Contributo babysitter per i dipendenti degli Studi Professionali

L’Ente Bilaterale degli Studi Professionali rimborsa ai dipendenti iscritti di studi/aziende in regola con i versamenti alla bilateralità, parte dei contributi previdenziali versati all’INPS alle babysitter assunte per l’assistenza dei propri figli.

Ebipro rimborsa, ai dipendenti iscritti di studi/aziende in regola con i versamenti alla bilateralità (Cadiprof ed Ebipro) e con un’anzianità contributiva di almeno 6 mesi al momento della richiesta, che hanno avuto necessità di ricorrere tramite assunzione, nel periodo coincidente con l’anno scolastico 2020/21, di personale dedicato all’assistenza dei propri figli con qualifica contrattuale di babysitter, parte dei contributi previdenziali versati all’INPS per lo stesso.
Il rimborso è pari al 30% dei contributi versati, l’importo massimo annuo erogabile di € 500 e nei limiti delle risorse stanziate.
Ciascun dipendente iscritto non può presentare più di una richiesta nell’arco dell’intera iscrizione alla bilateralità di settore.
A breve sarà disponibile, sul sito www.ebipro.it nella sezione Servizi per il Lavoratore, il regolamento con le modalità di richiesta da inoltrare esclusivamente on line attraverso la nuova piattaforma per richiedere  le prestazioni alla bilateralità di settore.


COVID-19 – SETTORE “RISCOSSIONE”: Accordo 28/10/2020

Il 28/10/2020, tra AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE e FABI, FIRST-CISL, FISAC-CGIL e UILCA, si è sottoscritto l’accordo di modifica ed integrazione al “Protocollo condiviso sulla regolamentazione delle misure per il contenimento ed il contrasto al virus COVID 19 nell’ambiente di lavoro” del 13/5/2020

Con la firma del nuovo accordo, le Parti del settore della Riscossione, hanno modificato e integrato il Protocollo sicurezza per il contenimento del Covid-19 nell’ambiente di lavoro, sottoscritto il 13/5/2020.
Nello specifico, il paragrafo 4 del suddetto protocollo, in conformità a quanto previsto dai provvedimenti governativi e tenuto conto del perdurare dello stato di emergenza, è stato modificato come segue.
1. I dipendenti disabili nelle condizioni di cui all’art. 3 comma 3 della Legge 5/2/1992 n. 104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all’art. 3 comma 3 della Legge 5/2/1992 n. 104, hanno diritto a svolgere la propria prestazione di lavoro in modalità agile.
2. Non possono inoltre svolgere lavorazioni in presenza coloro che sono affetti dalle particolari patologie a rischio indicate dal Ministero della Salute (come, a titolo di puro esempio, pazienti immunodepressi – persone con immunodeficienze congenite o secondarie – le persone trapiantate, le persone affette da malattie autoimmuni in trattamento con farmaci ad azione immuno-soppressiva, così come le persone con malattie oncologiche o onco-ematologiche), previa richiesta di visita di sorveglianza sanitaria al Medico competente aziendale ex art. 41 D.Lgs. 81/2008. Per coloro che convivono con persone affette da tali patologie, il lavoratore dovrà rendere apposita dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, allegando certificato medico che attesti che il familiare convivente rientra nella categoria di “soggetto fragile”.
3. Non potranno svolgere mansioni in presenza le lavoratrici in stato di gravidanza.


4. Eventuali ulteriori richieste di adibizione in via continuativa al lavoro agile, da parte di personale affetto da gravi e comprovate patologie, con ridotta capacità lavorativa, saranno valutate previa richiesta di visita di sorveglianza sanitaria al Medico competente aziendale ex art. 41 D.Lgs. 81/2008.

Fine locazione commerciale: regime fiscale dell’indennità risarcitoria

L’indennità di risarcimento disposta in favore della conduttrice nell’ambito di accordo transattivo per finita locazione commerciale, per cui la stessa conduttrice abbia rinunciato all’indennità di avviamento spettante, è soggetta a ritenuta d’acconto, ma resta esclusa dall’ambito IVA. L’esclusione IVA riconduce gli obblighi di pagamento scaturenti dalla transazione nell’alveo dell’imposta di registro. (Corte di Cassazione – Sentenza 27 ottobre 2020, n. 23515).

