COVID-19: importazioni in esenzione dai dazi all’importazione e dall’iva


Forniti chiarimenti sull’esenzione dai dazi doganali all’importazione e dall’iva concesse all’importazione delle merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di covid-19 nel corso del 2020 (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Circolare 29 ottobre 2020, n. 43).

In applicazione del vigente ordinamento unionale, che permette di supportare situazioni di emergenza come la perdurante crisi epidemiologica in corso, la Commissione europea ha adottato la Decisione n.491/2020, successivamente modificata in data 23 luglio con la Decisione n.1101/2020, chiarendo l’ambito e le condizioni di applicazione dell’esenzione dai dazi doganali e dall’IVA applicabili alle importazioni di merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia da COVID-19, effettuate nel periodo fra il 30 gennaio ed il 31 ottobre 2020.
Con la determinazione n. 262063/RU del 28 luglio 2020 (che ha sostituito la precedente Determinazione n. 107042/RU del 3 aprile u.s. facendo salvi gli effetti prodotti dalla medesima), l’ADM ha definito, con riguardo alle fattispecie di importazioni ammesse al suddetto beneficio, gli adempimenti e le formalità da espletare a cura degli Enti e delle Organizzazioni aventi titolo, anche mediante apposita applicazione informatizzata il cui funzionamento è stato puntualmente descritto con la Circolare n. 19/2020 del 9 luglio scorso.
A seguito della prevista procedura di consultazione degli Stati Membri, in considerazione dell’evoluzione e del perdurare della situazione pandemica in atto, la Commissione Europea ha prorogato ulteriormente, rispetto a quanto già previsto con la Decisione n.1101/2020, la validità dell’esenzione introdotta con la Decisione UE n.491/2020.
Inoltre, la Decisione UE n. 1573/2020, nel confermare l’ambito di applicazione e le disposizioni di cui all’articolo 1 della citata Decisione n. 491/2020, ha inteso estenderne l’efficacia temporale, ammettendo al beneficio anche le operazioni di importazione da effettuarsi fino al 30 aprile 2021.
Per quanto riguarda il Regno Unito la data di cessazione dal beneficio è prevista al 31 dicembre 2020, in considerazione del previsto recesso dall’Unione Europea.
Nulla varia con riguardo ai presupposti di cui all’art. 1 della Decisione UE n.491/2020, restando dunque immutate sia le categorie di soggetti ammessi alla fruizione del benefici sia le finalità cui sono destinate le merci importate in esenzione, nonché gli impegni da assumere a cura dei soggetti che accedono all’agevolazione in parola e le modalità operative per fruire dell’esenzione.
Con riguardo alle rendicontazioni obbligatorie da fornire da parte degli Stati membri ai sensi dell’art. 2 della Decisione UE, anch’esse immutate nel contenuto, viene spostata la data di scadenza al 31 agosto 2021.
Eventuali irregolarità di natura amministrativa e/o penale, che dovessero emergere anche durante i controlli a posteriori cui sono assoggettate le importazioni in esenzione, saranno sottoposte alle sanzioni previste dallo specifico quadro normativo oltre all’eventuale recupero dei diritti dovuti.

Patent box: pronti i chiarimenti delle Entrate sulle modalità di fruizione


In arrivo i chiarimenti e le soluzioni interpretative sulle nuove modalità di fruizione del cosiddetto “Patent box”, a seguito delle modifiche operate dall’articolo 4 del Decreto crescita (Dl n. 34/2019). (Agenzia delle entrate – circolare n. 28/E del 29 ottobre 2020)

La circolare tiene conto dei suggerimenti degli operatori economici, degli ordini professionali e delle associazioni di categoria che hanno partecipato alla consultazione pubblica per promuovere una sempre maggiore collaborazione e condivisione di contenuti con tutti gli attori del mondo economico.


Il documento in oggetto ripercorre le caratteristiche del regime di “autoliquidazione” del beneficio derivante dall’utilizzo diretto dei beni agevolabili, fornendo chiarimenti sull’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione e indicazioni operative sul rapporto tra l’opzione Patent box e l’opzione di “autoliquidazione”. Inoltre, vengono fornite soluzioni interpretative sulle condizioni e sugli effetti del regime “fai da te”, anche nelle ipotesi di rinuncia alle procedure di ruling pendenti e per coloro che hanno già autoliquidato negli esercizi pregressi. Spazio, infine, ai chiarimenti relativi alla documentazione che il contribuente deve predisporre per consentire il riscontro, da parte dell’Agenzia, della corretta determinazione della quota di reddito escluso.


