Esame di Stato professionisti: unica prova orale a distanza anche per la seconda sessione 2020


A causa del protrarsi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, anche la seconda sessione dell’esame di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni regolamentate dal DPR 328/2001, nonché delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista, esperto contabile e revisore legale si svolgerà in un’unica prova orale con modalità a distanza come era già avvenuto per la prima sessione (CNDCEC – Nota 29 ottobre 2020, n. 125).


Lo scorso 22 ottobre, infatti, il ministro dell’Università e della Ricerca ha firmato il decreto n. 661 del 24 settembre 2020 recante le modalità di svolgimento della seconda sessione degli esami di Stato 2020.
Nel prevedere apposite modalità a distanza per lo svolgimento degli esami, gli atenei garantiscono che la suddetta prova orale verta su tutte le materie previste dalle specifiche normative di riferimento e che sia in grado di accertare l’acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste dalle normative riguardanti ogni singolo profilo professionale.


Fondo di solidarietà per trasporto aereo, sospeso l’obbligo di presentazione del modello “SR85”


Considerato il grave disagio sociale che il settore del trasporto aereo sta attraversando e del sensibile incremento di domande di accesso alle prestazioni del Fondo di solidarietà di settore, pervenute negli ultimi mesi in misura notevolmente superiore all’ordinario, la presentazione del modello “SR85” è sospesa per tutti i lavoratori destinatari di prestazioni a carico del Fondo, riferite all’anno 2020 (Inps, messaggio 27 ottobre 2020, n. 3951)


Come noto, le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla normativa vigente a carico del datore di lavoro, sono valide ai fini dell’assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione che, a qualsiasi fine, sono posti anche a carico dei lavoratori (art. 9, co. 5,  28 giugno 2013, n. 76). Tuttavia, vi sono dei casi, tra cui la rioccupazione all’estero, in cui l’obbligo di comunicazione di nuova attività lavorativa permane in capo al lavoratore, il quale è tenuto, a pena di decadenza, a comunicare la rioccupazione tramite il modello “SR83” (Inps, circolare n. 94/2011).
Peraltro, poiché la sanzione della decadenza, prevista in caso di inosservanza del predetto obbligo di comunicazione, non si era rivelata sufficiente, in taluni casi, per scongiurare il rischio di comportamenti omissivi da parte dei lavoratori, è stato altresì previsto un ulteriore obbligo di dichiarazione (art. 47, D.P.R. n. 445/2000), da rendersi con l’ulteriore modello “SR85” (Inps, messaggio n. 1615/2019) entro il 31 dicembre di ciascun anno, con la quale il lavoratore attesta di non aver svolto attività lavorativa remunerata all’estero ovvero indica i periodi eventualmente svolti a far data dall’inizio della prestazione erogata dall’Inps. Nel caso in cui la predetta autocertificazione non pervenga entro il termine prescritto è prevista la sospensione della prestazione.
Tanto premesso, considerato il grave disagio sociale che il settore del trasporto aereo sta attraversando, si è posta l’esigenza di contemperare l’attuale meccanismo di erogazione delle prestazioni del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, con la sempre più forte e pressante domanda di prestazioni, attraverso una revisione di alcuni adempimenti che possono impedire di fornire una risposta rapida ed efficace alla crisi sociale ed economica generata dalla eccezionalità degli eventi in corso.
Dunque, in considerazione del sensibile incremento di domande di accesso alle prestazioni del Fondo, pervenute negli ultimi mesi in misura notevolmente superiore all’ordinario, la presentazione del modello “SR85” è sospesa per tutti i lavoratori destinatari di prestazioni a carico del Fondo di solidarietà del trasporto aereo e del sistema aeroportuale riferite all’anno 2020.
Permane, invece, in capo al lavoratore l’obbligo di comunicare, a pena di decadenza dal diritto alla prestazione, l’eventuale rioccupazione all’estero, tramite l’utilizzo del modello “SR83”.

Accertamenti bancari: la presunzione legale di reddito investe tutti i contribuenti

La Corte di Cassazione afferma che in tema di imposte sui redditi, l’accertamento di maggior reddito, basato sulla presunzione legale desumibile dalle verifiche dei conti bancari, non è riferibile ai soli titolari di reddito d’impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti (Ordinanza 28 ottobre 2020, n. 23799).

