusiva.


La decisione è stata impugnata dal Comune, e il ricorso è stato accolto dalla Corte di Cassazione.

La Corte Suprema ha affermato che in tema di tassa rifiuti, il presupposto impositivo è costituito dal solo fatto oggettivo della occupazione o della destinazione del locale o dell’area scoperta, a qualsiasi uso adibiti, e prescinde, quindi, del tutto dal titolo, giuridico o di fatto, in base al quale l’area o il locale sono occupati o detenuti.
Ne consegue che è dovuta la tassa dal soggetto che occupi o detenga un’area per la gestione di un parcheggio affidatagli dal Comune in concessione, restando del tutto irrilevante l’eventuale attinenza della gestione stessa alla fase sinallagmatica del rapporto con il Comune.
In particolare, la Cassazione ha precisato che il presupposto impositivo ha carattere generale e subisce solo le deroghe indicate dalla norma, le quali non operano automaticamente al verificarsi delle situazioni previste, ma devono essere di volta in volta dedotte ed accertate con un procedimento amministrativo, la cui conclusione deve essere basata su elementi obiettivi direttamente rilevabili o su idonea documentazione.
Presupposto della tassa rifiuti è, dunque, la produzione di rifiuti che può derivare anche dall’occupazione di suolo pubblico per effetto di convenzione con il Comune, produzione alla cui raccolta e smaltimento sono tenuti a contribuire tutti coloro che occupano aree scoperte.
L’affermazione dei giudici tributari, secondo cui le aree di parcheggio “non generano rifiuti”, dunque, contrasta con l’orientamento della Suprema Corte senza una logica spiegazione.
In conclusione, deve affermarsi il principio secondo il quale i parcheggi sono aree frequentate da persone e, quindi, produttive di rifiuti in via presuntiva. È obbligato al pagamento della tassa rifiuti il soggetto a cui è affidato il servizio di gestione delle aree di sosta dei veicoli.

Nel DL Cura Italia rientrano anche l’erogazioni a favore della DAD


22DIC 2020 L’erogazioni liberali finalizzate a sostenere l’acquisto di dispositivi informatici per permettere agli studenti di accedere alla didattica a distanza rientrano nell’ambito di applicazione degli incentivi previsti dall’articolo 66 del decreto Cura Italia (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 21 dicembre 2020, n. 80/E)

L’articolo 66 del decreto legge Cura Italia, prevede una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30 per cento, per un importo non superiore a euro 30 mila, per le erogazioni liberali in denaro e in natura finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell’anno 2020, dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro.
Con le stesse finalità, il medesimo articolo 66, estende alle suddette erogazioni liberali effettuate da soggetti titolari di reddito di impresa quanto previsto dall’articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, riferita alle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari per il tramite di fondazioni, associazioni comitati ed enti individuati con il DPCM 20 giugno 2000.
La finalità dell’intera disciplina agevolativa di cui all’art. 66 è quella di incentivare le erogazioni liberali volte a finanziare gli interventi per la gestione dell’emergenza epidemiologia, nell’ambito oggettivo di tale disposizione, rientrino anche le donazioni effettuate dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali, dagli enti religiosi civilmente riconosciuti e dai soggetti titolari di reddito d’impresa aventi ad oggetto misure di sostenimento della didattica a distanza per gli studenti che frequentano istituti scolastici di ogni ordine e grado, sia pubblici che privati – in quanto la DAD può essere considerata una metodologia didattica attuata come conseguenza diretta della gestione epidemiologica in atto. Ciò, purché i beneficiari di tali donazioni siano uno dei soggetti indicati dal primo comma dell’art. 66, ovvero le stesse avvengano per il tramite degli enti richiamati dall’art. 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133 e le erogazioni rispettino tutti i requisiti di tracciabilità e di documentazione previsti dalla normativa e dalla prassi in materia.
Tali donazioni, in denaro o in natura, possono essere effettuate anche per il tramite di Comuni o della Protezione Civile, ma non possano essere erogate direttamente agli Istituti scolastici. Tali ultimi Istituti, infatti, non rientrano nel novero dei soggetti previsti dalla norma agevolativa autorizzati a ricevere le erogazioni liberali di cui al citato articolo 66 del decreto Cura Italia.
Infine, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. i–octies), del TUIR per le erogazioni effettuate dalle persone fisiche a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, nonché a favore degli istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e universitaria e all’ampliamento dell’offerta formativa è prevista una detrazione pari al 19 per cento dell’erogazione stessa senza limiti di importo. Per i soggetti titolari di reddito di impresa, invece, è prevista, ai sensi dell’articolo 100, comma 2, lettera o-bis) del TUIR, la deducibilità delle erogazioni liberali finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa, nel limite del 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.
Resta ferma la non cumulabilità delle predette agevolazioni relativamente alla medesima spesa, in conformità ai principi generali di alternatività di fruizione delle agevolazioni.


Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono CIG: chiarimenti


Con messaggio n. 4254/2020 sono state fornite le prime indicazioni operative per la richiesta di autorizzazione e per la corretta esposizione nel flusso Uniemens dei dati relativi all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione. Successivamente, con il messaggio n. 4487, sono state fornite ulteriori precisazioni. Infine, con messaggio n. 4781, l’Inps – in data 21 dicembre – ha integrato le citate precisazioni e fornito altri chiarimenti.


I datori di lavoro, al fine di usufruire dell’esonero, devono inoltrare all’INPS, tramite la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale alla voce “Assunzioni agevolate e sgravio – Sgravio Art. 3 del DL 14 agosto 2020, n. 104”, l’istanza di attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, che assume il nuovo significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020” nella quale dovranno essere dichiarate, senza necessità di autocertificazione:
– le ore di integrazione salariale fruite dai lavoratori nei mesi di maggio e giugno 2020 riguardanti la medesima matricola;
– la retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate;
– la contribuzione piena a carico del datore di lavoro calcolata sulla retribuzione di cui al punto precedente;
– l’importo dell’esonero.
Il codice di autorizzazione, laddove richiesto, deve essere attribuito anche alle aziende il cui ammortizzatore è disciplinato dall’articolo 27 del D.Lgs. n. 148/2015, quali ad esempio le aziende artigiane il cui ammortizzatore è gestito dal Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato (FSBA).
In riferimento alle verifiche svolte dalle Strutture territoriali dei dati esposti, propedeutiche all’attribuzione del codice, le medesime devono intendersi finalizzate al controllo che siano state indicate tutte le informazioni richieste e che nel periodo maggio e/o giugno sia presente almeno un’autorizzazione riferita agli interventi di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
L’esonero può essere fruito tra il 15 agosto e il 31 dicembre, per un massimo di quattro mesi, dal mese competenza agosto 2020 al mese competenza dicembre 2020.
L’esonero – come già precisato – può essere fruito per l’intero importo sulla denuncia relativa anche ad una sola mensilità, ove sussista la capienza. Qualora non sia stato possibile fruire dell’intero importo, è possibile recuperare gli importi sulle denunce pregresse (sempre tenendo conto del limite dei 4 mesi) avvalendosi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig). La regolarizzazione deve essere effettuata con ticket e l’eventuale credito può essere utilizzato in compensazione legale con altre partite a debito dell’azienda o con le denunce successive o rimborsato, previa presentazione, rispettivamente, delle istanze telematizzate di “Dichiarazione Compensazione” o “Rimb-cont”.
Rispetto al calcolo dell’effettivo ammontare dell’esonero, l’Inps precisa che lo stesso è pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e/o giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, e che la retribuzione da utilizzare come base di calcolo per la misura dell’esonero deve essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive.

Split payment: nota di accredito per lo scomputo Iva


Nel caso in cui una Pubblica amministrazione abbia effettuato nell’ambito di contratti pubblici maggiori versamenti Iva in base allo split payment, in assenza di emissione di una nota di variazione in diminuzione da parte del fornitore, non potrà computare i maggiori esborsi a scomputo dei successivi versamenti Iva da effettuare nell’ambito del meccanismo della scissione dei pagamenti. In tal caso, la P.A potrà recuperare i maggiori versamenti Iva presentando all’Amministrazione finanziaria un’istanza di rimborso (Agenzia Entrate – risoluzione 21 dicembre 2020, n.79).

Il meccanismo dello split payment prevede che per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche, per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia d’imposta sul valore aggiunto, l’imposta è in ogni caso versata dai medesimi.


Conseguentemente, la Pubblica Amministrazione committente o cessionaria:


– nel caso di acquisto effettuato in ambito commerciale, in considerazione delle modalità seguite per la registrazione dell’originaria fattura, deve provvedere alla registrazione della nota di variazione nel registro “IVA vendite”, fermo restando la contestuale registrazione nel registro “IVA acquisti”, al fine di stornare la parte di imposta precedentemente computata nel debito e rettificare l’imposta detraibile;


– nel caso in cui l’acquisto sia stato destinato alla sfera istituzionale non commerciale, in relazione alla parte d’imposta versata in eccesso, rispetto all’IVA indicata nell’originaria fattura, può computare tale maggior versamento a scomputo dei successivi versamenti IVA da effettuare nell’ambito del meccanismo della scissione dei pagamenti.


Pertanto, in assenza di emissione da parte del fornitore di una nota di variazione in diminuzione, non è possibile per la P.A. computare maggiori versamenti effettuati a titolo di Iva a scomputo dei successivi versamenti Iva da effettuare nell’ambito del meccanismo della scissione dei pagamenti.


In tale ipotesi, la P.A. può presentare all’Amministrazione Finanziaria un’istanza di rimborso, provando che:


– l’Iva versata a fronte della fattura di anticipazione ricevuta e richiesta a rimborso non sia effettivamente più dovuta e che sussiste una fattispecie di pagamento indebito oggettivo o di arricchimento senza causa da parte dell’Amministrazione finanziaria in relazione all’Iva versata;


– l’appaltatore non può più emettere nota di variazione.