INL: collaborazioni organizzate dal committente e tutele del lavoro tramite piattaforme


Il DL n. 101/2019 (conv. da L. n. 128/2019) è intervenuto a modificare il D.Lgs. n. 81/2015 con particolare riferimento alla disciplina della c.d. etero-organizzazione ed ha introdotto, nel corpo dello stesso decreto, il Capo V bis, dedicato alla specifica attività dei “ciclo-fattorini” esercitata tramite piattaforme digitali. Alla luce delle citate novità e della giurisprudenza più recente in materia di eteroorganizzazione, l’INL – con circolare n. 7/2020 – fornisce istruzioni per un corretto svolgimento dell’attività di vigilanza, sostituendo i contenuti della precedente circolare del Ministero del lavoro n. 3/2016.


I caratteri della etero-organizzazione
L’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015 prevede l’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato alle collaborazioni aventi determinate caratteristiche individuate dalla medesima disposizione, come novellata dal d.l. n. 101/2019.
L’ambito applicativo della disposizione ricomprende pertanto ogni ipotesi di collaborazione “continuativa”, comprese quelle in cui le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante “piattaforme anche digitali”.
I requisiti indicati dal Legislatore ai fini dell’applicazione della disciplina de qua, sono da individuarsi in una prestazione prevalentemente personale, continuativa ed eseguita secondo modalità organizzate dal committente.
I tre requisiti devono tutti ricorrere perché si possa applicare la disciplina del rapporto di lavoro subordinato.


Il d.l. 101/2019 ha abrogato il riferimento, contenuto nella previgente formulazione dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015 alla necessaria predeterminazione da parte del committente dei tempi e del luogo di lavoro.
I primi arresti giurisprudenziali (Cass. sent. 24 gennaio 2020, n. 1663) hanno individuato tale requisito nell’imposizione, da parte del committente, delle modalità esecutive della prestazione lavorativa, così determinando una sorta di inserimento del collaboratore nell’organizzazione aziendale. Sotto tale aspetto, quindi, l’etero-organizzazione differisce anche dalla fattispecie di cui all’art. 409 c.p.c., così come novellata, caratterizzata da un semplice raccordo tra il collaboratore e la struttura organizzativa del committente. In questa ipotesi non si rinviene infatti una ingerenza del committente nell’individuazione delle modalità esecutive della prestazione quanto un mero coordinamento tra le parti.
Sussiste invece etero-organizzazione quando l’attività del collaboratore è pienamente integrata nell’attività produttiva e/o commerciale del committente e ciò risulti indispensabile per rendere la prestazione lavorativa. L’eventuale regime di pluricommittenza in cui opera il collaboratore non è di per sé idoneo ad escludere l’etero-organizzazione, atteso che ciò che rileva è la circostanza che la prestazione necessiti della struttura organizzativa del committente.


La contrattazione collettiva di settore
La novella del 2019 non ha modificato il secondo comma dell’art. 2 del d.lgs. n. 81/2015 che esclude l’estensione della disciplina del lavoro subordinato alle collaborazioni etero-organizzate che siano state disciplinate dalla contrattazione collettiva in possesso di determinate caratteristiche (contrattazione di livello nazionale che coinvolga associazioni comparativamente più rappresentative e che disciplini il trattamento economico e normativo del rapporto “in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore”).
L’esistenza stessa di accordi aventi i requisiti di cui sopra comporta infatti l’esclusione del meccanismo di estensione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, con la conseguenza che l’eventuale scostamento, rilevato in sede di vigilanza, tra il trattamento economico e normativo in concreto applicato ai collaboratori e quello previsto dall’accordo collettivo – risultante dalla documentazione di lavoro in possesso del committente (es. UNIEMENS, LUL in caso di collaborazioni coordinate e continuative o contratto individuale di lavoro) – permetterà il ricorso ai tipici provvedimenti ispettivi legati alla mancata applicazione degli accordi collettivi, ivi compresa la diffida accertativa ex art. 12 del d.lgs. n. 124/2004, in relazione alle differenze tra gli importi contrattualmente previsti e quelli effettivamente corrisposti (cfr. Trib. Roma sent. n. 4243/2019).


Applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato
La circ. n. 3/2016 del Ministero del lavoro aveva ritenuto che il legislatore, non avendo individuato gli istituti del rapporto del lavoro subordinato da estendere alle collaborazioni etero-organizzate, propendesse per una “applicazione di qualsiasi istituto, legale o contrattuale, normalmente applicabile in forza di un rapporto di lavoro subordinato”.
Tale orientamento ha trovato conferma nella sentenza della Corte di Cassazione n. 1663/2020, secondo cui nelle collaborazioni etero-organizzate non è indivuduabile una diversa tipologia contrattuale costituente un “tertium genus” intermedio fra il lavoro autonomo e quello subordinato. Piuttosto, il legislatore avrebbe inteso “valorizzare alcuni indici fattuali ritenuti significativi (personalità, continuità, etero-organizzazione) e sufficienti a giustificare l’applicazione della disciplina dettata per il lavoro subordinato”. In altri termini, l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato costituisce un “rimedio” dell’ordinamento alla particolare posizione di soggezione del collaboratore, che tuttavia non interferisce sul tipo contrattuale scelto dalle parti.


L’intervento ispettivo
Sulla base di quanto chiarito dalla Suprema Corte, la sussistenza di una etero-organizzazione non determina quindi una riqualificazione del rapporto di lavoro autonomo o parasubordinato in lavoro subordinato, fatte salve ovviamente le ipotesi in cui la etero-organizzazione sconfini in una vera e propria etero-direzione. Ne consegue che è esclusa l’applicazione delle sanzioni previste per la violazione degli obblighi connessi all’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato, quali la comunicazione preventiva e la consegna della dichiarazione di assunzione. Sul punto, pertanto, devono ritenersi superate le indicazioni contenute nella citata circolare ML n. 3/2016.


L’estensione del regime delle tutele del rapporto di lavoro subordinato può invece avere conseguenze sanzionatorie in relazione a quelle condotte che, ferma restando la tipologia contrattuale che rimane formalmente quella della collaborazione, il committente avrebbe dovuto osservare applicando la disciplina del rapporto di lavoro subordinato, ad esempio in relazione ai tempi di lavoro e specificatamente in relazione ai limiti massimi dell’orario, alle pause e ai riposi.
Va tuttavia segnalato che l’accertamento su tali aspetti potrebbe risultare particolarmente complesso, non potendo fare affidamento sull’utilizzo di adeguati sistemi di tracciamento dell’attività lavorativa svolta dal collaboratore o, ancora, in ragione del fatto che l’attività del collaboratore non è resa in regime di mono-committenza.


Tutela retributiva
L’applicazione della disciplina della subordinazione comporta l’applicazione del contratto collettivo di riferimento. Pertanto, il compenso del collaboratore non potrà essere inferiore alla retribuzione minima previste dal CCNL di settore, riferita al livello e alla qualifica individuata in ragione delle mansioni svolte e riparametra in base all’estensione temporale della prestazione.
Esemplificativamente, la sentenza n. 26/2019 della Corte di Appello di Torino, in relazione al trattamento economico e normativo dei riders, ha ritenuto che agli stessi dovesse essere riconosciuta “la retribuzione diretta, indiretta e differita stabilita per i dipendenti del V livello del CCNL logistica-trasporto-merci [poiché] in tale livello sono (…) inquadrati i fattorini addetti alla presa e alla consegna”.


Obblighi contributivi
Sotto il profilo contributivo va anzitutto ricordato che la Corte di Cassazione, nel far proprie le argomentazioni della Corte di Appello di Torino, ha evidenziato che “il lavoratore etero organizzato resta tecnicamente “autonomo” ma per ogni altro aspetto ed in particolare per sicurezza e igiene, retribuzione diretta e differita (e quindi inquadramento professionale), limiti di orario, ferie e previdenza, il rapporto è regolato nello stesso modo”.
Ne consegue che la base imponibile va calcolata secondo il criterio generale dei minimi contrattuali previsti dai contratti collettivi leader (art. 1, comma 1, d.l. n. 338/1989), applicando le aliquote previste per i lavoratori subordinati dal Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti.