IL CASO

A seguito di accertamenti sui conti correnti bancari riferibili al contribuente, sottoposto anche a procedimento penale per il reato di bancarotta fraudolenta in relazione alla presunta carica di amministratore di fatto di società fallita di cui risultava socio e procuratore, l’Agenzia delle Entrate ha emesso avviso di accertamento contestando maggiori redditi non dichiarati in considerazione delle movimentazioni in entrata e in uscita che non trovavano giustificazione nella attività di funzionario del Ministero dell’Interno, sulla base della presunzione legale di corrispondenza tra redditi e movimenti bancari non giustificati.
I giudici tributari hanno accolto il ricorso e annullato l’avviso di accertamento, per assenza di prova dell’espletamento di attività commerciale, sulla base dei seguenti rilievi:
– essendo impegnato per gran parte della giornata con il lavoro che espletava presso la Questura e non avendo esperienza nella conduzione di una società, il contribuente non poteva essere considerato amministratore di fatto della società;
– le rimesse in «dare e avere» sui conti correnti sottoposti a verifica, secondo consulenza tecnica disposta dal Pubblico Ministero, risultavano riconducibili ad una restituzione parziale del finanziamento richiesto ed ottenuto nell’interesse della società; per cui, trattandosi di società di capitali, il presunto reddito d’impresa non poteva essere imputato soltanto al contribuente.


L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la pronuncia, contestando l’omessa valutazione di una valida giustificazione rispetto ai movimenti bancari emersi dall’indagine, oltre la mancata produzione da parte del contribuente di elementi analitici e documentali al fine di superare la presunzione legale di corrispondenza tra movimenti bancari non giustificati e redditi non dichiarati.

DECISIONE DELLA CASSAZIONE

La Corte di Cassazione ha riformato la decisione dei giudici di merito, accogliendo le motivazioni dell’Amministrazione finanziaria.
In proposito, i giudici della Suprema Corte hanno affermato che, in tema di imposte sui redditi, la presunzione legale della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari (art. 32, co. 1, n. 2, del DPR n. 600 del 1973) non è riferibile ai soli titolari di reddito d’impresa o da lavoro autonomo, ma deve ritenersi esteso alla generalità dei contribuenti, in considerazione del rinvio contenuto nelle norme sull’accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche (art. 38 del DPR n. 600 del 1973).


In particolare, secondo la disposizione normativa:
– i dati e gli elementi attinenti ai rapporti bancari possono essere utilizzati nei confronti di tutti i contribuenti destinatari di accertamenti (persone fisiche, titolari di reddito determinato in base alle scritture contabili, redditi di soggetti diversi dalle persone fisiche, redditi accertati d’ufficio);
– la presunzione legale secondo cui i versamenti e i prelevamenti sono considerati ricavi o compensi può essere utilizzata nei confronti dei soli titolari di reddito d’impresa o di reddito di lavoro autonomo, soggetti all’obbligo di tenuta delle scritture contabili.


Tuttavia, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale (sentenza n. 228 del 2014), che ha dichiarato l’illegittimità della presunzione di maggiori compensi desumibile dai prelevamenti effettuati dai titolari di reddito di lavoro autonomo, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento hanno efficacia presuntiva di maggiore disponibilità reddituale nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l’efficacia dimostrando che “ne hanno tenuto conto ai fini della determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine”.


Nel caso esaminato, osservano i giudici della Suprema Corte, la pretesa fiscale scaturisce da indagini bancarie disposte sui conti correnti intestati al contribuente, che hanno consentito di riscontrare numerose movimentazioni bancarie in entrata ed in uscita, incompatibili con i redditi di lavoro dipendente di cui il contribuente era titolare.
L’Agenzia delle Entrate, fornendo la prova che nell’anno oggetto di accertamento sui conti correnti personalmente intestati al contribuente erano affluite ingenti somme per accreditamenti bancari, ha dimostrato, avvalendosi della presunzione legale (art. 32, co. 1, n. 2, del DPR n. 600 del 1973) la disponibilità, da parte del contribuente, di maggiori redditi tassabili.
In tal caso, incombe sul contribuente l’onere di provare l’esatta provenienza di dette somme e, comunque, che si tratti di disponibilità reddituale esente da imposta.
A tal fine risulta irrilevante, dunque, la circostanza che, alla stregua delle risultanze del procedimento penale, non vi fossero elementi per ritenere che il contribuente avesse svolto il ruolo di amministratore di fatto della società e che avesse svolto attività d’impresa.
Al contrario deve ritenersi rilevante, ai fini del giudizio, verificare se i movimenti bancari siano stati o meno giustificati e, quindi, se da parte del contribuente sia stata o meno superata la presunzione legale di tra movimenti bancari e redditi.

