Indennità lavoratori a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali: riesami


Con circolare n. 94/2020 sono state fornite le istruzioni in materia di indennità di sostegno al reddito, introdotte dal DM 13 luglio 2020, n. 12, attuativo dell’articolo 44, DL n. 18/2020, conv. con mod. dalla L. n. 27/2020, in favore dei lavoratori dipendenti a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. Tali indennità ammontano per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 a 600 euro. Con il messaggio n. 4005, l’Inps comunica che è stata completata la fase di gestione delle domande e sono state pubblicate le motivazioni delle istanze respinte per non avere superato i controlli relativi all’accertamento dei requisiti previsti e, conseguentemente, fornisce istruzioni per la gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami.


Gli esiti di tutte le domande e, per quelli negativi, le relative motivazioni, sono consultabili nella sezione del sito INPS denominata “Covid-19: tutti i servizi” > “Indennità 600/1000 euro”, alla voce “Esiti”, sia da parte del Patronato con proprie credenziali sia da parte del cittadino dotato di PIN INPS, SPID, CNS e CIE.


Gestione delle richieste di riesame delle domande respinte
Per le domande respinte, l’esito è stato comunicato al cittadino e al Patronato, mediante visualizzazione delle causali di reiezione alla voce “Esiti” del Servizio “Indennità 600/1000 euro”. È stato altresì comunicato che l’eventuale contestazione può essere svolta attraverso ricorso di natura giudiziaria.
Al lavoratore e al Patronato è comunque consentito proporre un’istanza di riesame delle domande respinte.


Riesame amministrativo
Viene previsto, quindi, un termine di 20 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio in oggetto (ovvero dalla conoscenza della reiezione se successiva), per consentire l’eventuale supplemento di istruttoria, trascorso il quale, qualora l’interessato non abbia prodotto utile documentazione, la domanda deve intendersi respinta.
L’utente può inviare la documentazione attraverso il link “Esiti”, nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità 600/1.000 euro”, grazie ad apposita funzionalità, che provvede ad esporre i motivi di reiezione e consente di allegare i documenti richiesti per il riesame.
Altra modalità di invio della documentazione alla Struttura territoriale di competenza è la casella di posta istituzionale dedicata, denominatariesamebonus600.nomesede@inps.it, istituita per ogni Struttura territoriale INPS.
Al fine di omogeneizzare le informazioni e le indicazioni operative che le Strutture territoriali devono seguire nello svolgimento dei riesami, si riassumono di seguito le principali istruzioni. I requisiti previsti dall’articolo 2 del citato decreto interministeriale, da rispettare cumulativamente, sono i seguenti:
– Titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate (causale di reiezione TD_30). Per la verifica di questo requisito si dovrà procedere al riscontro in Uniemens del terzo elemento qualifica pari a “D” oppure in Unilav di una tipologia contrattuale “Tempo determinato”, relativamente ad uno o più rapporti di lavoro presso aziende del turismo e degli stabilimenti termali il cui codice ATECO sia ricompreso nella tabella indicata al paragrafo 1 della circolare n. 94/2020.
La durata complessiva di almeno 30 giornate va verificata, alternativamente, tenendo conto dei campi “data inizio” e “data fine” valorizzati nelle denunce Uniemens o nelle comunicazioni Unilav relative a rapporti di lavoro con qualifica “D” presso aziende con ATECO del turismo e degli stabilimenti termali.
Si precisa che sono esclusi dall’indennità i lavoratori autonomi dello spettacolo (qualifiche con primo carattere “S”) ed i lavoratori autonomi sportivi professionisti (qualifiche con primo carattere “U”).
– Titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o con qualifica di stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate (causale di reiezione STG_TD30). Per la verifica di questo requisito si dovrà procedere alternativamente al riscontro in Uniemens del terzo elemento qualifica pari a “D”, “S”, “G” o “T” o in Unilav di una tipologia contrattuale “Tempo determinato” oppure della presenza del campo “lavoro stagionale = SI” relativamente ad uno o più rapporti di lavoro presso aziende del turismo e degli stabilimenti termali il cui codice ATECO sia ricompreso nella tabella indicata al par. 1, circolare n. 94/2020.
– Assenza di titolarità, al momento dell’entrata in vigore del decreto interministeriale (14 luglio 2020) di pensione e di rapporto di lavoro dipendente (causale di reiezione PENSIONI e LAV_DIP).
Il richiedente non deve beneficiare di pensione diretta a carico dell’AGO (anche pro quota), di forme esclusive, sostitutive ed esonerative della pensione degli enti di previdenza di cui al D.lgs n. 509/1994 e al D.lgs n. 103/1996 e di indennità c.d. “Ape Sociale”.
In proposito si fa presente che, laddove sia stata respinta la domanda con causale RPENSIONI, ma il cittadino presenti istanza di riesame in quanto ritiene che la pensione di cui è titolare sia compatibile o segnala che questa sia stata successivamente revocata, la domanda può essere riesaminata previ opportuni accertamenti.
L’indennità aggiuntiva è stata altresì ritenuta incompatibile, tra l’altro, con i trattamenti di cui agli articoli da 19 a 22 del decreto-legge n. 18/2020. Qualora per il richiedente siano presenti domande autorizzate per i predetti trattamenti con competenza inclusa nel periodo dal 1° marzo 2020 al 31 maggio 2020 la domanda sarà integralmente respinta con causale IS_COVID_3M.
Si precisa che, laddove venga accertato che l’integrazione salariale, benché precedentemente autorizzata, non è stata mai pagata (ad esempio, per rinuncia o variazione dei dati inizialmente forniti da parte dell’azienda, mancato invio del modello “SR41”, ecc.) si può procedere al riesame della domanda con accoglimento, salvo verificare successivamente che le condizioni di diritto siano rimaste immutate.

Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate: indicazioni INPGI


Si forniscono indicazioni sull’agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud, con riferimento al personale giornalistico.


L’esonero è riconosciuto, dal 1.10.2020 al 31.12.2020, in riferimento ai rapporti di lavoro subordinato, qualora “la sede di lavoro sia situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale”. La concessione del beneficio contributivo è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, nel rispetto delle condizioni del “Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (Comunicazione CE 19 marzo 2020 C (2020) 1863). Per sede di lavoro, infatti, si intende l’unità operativa presso cui sono occupati i giornalisti, pertanto, le aziende con sedi operative in più regioni potranno usufruire del beneficio per i soli giornalisti occupati nelle suddette aree territoriali svantaggiate
Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, pertanto, l’agevolazione spetta a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.
L’esonero è pari al 30% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi per l’assicurazione infortuni. Non è previsto un limite individuale di importo all’esonero, ne consegue che, il beneficio trova applicazione sul 30% della contribuzione datoriale senza individuazione di un tetto massimo mensile.
Nella determinazione delle contribuzioni è necessario fare riferimento, ai fini della applicazione dell’agevolazione, alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di decontribuzione.
La misura agevolativa spetta in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia in essere che instaurandi, purché sia rispettato il requisito geografico della prestazione lavorativa.
Il beneficio contributivo sarà richiesto direttamente nella procedura DASM. L’Istituto, entro il prossimo 12 novembre, rilascerà una versione aggiornata della procedura DASM, con le indicazioni per la fruizione del beneficio contributivo in questione.

Trasporto Logistica: il Fondo Sanilog proroga il termine per il versamaneto

Sanilog, il Fondo di assistenza sanitaria integrativa a favore dei dipendenti delle aziende della Logistica, comunica la proroga del termine per il versamento dei contributi al 16 gennaio 2021

Sanilog, il Fondo di Assistenza sanitaria integrativa a favore dei dipendenti delle aziende che applicano il CCNL logistica, trasporto merci e spedizione, visto l’aggravarsi dello stato di emergenza causato dalla seconda ondata del Covid 19, ha concesso una nuova proroga di due mesi del termine per il versamento di competenza del 1 semestre 2021, garantendo comunque, per i suddetti mesi, le prestazioni sanitarie a tutti i lavoratori regolarmente iscritti.
Tale proroga, come espressamente indicato nella circolare del 29/10/2020, è da ritenersi eccezionale e non ulteriormente ripetibile. L’obiettivo primario del Fondo per il 2021 sarà quello di operarsi affinché gli iscritti possano continuare a godere delle prestazioni sanitarie previste in caso di positività al Covid 19.
Pertanto, la data ultima per versare la prima rata semestrale di contribuzione per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2021, pari ad euro 60 per ciascun lavoratore, non in prova a tempo indeterminato compreso l’apprendista in forza alla data del 31 ottobre 2020, sarà differita al 16 gennaio 2021 rispetto all’originario termine del 16 novembre 2020.
Nella circolare Sanilog, si precisa in ogni caso che l’eventuale ritardato pagamento da parte dell’azienda del contributo oltre il termine perentorio previsto per il 16 gennaio 2021, comporterà la sospensione immediata della copertura sanitaria dei dipendenti con decorrenza dal 1° gennaio 2021, ferme restando le prestazioni sanitarie già erogate all’iscritto nel periodo di proroga.

Bonus mobilità: dal 03 novembre le richieste


Domani, 03 novembre 2020, termina il conto alla rovescia per la richiesta del bonus mobilità; dalle ore 9:00 è possibile registrarsi sul portale web del Ministero dell’Ambiente e procedere con la richiesta di rimborso (D.M. 14 agosto 2020).

Dal 04 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, viene riconosciuto un buono mobilità pari al 60% della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500, per:


– l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita;


– l’acquisto di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica;


– l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture.


Possono beneficiare del bonus, i residenti maggiorenni nei capoluoghi di regione, nelle città metropolitane, nei capoluoghi di provincia ovvero nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti che, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, acquistano i suddetti beni.


Dal 03 novembre 2020, è possibile richiedere il bonus sul portale web del Ministero dell’Ambiente. L’identità dei beneficiari, in relazione ai dati del nome, del cognome e del codice fiscale, è accertata attraverso SPID, gestito da AGID. A tal fine, gli interessati, qualora non ne siano già in possesso, devono preventivamente richiedere l’attribuzione dell’identità digitale.


In seguito al completamento della registrazione, il Ministero dell’ambiente, attraverso l’applicazione web, attribuisce al beneficiario il buono mobilità.


Il bonus è disponibile nell’area riservata dell’applicazione web dedicata a ciascun beneficiario e può essere utilizzato per l’acquisto di uno solo dei beni entro 30 giorni dall’emissione.


Invece, per gli acquisti dei beni effettuati a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 02 novembre 2020 è previsto il rimborso pari al 60% della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500.


Al fine di ottenere il rimborso, anche in tal caso, i beneficiari devono presentare istanza dal 03 novembre 2020 registrandosi sull’applicazione web.


Per ciascun bene acquistato è previsto il rimborso mediante accredito del 60% della spesa sostenuta e fino ad un massimo di euro 500 sul conto corrente, intestato al richiedente, le cui coordinate (IBAN) devono essere fornite al momento della presentazione dell’istanza di rimborso.