Rimborso Cadiprof per le vaccinazioni negli Studi Professionali

La Cassa di assistenza sanitaria integrativa per gli Studi Professionali (Cadiprof) provvede al rimborso integrale per vaccinazione antinfluenzale e al 50% per i principali vaccini antivirali e antibatterici.

Cadiprof, in linea con le indicazioni del Ministero della Salute di attivare o rafforzare iniziative di comunicazione con le famiglie e con la popolazione in generale sulla necessità di effettuare le vaccinazioni anche durante questo periodo emergenziale, ha intrapreso una iniziativa per sensibilizzare i lavoratori degli Studi Professionali alle vaccinazioni per tutto il nucleo familiare (iscritto/a, coniuge e figli fino al compimento del 18° anno di età).
La campagna di vaccinazione 2020 diviene particolarmente importante in relazione allo stato pandemico per il Covid-19 che coinvolge pesantemente anche il nostro Paese.
E’ opportuno sapere che nella campagna 2020-2021 la vaccinazione è offerta gratuitamente dal SSN anche nella fascia di età 60-64 anni ed è fortemente raccomandata agli operatori sanitari e sociosanitari, che operano a contatto con i pazienti e gli anziani istituzionalizzati in strutture residenziali o di lungo degenza.
Questa campagna, già iniziata il 12 di ottobre, viene abbinata all’offerta gratuita, sempre da parte dei MMG, della vaccinazione anti-pneumococcica per i soggetti sopra i 65 anni.
Si ricorda l’importanza della vaccinazione antinfluenzale poiché in concomitanza con l’infezione da Covid19 è bene:


– Non sovrapporre le due patologie che potrebbero reciprocamente potenziarsi soprattutto in presenza di altre patologie concomitanti
– Poter eseguire diagnosi differenziali fra le Sindromi I.L.I. (Influence Like Illness) ed il Covid-19 verificando se il soggetto sia stato o meno sottoposto a vaccinazione antinfluenzale.
– Semplificare la diagnosi e la gestione dei casi sospetti, dati i sintomi simili tra COVID-19 e influenza, limitare le complicanze da influenza nei soggetti a rischio e, dunque, ridurre gli accessi al pronto soccorso.
E’ consigliabile agli iscritti sotto i 60 anni, di sottoporsi a vaccinazione antinfluenzale prenotandola presso le farmacie muniti di prescrizione del proprio medico curante.
AI fini del rimborso, sarà sufficiente acquistare il vaccino in farmacia entro il 31/12/2020 e richiederne il rimborso secondo le consuete modalità.
Oltre al rimborso integrale dei costi per la vaccinazione influenzale stagionale, la garanzia Vaccinazioni del Pacchetto Famiglia Cadiprof include tutti i principali vaccini antivirali e antibatterici (HPV, Meningococco, Pneumococco, Epatite, Morbillo, ecc.).
L’importo a disposizione è pari a 250 euro all’anno, di cui 100 euro a favore dell’iscritto e 150 euro per i restanti componenti del nucleo. A eccezione del vaccino antinfluenzale, che viene rimborsato integralmente, il rimborso è pari al 50% della spesa e riguarda la maggior parte dei vaccini il cui costo resta a carico delle famiglie.


EdilCassa Regionale di Basilicata: contributi in vigore dall’1/10/2020



Si riporta la tabella relativa ai contributi da versare alla EdilCassa Basilicata per le province di Matera e Potenza










































































Contributi

MATERA ( in vigore dal 10/2020)

POTENZA ( in vigore dal 10/2020)

Impresa

Lavoratore

Impresa

Lavorator

EDILCASSA 1,95 0,30 1,83 0,420
A.P.E. 3   2,50  
ENTE SCUOLA 0,50   0,40  
COMIT.INFOR. CTP 0,44   0,10  
QUOTA NAZ.LE 0,22 0,22 0,222 0,222
QUOTA PROV.LE 0,94 0,94 0,864 0,864
RLST 0,35   0,25  
FONDO PREPENS. 0,20   0,20  
FONDO INC. OCCUP. 0,10   0,10  
FONDO SANITARIO 0,60   0,60  
TOTALE 8,30 1,46 7,066 1,506
COMPLESSIVO 9.76% 8,572%


 

Proroga CIG, licenziamento e REM nel Decreto Ristori


In materia di cig, disposte ulteriori sei settimane di Cassa integrazione ordinaria, in deroga e di assegno ordinario legate all’emergenza COVID-19, da usufruire tra il 16.11.2019 e il 31.01.2021 da parte delle imprese che hanno esaurito le precedenti settimane di Cassa integrazione e da parte di quelle soggette a chiusura o limitazione delle attività economiche.


