Il Fisco dice “No” alla numerazione parziale giornaliera delle fatture


La numerazione esadecimale strutturata sulla progressione della data di emissione delle fatture, volta ad evitare di esporre a clienti e collaboratori informazioni sul numero totale di fatture emesse è inidonea al rispetto della sequenzialità, richiesta dalla direttiva comunitaria, nell’arco temporale mensile o annuale, potendosi verificare il caso che in alcuni giorni non sia emessa alcuna fattura e che, quindi, si verifichi un “salto data” (Agenzia Entrate – risposta 29 ottobre 2020, n. 505).

Per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013, la fattura deve contenere un numero progressivo che la identifichi in modo univoco. Pertanto, non è più necessario che la numerazione sia progressiva per anno solare, ripartendo ogni anno dal numero 1. È sufficiente, invece, che la numerazione progressiva identifichi la fattura in modo univoco ed eviti sovrapposizioni con altre fatture emesse dal medesimo soggetto.


Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che è compatibile con l’identificazione univoca prevista dalla formulazione attuale della norma qualsiasi tipologia di numerazione progressiva che garantisca l’identificazione univoca della fattura, se del caso, anche mediante riferimento alla data della fattura stessa.


Riguardo alla possibilità di inserire all’interno del numero della fattura elettronica, il giorno di emissione seguito da un codice parziale giornaliero in formato esadecimale, l’Agenzia delle Entrate ha avanzato delle criticità per tale numerazione delle fatture, posto che tale data è quella di trasmissione al Sistema di Interscambio (S.d.I.), nota solo dopo la trasmissione medesima e potenzialmente diversa dalla data di effettuazione dell’operazione, che è la data da indicare nell’apposito campo della fattura.


Di fatto, con le istruzioni fornite con la circolare del 2019, secondo cui in considerazione del fatto che per una fattura elettronica veicolata attraverso lo SdI, quest’ultimo ne attesta inequivocabilmente e trasversalmente la data (e l’orario) di avvenuta trasmissione, è possibile assumere che la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica sia sempre e comunque la data di effettuazione dell’operazione.


Ciò significa che, anche se l’operatore decidesse di emettere la fattura elettronica via SdI non entro le ore 24 del giorno dell’operazione bensì in uno dei successivi 12 giorni, la data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell’operazione e i 12 giorni citati potranno essere sfruttati per la trasmissione del file della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.


Ciò premesso, l’ipotizzata numerazione esadecimale strutturata sulla progressione della data di emissione, volta ad evitare di esporre a clienti e collaboratori informazioni sul numero totale di fatture emesse, sebbene sembri, in linea di principio, adeguata a garantire la univocità e la progressività delle fatture, è inidonea al rispetto della sequenzialità, richiesta dalla direttiva comunitaria, nell’arco temporale mensile o annuale, potendosi verificare il caso che in alcuni giorni non sia emessa alcuna fattura e che, quindi, si verifichi un “salto data”.


Accordo 28/10/2020 per il settore degli Autoferrotranvieri

Il giorno 28/10/2020, si è tenuta la “task force” tra ASSTRA, ANAV, AGENS e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FAISA-CISAL e UGL-FNA per la gestione dello stato di emergenza da Covid-19

Le Parti firmatarie del CCNL Mobilità – Trasporto Pubblico Locale, si sono incontrate lo scorso 28 ottobre, nell’ambito della Task force, per esaminare l’evolversi della situazione legata all’emergenza epidemiologica.
In particolare, considerati i recenti interventi normativi e la conseguente proroga dello stato di emergenza causato dalla diffusione del Virus Covid-19 nel territorio nazionale, le Parti, con riferimento a quanto disposto nei precedenti verbali di task force, hanno convenuto:

– di prorogare fino al 31/12/2020 la riduzione del termine di preavviso di cui all’art. 33, punto 3, lett. e) (Congedo Parentale), dell’A.N. 28/11/2015 rispettivamente da 3 a 2 giorni per i servizi extraurbani e da 7 a 3 per i servizi urbani;

– che, fino al 31/12/2020, in caso di assenza dal lavoro derivante da provvedimento restrittivo di quarantena disposto dall’Autorità amministrativa/sanitaria e dalla stessa qualificato come malattia e per la quale non siano invece attivabili gli strumenti di sostegno al reddito, il relativo periodo di assenza non sarà computato ai fini del calcolo del comporto;

– che anche il periodo di ricovero ospedaliero, disposto entro il 31/12/2020, del lavoratore che abbia contratto il virus covid-19 che sia debitamente certificato all’azienda non sarà computato ai fini del calcolo del comporto;

– che per i soli lavoratori che, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell’art. 26 del D.L. n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020 e come successivamente modificato, risultino in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali attestante una condizione di rischio da contagio da Covid-19 derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio verificatosi tra il 17/3/2020 e il 15/10/2020, equiparato al ricovero ospedaliero e sorretto da idonea certificazione medica, non sarà computato ai fini del calcolo del comporto di malattia a condizione che il lavoratore produca all’azienda, per il tramite del medico competente, apposita autocertificazione che confermi le suddette condizioni;

– che sempre con effetto fino al 31/12/2020, vengono prorogate le previsioni relative allo smart working, già convenute con verbale di riunione del 18/5/2020.

