Cancellazione della seconda rata IMU per le attività sospese


Abolizione del versamento della seconda rata dell’IMU, in scadenza entro il 16 dicembre 2020, in considerazione di quanto contenuto nel D.P.C.M. 24 ottobre 2020, che ha disposto la sospensione o la limitazione dell’esercizio di diverse attività, in ragione del perdurare degli effetti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19. (Art. 11, Bozza Decreto “Ristori”)

In considerazione degli effetti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per l’anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella allegata al decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate nei medesimi immobili.
L’abolizione del versamento della seconda rata dell’IMU, in scadenza entro il 16 dicembre 2020, introdotta dalla norma in commento, si aggiunge a quella già stabilita dall’art. 78 del D. L. n. 104 del 2020, in considerazione di quanto contenuto nel D.P.C.M. 24 ottobre 2020, che ha disposto la sospensione o la limitazione dell’esercizio di diverse attività, in ragione del perdurare degli effetti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
A questo proposito si deve sottolineare che le nuove disposizioni non sono dirette a superare quanto già statuito dal citato art. 78 che restano ferme per espressa dizione normativa.
Per cui, le fattispecie già contemplate dall’art. 78, che non prevedono la condizione della corrispondenza tra il proprietario dell’immobile e il gestore dell’attività ivi esercitata, continuano ad applicarsi secondo tale disposizione, indipendentemente dal fatto che le stesse siano ricomprese nella tabella allegata al presente decreto e che la norma preveda in generale la suddetta condizione.
La norma mira a sostenere economicamente gli operatori dei vari settori interessati con l’esenzione di un’imposta il cui versamento graverebbe negativamente sulla liquidità degli stessi, e pertanto – come già previsto per le altre attività beneficiate dall’art. 78 del D. L. n. 104 del 2020 – richiama il rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche.
Inoltre, è previsto, per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall’applicazione del beneficio, l’incremento del Fondo di cui all’art. 177 del D. L. n. 34 del 2020 di 96,4 milioni di euro per l’anno 2020 e conseguentemente si dispone uno slittamento dei termini per l’adozione dei decreti di ristoro di cui al comma 5 del citato art. 78 del D. L. n. 104 del 2020 che possono essere adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


DL Ristori: contributo a fondo perduto per il nuovo lockdown



Il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. “Decreto Ristori”), pubblicato nella G.U. n. 269 del 28 ottobre 2020, agli artt. 1 e 7 ha previsto un contributo a fondo perduto per gli operatori IVA dei settori economici e per le imprese delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura interessati dal nuovo lockdown.


Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici


L’art. 1 del Decreto Ristori ha riconosciuto un contributo a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività prevalente nell’ambito dei settori economici che sono oggetto delle limitazioni previste dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020 al fine di contenere la diffusione dei contagi da Covid-19, esponenzialmente cresciuti nel corso di questi ultimi mesi.


Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.


Il contributo spetta anche in assenza dei predetti requisiti di fatturato ai soggetti riportati che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.


Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 25, D.L. n. 34/2020, conv. con modif. in L. n. 77/2020 (Decreto Rilancio), che non abbiano restituito il predetto ristoro, il nuovo contributo è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo. In tal caso, il contributo è determinato come quota del contributo già erogato ai sensi dell’art. 25 del Decreto Rilancio.


Per i soggetti che invece non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui al cit. art. 25 del Decreto Rilancio, il nuovo contributo è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante la procedura web e il modello approvati con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020. Per tali soggetti il contributo viene determinato come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza e qualora l’ammontare dei ricavi o compensi di tali soggetti sia superiore a 5 milioni di euro, il valore è calcolato applicando una percentuale del 10% alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza.


Le predette quote sono differenziate per settore economico e sono riportate nella tabella seguente insieme ai codici Ateco delle attività ammesse al contributo.


































































































































































Codice Ateco

%

493210 – Trasporto con taxi 100,00%
493220 – Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente 100,00%
493901 – Gestioni di funicolari, ski-lift eseggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano 200,00%
551000 – Alberghi 150,00%
552010 – Villaggi turistici 150,00%
552020 – Ostelli della gioventù 150,00%
552030 – Rifugi di montagna 150,00%
552040 – Colonie marine e montane 150,00%
552051 – Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence 150,00%
552052 – Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 150,00%
553000 – Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 150,00%
559020 – Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero 150,00%
561011 – Ristorazione con somministrazione 200,00%
561012 – Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 200,00%
561030 – Gelaterie e pasticcerie 150,00%
561041 – Gelaterie e pasticcerie ambulanti 150,00%
561042 – Ristorazione ambulante 200,00%
561050 – Ristorazione su treni e navi 200,00%
562100 – Catering per eventi, banqueting 200,00%
563000 – Bar e altri esercizi simili senza cucina 150,00%
591300 – Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 200,00%
591400 – Attività di proiezione cinematografica 200,00%
749094 – Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport 200,00%
773994 – Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi 200,00%
799011 – Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento 200,00%
799019 – Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca 200,00%
799020 – Attività delle guide e degli accompagnatori turistici 200,00%
823000 – Organizzazione di convegni e fiere 200,00%
855209 – Altra formazione culturale 200,00%
900101 – Attività nel campo della recitazione 200,00%
900109 – Altre rappresentazioni artistiche 200,00%
900201 – Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli 200,00%
900209 – Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 200,00%
900309 – Altre creazioni artistiche e letterarie 200,00%
900400 – Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche 200,00%
920009 – Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo) 200,00%
931110 – Gestione di stadi 200,00%
931120 – Gestione di piscine 200,00%
931130 – Gestione di impianti sportivi polivalenti 200,00%
931190 – Gestione di altri impianti sportivi nca 200,00%
931200 – Attività di club sportivi 200,00%
931300 – Gestione di palestre 200,00%
931910 – Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi 200,00%
931999 – Altre attività sportive nca 200,00%
932100 – Parchi di divertimento e parchi tematici 200,00%
932910 – Discoteche, sale da ballo night-club e simili 400,00%
932930 – Sale giochi e biliardi 200,00%
932990 – Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca 200,00%
949920 – Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby 200,00%
949990 – Attività di altre organizzazioni associative nca 200,00%
960410 – Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) 200,00%
960420 – Stabilimenti termali 200,00%
960905 – Organizzazione di feste e cerimonie 200,00%


Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del Decreto Rilancio e che hanno attiviato la partita Iva dal 1° gennaio 2019, l’ammontare del contributo è determinato applicando le percentuali indicate agli importi minimi di 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.


In ogni caso, l’importo del contributo non può essere superiore a euro 150.000,00 e non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.


Contributo a fondo perduto per le imprese delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura


Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020, sono riconosciuti, in via straordinaria e urgente, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l’anno 2020, contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nelle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura.


Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti la platea dei beneficiari e i criteri per usufruire dei benefici.

Estensione del credito d’imposta sugli affitti dal decreto “Ristori”


Ai sensi dell’art. 8, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, il credito d’imposta sugli affitti viene esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre ed allargato alle imprese con ricavi superiori ai 5 milioni di euro che abbiano subito un calo del fatturato del 50%. Il relativo credito è cedibile al proprietario dell’immobile locato.

Per le imprese, la cui attività, a causa dell’evolversi della situazione epidemiologica, è stata sospesa con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.
La disposizione è volta a corrispondere un sostegno alle categorie che potrebbero essere colpite dalle restrizioni imposte a determinate attività commerciali, a seguito delle misure di contenimento adottate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica.
A tal fine, viene riproposta la misura recata dall’art. 28 del DL 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, per i soli soggetti che operano nelle attività economiche interessate dalle restrizioni e senza prevedere alcun requisito di accesso in funzione del volume dei ricavi.
Le condizioni di accesso all’agevolazione sono:
– calo del fatturato di almeno il 50% nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, rispetto ai corrispondenti mesi del 2019;
– nessuna limitazione sul volume dei ricavi per i soggetti che operano nei settori economici interessati dalla misura.
Il credito d’imposta previsto dalla norma spetta nella misura del:
– 60% dei canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo;
– 30% dei canoni per affitto d’azienda.


Nuove procedure FSBA per le imprese artigiane

Il Fondo nazionale FSBA ha pubblicato le nuove procedure per le seconde 18 settimane di cassa integrazione, iniziando così ad adeguare il sistema alle novità introdotte dal Decreto Agosto n. 104/2020 e dalla Circolare INPS n. 115 del 30/9/2020.

Prime 18 settimane: si sono chiuse inderogabilmente per tutti alla data del 12 luglio 2020. Eventuali giorni residui non possono essere cumulati con le settimane successive di cassa integrazione.
Seconde 18 settimane: possono riguardare il periodo dal 13 luglio al 31 dicembre 2020. Per le prime 9 settimane restano valide le domande FSBA già presentate, che vengono tutte prorogate con durata fino al 31 dicembre 2020. Con cadenza mensile FSBA autorizza il periodo rendicontato. Al raggiungimento delle giornate disponibili per le prime 9 settimane (45, 54 o 63 giornate a seconda della distribuzione settimanale dell’orario lavorativo aziendale) SINAWEB riterrà le stesse complessivamente autorizzate e varierà di conseguenza in automatico la data di fine domanda.
Per le domande relative alle seconde 9 settimane seguiranno da parte di FSBA successive indicazioni in linea con le procedure in corso di definizione da parte del Ministero.
Hanno diritto alle seconde 18 settimane di cassa integrazione FSBA tutti i lavoratori (esclusi i lavoranti a domicilio, i quali hanno diritto alla CIG in deroga) che risultavano già assunti alla data del 13/7/2020. Per inserire nuovi dipendenti nelle domande FSBA esistenti occorre scrivere ad ebret@ebret.it dettagliando la propria richiesta.
Le aziende artigiane che avevano presentato per errore domanda di CIG in deroga alla Regione possono fare domanda di FSBA entro e non oltre il 31 ottobre 2020 (la precedente scadenza era fissata nel 30 settembre 2020), accettando l’autodichiarazione proposta da SINAWEB e caricando il documento attestante il rifiuto della Cig da parte di Regione o INPS.
Per le nuove rendicontazioni (escluse quelle dei mesi di luglio, agosto e settembre) viene ripristinato il termine perentorio stabilito dal Regolamento di FSBA: è obbligatorio cioè rendicontare entro il giorno 30 del mese successivo a quello che viene rendicontato. Ad esempio, ottobre 2020 potrà essere rendicontato in SINAWEB soltanto entro e non oltre il 30 novembre 2020.
Oltre tale termine sarà impossibile rendicontare e decadrà la richiesta di cassa integrazione per la mensilità non rendicontata entro i termini previsti.