Nel dettaglio:
– disposte ulteriori 6 settimane di Cassa integrazione ordinaria, in deroga e di assegno ordinario legate all’emergenza COVID-19, da usufruire tra il 16 novembre 2019 e il 31 gennaio 2021 da parte delle imprese che hanno esaurito le precedenti settimane di Cassa integrazione e da parte di quelle soggette a chiusura o limitazione delle attività economiche. I datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relativi alle sei settimane versano un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019, pari: a) al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti per cento; b) al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.
Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al venti per cento, dai datori di lavoro che hanno avviato l’attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019, e dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dai provvedimenti che dispongono la chiusura o la limitazione delle attività suddette.
Ai fini dell’accesso alle sei settimane, il datore deve presentare all’Inps domanda di concessione, nella quale autocertifica la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato;
– fino al 31 gennaio 2021 resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento (articoli 4, 5 e 24 della L. n. 223/1991) e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto. Fino al 31 gennaio 2021, resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo, e restano altresì sospese le relative procedure;
– viene riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai datori di lavoro (escluso il settore agricolo) che hanno sospeso o ridotto l’attività a causa dell’emergenza COVID, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 maggio 2021;
– Ai nuclei familiari già beneficiari della quota del Reddito di emergenza è riconosciuta la medesima quota anche per il mese di novembre 2020.

DL RISTORI: le indennità previste a sostegno dei lavoratori


Il decreto-legge, approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, interviene con uno stanziamento di 5,4 miliardi di euro in termini di indebitamento netto e 6,2 miliardi in termini di saldo da finanziare, destinati al ristoro delle attività economiche interessate, direttamente o indirettamente, dalle restrizioni disposte a tutela della salute, nonché al sostegno dei lavoratori in esse impiegati. Il dl cd. Ristori interviene, fra l’altro, in materia di indennità, al fine di tutelare i settori produttivi più colpiti dalle misure restrittive.


Ai soggetti beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 9 del DL n. 104, convertito con modificazioni dalla L. n. 126/2020, la medesima indennità pari a 1000 euro è nuovamente erogata una tantum.


Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto incommento e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della disposizione, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro.
La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.


È riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:
a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
b) lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto;
c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
d) incaricati alle vendite a domicilio, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata, alla data di entrata in vigore del decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
I citati soggetti, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
– titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente;
– titolari di pensione.


Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati, è riconosciuta una indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro:
a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; 27 ottobre 2020 ore 16.00;
b) titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
c) assenza di titolarità, al momento dell’entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.


Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1 gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta un’indennità, pari a 1000 euro. L’indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La medesima indennità viene erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1 gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.
Decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto si decade dalla possibilità di richiedere l’indennità di cui all’articolo 9 del decreto-legge15 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.


Riconosciuta, inoltre, un’ulteriore indennità destinata a tutti i lavoratori del settore sportivo che avevano già ricevuto le indennità previste dai decreti “Cura Italia” (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) e “Rilancio” (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34). L’importo è aumentato da 600 a 800 euro.
Per far fronte alle difficoltà delle associazioni e società sportive dilettantistiche viene istituito anche un apposito Fondo le cui risorse verranno assegnate al Dipartimento per lo sport.
Stanziato, infine, complessivamente 1 miliardo per il sostegno nei confronti di alcuni settori colpiti: 400 milioni per agenzie di viaggio e tour operator; 100 milioni per editoria, fiere e congressi; 100 milioni di euro per il sostegno al settore alberghiero e termale; 400 milioni di euro per il sostegno all’export e alle fiere internazionali.