Incumulabilità ed incompatibilità tra le indennità di cui al DL n. 104/2020 e altre prestazioni


Con circolare n. 125/2020, l’Inps fornisce istruzioni amministrative in materia di indennità onnicomprensiva introdotta dal DL n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 126/2020 – in continuità con le misure di cui ai decreti Cura Italia e Rilancio Italia – a favore di alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché di indennità COVID-19 a favore dei lavoratori marittimi. Ci si sofferma di seguito sulle ipotesi di incumulabilità ed incompatibilità tra le indennità di cui al DL in questione e altre prestazioni previdenziali.


Le indennità di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell’articolo 9, DL n. 104/2020 (si veda, Primo Piano Indennità Covid-19: online la domanda onnicomprensiva del 26 ottobre) non sono tra esse cumulabili e non sono altresì cumulabili con l’indennità a favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui all’articolo 44 del decreto Cura Italia.
In analogia a quanto disposto dal DL Rilancio Italia, anche le indennità di cui agli articoli 9 e 10 del decreto-legge n. 104 del 2020 non sono cumulabili con le indennità a favore dei lavoratori domestici, dei lavoratori sportivi e dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.
Analogamente a quanto disposto per tutte le indennità COVID-19 di cui ai decreti Cura Italia e Rilancio Italia, le indennità di cui all’articolo 9 e 10 non sono altresì cumulabili con l’indennità a favore dei pescatori autonomi.
Per i lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, nonché per i lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, l’articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 dispone che, per l’accesso all’indennità onnicomprensiva, gli stessi non devono essere titolari di indennità di disoccupazione NASpI alla data del 15 agosto 2020. Analogamente, per i lavoratori marittimi, l’articolo 10 cit. prevede che, ai fini dell’accesso alla relativa indennità, gli stessi non devono essere titolari di indennità di disoccupazione NASpI alla medesima data del 15 agosto 2020.
Per i lavoratori marittimi, l’articolo 10 prevede altresì che gli stessi – per il riconoscimento dell’indennità COVID-19 di cui trattasi – non devono essere titolari di indennità di malattia riconosciuta ai lavoratori dipendenti, compresa quella specifica della categoria dei lavoratori marittimi, alla data del 15 agosto 2020, di entrata in vigore del predetto decreto.
Si precisa che tutte le indennità in esame sono incompatibili con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata, degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché con la c.d. APE sociale.
Per quanto concerne la compatibilità delle indennità di cui all’articolo 9, commi 1, 2, 4 e 5, nonché di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2020 con il Reddito di cittadinanza – in analogia a quanto previsto per le indennità COVID-19 di cui al DL Rilancio Italia – ai lavoratori beneficiari delle indennità COVID-19, appartenenti a nuclei familiari già percettori del Reddito di cittadinanza, per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell’indennità COVID-19, in luogo del versamento dell’indennità COVID-19 si procede ad integrare il beneficio del Reddito di cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità dovuto per ciascuna mensilità. Le indennità non sono compatibili con un beneficio del Reddito di cittadinanza in godimento pari o superiore a quello dell’indennità.
Tra le incompatibilità previste vi è anche quella con il Reddito di emergenza.
Ai sensi dell’articolo 9, comma 6, del decreto-legge n. 104 del 2020, le indennità di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 del medesimo articolo 9 sono, invece, cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità.
In analogia a quanto previsto per le indennità onnicomprensive di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 104 del 2020 e per le indennità COVID-19 di cui ai decreti Cura Italia e Rilancio Italia, anche l’indennità a favore dei lavoratori marittimi è cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità.
Le indennità onnicomprensive di cui al richiamato articolo 9, commi 2, 4 e 5, del decreto-legge n. 104 del 2020 sono compatibili e cumulabili con l’indennità di disoccupazione NASpI, con l’indennità di disoccupazione DIS-COLL e con l’indennità di disoccupazione agricola.
Infine, in analogia a quanto previsto per la prestazione di disoccupazione NASpI, le indennità di cui al richiamato articolo 9, commi 1, 2, 4 e 5, e di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2020 sono compatibili e cumulabili con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.