IL CASO

La controversia trae origine dall’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate ha contestato l’imponibilità, ai fini dell’IRPEF, dell’IRAP e dell’IVA, dell’indennità risarcitoria riconosciuta alla conduttrice nell’ambito dell’accordo transattivo a conclusione della lite giudiziaria, in relazione alla finita locazione dell’immobile condotto per l’esercizio dell’attività di ristorazione.
Secondo i termini dell’accordo a fronte della rinuncia della conduttrice all’indennità di avviamento, che le sarebbe spettata in misura doppia, vista la locazione dell’immobile ad un terzo entro un anno dalla cessazione del contratto, correlata alla rinuncia della locatrice a ottenere opere di ripristino spettanti alla conduttrice, a quest’ultima veniva riconosciuta un’indennità a titolo risarcitorio omnicomprensivo.
I giudici tributari hanno confermato la pretesa tributaria ritenendo che la somma risarcitoria si riferisse anche alla rinuncia all’indennità di avviamento, in quanto tale rappresentativa di corrispettivo di una prestazione di servizi, e quindi soggetta ad IVA.


Su ricorso della contribuente, la Corte di Cassazione ha riformato parzialmente la decisione dei giudici tributari, confermando l’imponibilità ai fini IRPEF, con esclusione però dell’imponibilità ai fini IVA.

DECISIONE DELLA CASSAZIONE

In merito all’imponibilità ai fini IRPEF, la Corte di Cassazione ha osservato che le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a tassazione se, ed entro i limiti in cui siano volte a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi.
In particolare, l’indennità spettante alla conduttrice per la perdita dell’avviamento commerciale, che nel caso in esame secondo la prospettazione dei giudici tributari è stata surrogata dal risarcimento, costituisce un reddito soggetto a ritenuta di acconto (art. 34, L. n. 392 del 1978).


Per quanto riguarda l’imponibilità IVA, la Corte Suprema ha affermato che l’indennità di avviamento non rientra nel perimetro di applicazione dell’imposta (art. 3, co. 1, e art. 15, co. 1, del DPR n. 633 del 1972).
In proposito, la Corte osserva che il trattamento tributario della transazioni, in generale, è disciplinato dalle norme in materia di imposta di registro (art. 29 del DPR n. 131 del 1986), secondo cui per quelle che non importano trasferimento di proprietà o trasferimento o costituzione di diritti reali, l’imposta si applica in relazione agli obblighi di pagamento che ne derivano, senza tenere conto degli obblighi di restituzione, né di quelli estinti per effetto della transazione. Se dalla transazione non derivano obblighi di pagamento l’imposta è dovuta in misura fissa.
Sicché, ai fini della individuazione dell’imposta da applicare assumono rilievo gli obblighi di pagamento derivanti dalla transazione.
La rilevanza degli obblighi di pagamento deve tener conto, tuttavia, anche del principio di alternatività tra IVA e imposta di registro, di modo che qualora sia ravvisabile nella transazione una prestazione di servizi imponibile ai fini Iva, sarà questa imposta a dover essere applicata.
Nel caso in esame, i giudici tributari hanno ritenuto che la somma corrisposta alla conduttrice sia stata volta – anche – a ristorarla della perdita dell’indennità di avviamento, ravvisando in quest’ultima il corrispettivo di una prestazione di servizi, imponibile ai fini IVA.
Secondo, la Corte Suprema, l’indennità di avviamento non fronteggia alcuna prestazione di servizi, proprio perché è un’indennità, chiamata a ristorare una perdita, correlata alla cessazione del contratto di locazione.
In particolare, la Corte ha precisato che l’indennità per la perdita d’avviamento dovuta al conduttore dell’immobile commerciale, nell’ipotesi di cessazione del rapporto di locazione, non sconta l’IVA, in considerazione della duplice funzione, da un lato, di compensare il conduttore della perdita dell’avviamento, conseguente alla indisponibilità dei locali, e, dall’altro, di distribuire equitativamente l’incremento del valore locativo indotto dall’esercizio dell’attività commerciale nei locali dell’impresa a chi ha concorso all’incremento.
L’indennità, allora, non costituisce elemento costitutivo del contratto, nel senso che l’esistenza del rapporto giuridico che unisce le parti non dipende dal versamento di essa. Tali condizioni, secondo la giurisprudenza unionale, rappresentano requisiti necessari affinché una somma qualificata come indennizzo possa ritenersi remunerativa di una prestazione di servizi.


Nel caso in esame, non vi è legame tra prestazioni (la prestazione indennitaria del locatore e l’obbligazione di rilascio dell’immobile del conduttore) scaturente dal sinallagma contrattuale, poiché la prestazione indennitaria sorge in un momento in cui il rapporto contrattuale è già cessato.
Il pagamento dell’indennità non riguarda, quindi, la regolare esecuzione del contratto, ma la fase successiva dell’esecuzione per rilascio in danno del conduttore, integrando una condizione dell’azione esecutiva.
Né l’importo spettante a quel titolo corrisponde al recupero di una parte dei costi associati alla prestazione dei servizi forniti, ossia a una parte del prezzo del servizio che il locatore si è impegnato a fornire al conduttore.
Ne consegue, in considerazione delle finalità dell’indennizzo, l’esclusione dall’imponibilità ai fini dell’Iva e la riconducibilità degli obblighi di pagamento scaturenti dalla transazione nell’alveo dell’imposta di registro.