Nella fattispecie in esame trovano applicazione le sanzioni previste per l’omissione contributiva (art. 116, comma 8 lett. a), L. n. 388/2000).
Ai lavoratori etero-organizzati vanno, inoltre, applicate le tutele connesse alla cessazione del rapporto di lavoro (ad es. la NASPI), l’indennità di malattia, l’indennità di maternità e gli assegni al nucleo familiare nella misura riconosciuta ai lavoratori subordinati.
Inoltre, ai lavoratori verrà estesa la tutela dell’automaticità delle prestazioni propria del FPLD.
L’applicazione della disciplina della subordinazione impone, per i collaboratori etero-organizzati, il richiamo al principio di carattere generale in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all’art. 27, comma 1, del d.P.R. n. 1124/1965, secondo il quale “la spesa dell’assicurazione è a esclusivo carico del datore di lavoro”.


La disciplina dei riders
Il d.l. n. 101/2019 ha altresì dettato una disciplina specifica per i lavoratori autonomi che “svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all’art. 47, comma 2, lettera a) del codice della strada, cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, attraverso piattaforme anche digitali”.
La disciplina trova tuttavia applicazione solo qualora il rapporto non presenti le caratteristiche di etero-organizzazione (ed anche di continuità) di cui all’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015, che invece richiede di applicare la più favorevole disciplina del rapporto di lavoro subordinato.
Come già accennato, secondo i primi orientamenti giurisprudenziali in materia, appaiono ricadere nello schema delle collaborazioni etero-organizzate quelle ipotesi in cui, anche attraverso le piattaforme digitali, il committente realizzi l’integrazione della prestazione del collaboratore nella propria organizzazione d’impresa, intervenendo unilateralmente nella determinazione delle modalità esecutive della stessa e senza lasciare pressoché nessuno spazio d’intervento alla discrezionalità del collaboratore il quale, manifestata la propria disponibilità in ordine all’esecuzione della prestazione, è vincolato a seguire le indicazioni predeterminate dal committente in relazione alla fase esecutiva del rapporto.
Pertanto, le ipotesi di lavoro autonomo disciplinate nel Capo V bis appaiono caratterizzate da un maggiore grado di autonomia decisionale da parte del collaboratore in ordine alle modalità esecutive delle prestazioni le quali, pur con l’utilizzo di piattaforme digitali, dovrebbero essere connotate dall’autonomia organizzativa e decisionale normalmente propria dei prestatori d’opera di cui all’art. 2222 c.c., nonché dall’assenza dell’elemento determinante della continuità della prestazione.
Posto che nell’ambito delle attività di consegna dei beni tramite piattaforme digitali tale discrimine può risultare difficilmente apprezzabile, è opportuno effettuare una valutazione complessiva che tenga conto contestualmente dell’aspetto organizzativo della prestazione e del carattere di continuità della stessa, su cui ci si è già soffermati in termini generali. In via esemplificativa, si sottolinea come in riferimento ai modelli più diffusi di food delivery, la fase di “reclutamento” sia molto poco formalizzata. Il modello organizzativo si fonda sulla disponibilità di lavoratori in sovrannumero, funzionale a far fronte alle richieste dell’utenza. Nella maggior parte dei casi, la “registrazione” ad un sito dedicato prelude alla conclusione di un contratto per adesione in cui, secondo lo schema legale, le clausole sono predeterminate dall’impresa e non sottoposte a negoziazione individuale e pertanto seriali e standardizzate.
La fase esecutiva è governata da algoritmi che, nella maggior parte dei modelli considerati, abbina i lavoratori ai clienti sulla base delle richieste e secondo metriche preimpostate dall’impresa committente.
Questo aspetto organizzativo va valutato con attenzione nel suo concreto atteggiarsi poiché la sola previsione di funzioni di “no show” o “swap” o simili possibilità riconosciute al lavoratore per declinare la chiamata non è sufficiente ad escludere una etero-organizzazione. Da un lato, infatti, la giurisprudenza europea tende ad escludere che la facoltà del lavoratore di scegliere quando eseguire la prestazione di lavoro abbia valore addirittura discretivo e tende ad una lettura più “sfumata” dell’asserita “libertà” di scelta atteso che, a prescindere da tale facoltà, ciò che conta è la ripetizione della prestazione in un apprezzabile arco temporale. Per altro verso, la stessa previsione di sistemi di rating potrebbe risultare determinante ai fini del giudizio sulla sussistenza o meno della etero-organizzazione tutte le volte in cui, così come già emerso in sede ispettiva, tali sistemi siano finalizzati ad orientare l’algoritmo nella selezione delle consegne da affidare al collaboratore, nella abilitazione/disattivazione della possibilità di scelta delle fasce orarie o delle “piazze” di sosta oppure siano addirittura strumentali ad una applicazione automatica di decurtazioni del compenso spettante quale “sanzione” per non aver conformato la prestazione allo standard imposto dalla piattaforma. Trattasi di sistemi che contrastano evidentemente con la normativa del 2019 in quanto impediscono quella libertà di scelta che il legislatore ha assegnato ai ciclo-fattorini.
Ora, laddove si accerti che le prestazioni non siano caratterizzate dagli elementi di cui al comma 1 dell’art. 2 del d.lgs. n. 81/2015, rilevano le nuove disposizioni che introducono norme minime di tutela inderogabili in alcuni casi e derogabili in altri attraverso la contrattazione collettiva.
In assenza di un contratto idoneo, anche alla luce dello standard di rappresentatività fissato dalla legge, saranno quindi applicabili i minimi tabellari stabiliti da contratti collettivi nazionali di settori affini o equivalenti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, in sostanza quello della logistica.
Con l’art. 47 septies del d.lgs. n. 81/2015 viene esteso l’obbligo assicurativo INAIL, sul quale l’Istituto è intervenuto a fornire ogni utile indicazione con nota operativa n. 60010.23/01/2020.0000866, alla quale pertanto si rinvia.
Il committente che utilizzi la piattaforma anche digitale è tenuto “nei confronti dei lavoratori di cui al comma 1, a propria cura e spese, al rispetto del D.Lgs. n. 81/2008” (art. 47 septies, comma 3) e, quindi, anche al rispetto di quanto previsto dall’art. 71 del predetto T.U. recante gli “obblighi del datore di lavoro” anche in relazione alla fornitura delle attrezzature (cfr. Trib. Firenze ord. 5 maggio 2020 che conferma il decreto del 1° aprile 2020).