Operazioni fittizie: il contratto d’appalto non supera la presunzione

In tema di accertamento di operazioni fittizie, una volta che l’Ufficio abbia rilevato l’oggettiva inesistenza delle operazioni a seguito della dimostrazione che l’emittente è una “cartiera” o una società “fantasma”, non è sufficiente il contratto d’appalto per vincere la presunzione e provare l’effettiva esistenza delle operazioni commerciali relative alle fatture ricevute dal fornitore “inesistente” (Corte di Cassazione – Ordinanza 27 ottobre 2020, n. 23622).

La controversia trae origine dall’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate ha contestato la contabilizzazione di costi per operazioni inesistenti risultanti da fatture provenienti da fornitore risultato, a seguito di verifiche fiscali, una società “fantasma”.
Su ricorso del contribuente, i giudici tributari hanno confermato la pretesa tributaria, ritenendo l’atto di accertamento adeguatemente motivato sulla base di presunzioni gravi, precisi e concordanti, idonee a far ritenere inesistente la ditta fornitrice, e conseguentemente inesistenti le operazioni oggetto delle fatture emesse in favore della società contribuente, tenuto conto altresì della mancanza di adeguata prova contraria di quest’ultima.
La Corte di Cassazione ha confermato la pronuncia dei giudici tributari.

Con riferimento al criterio di ripartizione dell’onere della prova in tema di accertamento di operazioni fittizie, la Corte di Cassazione osserva che è onere dell’Amministrazione finanziaria di fornire la prova dell’oggettiva inesistenza delle operazioni, a fronte del quale il contribuente è tenuto a provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate.
In tema di IVA, una volta assolta da parte dell’Amministrazione finanziaria la prova dell’oggettiva inesistenza delle operazioni, ad esempio mediante la dimostrazione che l’emittente è una “cartiera” o una società “fantasma”, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell’Iva e/o della deduzione dei relativi costi, provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, senza che, tuttavia, tale onere possa ritenersi assolto con l’esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, trattandosi di dati e circostanze facilmente falsificabili, che vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia.
Nel caso in esame, secondo la Corte di Cassazione, i giudici tributari hanno dato adeguato conto delle ragioni poste alla base dell’assolvimento dell’onere della prova da parte dell’Ufficio con l’avviso di accertamento, evidenziando la sussistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti, idonee a far ritenere che la ditta fornitrice fosse una cosiddetta “cartiera”, in quanto:
– nella sede dichiarata non risultava alcuna azienda operativa, neanche in passato;
– la ditta risultava priva di una struttura aziendale e organizzazione amministrativa commerciale in capo alla ditta e di personale dipendente;
– non risultavano mai presentate le dichiarazioni fiscali ai fini Irpef, Irap, Iva e sostituti di imposta, né effettuati i versamenti di imposta a mezzo modello F24, né trasmesso elenco di clienti e fornitori.
Da ciò, la conseguente legittima presunzione di inesistenza delle operazioni relative alle fatture emesse nei confronti della contribuente.
A fronte di tali elementi, precisa la Corte Suprema, risulta congrua la valutazione di merito dei giudici tributari, che hanno ritenuto la presunzione di oggettiva inesistenza delle operazioni non contrastata dalla contribuente con adeguata prova contraria, essendosi limitata a produrre due contratti di subappalto non recanti data certa e che presentavano numerosi elementi di incertezza in ordine all’attività effettivamente svolta, al luogo della sua realizzazione e alle modalità di pagamento del prezzo pattuito.

Assotelecomunicazioni: Accordo sulle Collaborazioni call center “outbound”

Sottoscritta un integrazione all’Accordo collettivo per la disciplina delle collaborazioni nelle attività di vendita di beni e servizi e di recupero crediti realizzati attraverso call center “outbound”, stipulato con riferimento al CCNL TLC

A decorrere dall’1/11/2020, si conferma, oltre che la decorrenza della progressione economica prevista originariamente per il 1/8/2020, che il livello retributivo orario è il minimo tabellare del 2° livello di inquadramento del CCNL TLC tempo per tempo vigente, rapportato alle ore di effettiva prestazione (ivi incluse le sospensioni richieste dall’azienda funzionali allo svolgimento dell’attività di vendita, di recupero credito o di survey, le pause previste dalla legge, le attività preparatorie, il tempo di contatto, il tempo di chiamata e le attività di after cali work).
Viene inoltre prevista una franchigia, relativa alla determinazione della durata delle attività complementari intendendosi per queste le attività preparatorie e le attività di after cali work, pali a 6 minuti da non computarsi ai fini della determinazione del compenso orario per ciascuna ora di effettiva prestazione.
Le Parti si danno atto che tra gli strumenti utilizzabili dai collaboratore nello svolgimento della sua attività si potrà fare ricorso anche strumenti di multicanalità (quali a titolo esemplificativo chat, videoconferenza).
Le parti convengono, altresì, che tra le attività gestibili in modalità outbound rientrano anche: raccolta donazioni per enti benefici; l’acquisizione del consenso da parte del cliente/utente per il trattamento dati a fini commerciali/statistici.
Le modifiche e integrazioni concordate nel presente Accordo saranno riportate nell’Accordo del 31/7/2017 (Testo Unico Outbound).