Genuinità dell’appalto: negli appalti “leggeri” sufficiente una effettiva gestione dei propri dipendenti


In tema di genuinità dell’appalto, non ha più rilievo assoluto la titolarità dei mezzi di produzione da parte dell’appaltatore, quanto piuttosto la presenza di apprezzabili indici di autonomia organizzativa. Nello specifico, negli appalti cd. “pesanti”, che richiedono l’impiego di importanti mezzi o materiali, il requisito dell’autonomia deve essere calibrato, se non sulla titolarità, quanto meno sull’organizzazione di questi mezzi; negli appalti cd. “leggeri”, invece, in cui l’attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente nel lavoro, è sufficiente che in capo all’appaltatore sussista una effettiva gestione dei propri dipendenti (Corte di Cassazione, ordinanza 26 ottobre 2020, n. 23436).


Una Corte di appello territoriale, confermando la pronuncia di primo grado, aveva rigettato il ricorso di un lavoratore volto al riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la Società committente di un appalto, benché formalmente inquadrato alle dipendenze della Società appaltatrice. La Corte di merito, in particolare, aveva confermato l’assunto del Tribunale secondo cui l’appalto dedotto in giudizio non fosse illecito.
Per la cassazione di tale sentenza proposto ricorso il lavoratore, lamentando violazione e falsa applicazione della legge, per aver la Corte trascurato taluni fatti nel negare l’illegittimità dell’appalto.
Per la Suprema Corte, il ricorso non può trovare accoglimento.
Preliminarmente, la sentenza impugnata risulta ancorata a due distinte “ratio decidendi”, autonome una dall’altra e ciascuna, da sola, sufficiente a sorreggerne il dictum: in particolare, da un lato, vi è la conferma del rigetto della domanda attorea, sull’assunto che il rapporto di lavoro dedotto in giudizio si sarebbe risolto per mutuo consenso; dall’altro, vi è l’accertamento di fatto che nega la sussistenza del preteso appalto non genuino.
Orbene, per costante giurisprudenza di legittimità, qualora la sentenza impugnata sia basata su una motivazione strutturata in una pluralità di ordini di ragioni, convergenti o alternative, ma comunque autonome e di per sé idonee a supportare il relativo dictum, la resistenza di una di queste rationes agli appunti mossi con l’impugnazione, comporta comunque che la decisione va tenuta ferma sulla base della ratio non (o mal) censurata (ex multis, Corte di Cassazione, sentenza 26 marzo 2001, n. 4349).
In ogni caso, il motivo inerente la dedotta illiceità dell’appalto non è fondato, in continuità con l’orientamento consolidato di legittimità (da ultimo, Corte di Cassazione, sentenza n. 14371/2020).
Nell’impugnata sentenza, infatti, risulta coerentemente applicato il principio per cui, in tema d’interposizione nelle prestazioni di lavoro, l’utilizzazione da parte dell’appaltatore di capitali, macchine ed attrezzature fornite dall’appaltante dà luogo ad una presunzione di sussistenza della fattispecie del cd. pseudoappalto, vietata solo quando detto conferimento di mezzi sia di rilevanza tale da rendere del tutto marginale ed accessorio l’apporto dell’appaltatore. In ogni caso, la sussistenza o no della modestia di tale apporto deve essere accertata in concreto dal giudice, alla stregua dell’oggetto e del contenuto intrinseco dell’appalto, con la conseguenza che, nonostante la fornitura di macchine ed attrezzature da parte dell’appaltante, l’anzidetta presunzione non è configurabile ove risulti un rilevante apporto dell’appaltatore, mediante il conferimento di capitale (diverso da quello impiegato in retribuzioni ed in genere per sostenere il costo del lavoro), know how, software e beni immateriali, aventi rilievo preminente nell’economia dell’appalto (da ultimo, Corte di Cassazione, sentenza n. 16488/2009).
Peraltro, nell’epoca attuale pervasa dalla automazione della produzione e dalle tecnologie informatiche, non è più richiesto che l’appaltatore sia titolare dei mezzi di produzione, per cui anche se impiega macchine ed attrezzature di proprietà dell’appaltante, è possibile provare la genuinità dell’appalto, purché vi siano apprezzabili indici di autonomia organizzativa. Così, mentre in appalti che richiedono l’impiego di importanti mezzi o materiali, cd. appalti “pesanti”, il requisito dell’autonomia organizzativa deve essere calibrato, se non sulla titolarità, quanto meno sull’organizzazione di questi mezzi; negli appalti cd. “leggeri”, invece, in cui l’attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente nel lavoro, è sufficiente che in capo all’appaltatore sussista una effettiva gestione dei propri dipendenti (da ultimo, Corte di Cassazione, sentenza n. 21413/2019).