Nuovi minimi retributivi da ottobre del CCNL Energia e Petrolio



Decorrono, dal mese di ottobre, le nuove retribuzioni del CCNL per gli addetti all’industria dell’Energia e del Petrolio.


 


Le Parti convengono che i minimi retributivi mensili vengono incrementati di euro 90,00,  riparametrati per livello. Tale incremento comprende l’adeguamento all’indice IPCA previsto da ISTAT per il periodo di vigenza contrattuale (3,03%), l’apprezzamento degli andamenti di settore presenti nel campo di applicazione del CCNL e dell’evoluzione del sistema di valutazione dell’apporto individuale (C.R.E.A).


ENERGIA E PETROLIO





















































































 

 

1/10/2020

Livello

C.R.E.A.

Minimi

C.R.E.A.

1 5 3.016,85 453,26
4 362,61
3 271,96
2 181,31
1 90,65
2 4 2.732,26 271,97
3 203,98
2 135,98
1 67,99
3 4 2.474,37 243,72
3 182,79
2 121,86
1 60,93
4 4 2.186,61 213,57
3 160,18
2 106,79
1 53,39
5 4 1.917,54 181,33
3 136,00
2 90,66
1 45,23
0 00,00
6 0 1.668,15 00,00


Per il settore ingegneria e costruzioni, limitatamente ai primi 3 anni, l’ammontare del minimo di categoria e del livello di C.R.E.A. per il lavoratori assunti nelle categorie 6, 5, 4, sarà pari all’85,5% dei valori previsti. Data la natura dell’attività e le caratteristiche professionali dei lavoratori ai quali può essere applicata tale previsione, si esclude la possibilità della applicabilità di questa regolamentazione eccezionale al contratto di apprendistato.


SETTORE INDUSTRIA GAS





















































































 

 

 

1/10/2020

Livello

C.R.E.A.

C.R.E.A.

Minimi

1 5 425,76 3.003,05
4 341,61
3 255,46
2 170,31
1 85,15
2 4 255,47 2.719,77
3 191,48
2 127,98
1 63,99
3 4 228,22 2.463,05
3 171,29
2 114,36
1 57,43
4 4 200,57 2.176,61
3 150,18
2 100,29
1 50,39
5 4 170,33 1.908,77
3 128,00
2 85,16
1 42,83
0 00,00
6 0 00,00 1.660,52