Il Governo approva il decreto “Ristori”


Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori misure urgenti per la tutela della salute e per il sostegno ai lavoratori e ai settori produttivi, nonché in materia di giustizia e sicurezza connesse all’epidemia da COVID-19. (PCM – comunicato 27 Ottobre 2020, Bozza Decreto Ristori)

Il testo interviene con uno stanziamento di 5,4 miliardi di euro in termini di indebitamento netto e 6,2 miliardi in termini di saldo da finanziare, destinati al ristoro delle attività economiche interessate, direttamente o indirettamente, dalle restrizioni disposte a tutela della salute, nonché al sostegno dei lavoratori in esse impiegati.
Di seguito le principali misure introdotte.


1. Contributi a fondo perduto
Le imprese dei settori oggetto delle nuove restrizioni riceveranno contributi a fondo perduto con la stessa procedura già utilizzata dall’Agenzia delle entrate in relazione ai contributi previsti dal decreto “Rilancio” (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).
La platea dei beneficiari includerà anche le imprese con fatturato maggiore di 5 milioni di euro (con un ristoro pari al 10 per cento del calo del fatturato). Potranno presentare la domanda anche le attività che non hanno usufruito dei precedenti contributi, mentre è prevista l’erogazione automatica sul conto corrente, entro il 15 novembre, per chi aveva già fatto domanda in precedenza.
L’importo del beneficio varierà dal 100 per cento al 400 per cento di quanto previsto in precedenza, in funzione del settore di attività dell’esercizio.

2. Proroga della cassa integrazione
Con un intervento da 1,6 miliardi complessivi, vengono disposte ulteriori 6 settimane di Cassa integrazione ordinaria, in deroga e di assegno ordinario legate all’emergenza COVID-19, da usufruire tra il 16 novembre 2019 e il 31 gennaio 2021 da parte delle imprese che hanno esaurito le precedenti settimane di Cassa integrazione e da parte di quelle soggette a chiusura o limitazione delle attività economiche.
È prevista un’aliquota contributiva addizionale differenziata sulla base della riduzione di fatturato. La Cassa è gratuita per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione di fatturato pari o superiore al 20%, per chi ha avviato l’attività dopo il 1° gennaio 2019 e per le imprese interessate dalle restrizioni.

3. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali
Viene riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai datori di lavoro (con esclusione del settore agricolo) che hanno sospeso o ridotto l’attività a causa dell’emergenza COVID, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 maggio 2021.
L’esonero è determinato in base alla perdita di fatturato ed è pari:
– al 50% dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
– al 100% dei contributi previdenziali per i datori che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%.

4. Credito d’imposta sugli affitti
Il credito d’imposta sugli affitti viene esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre ed allargato alle imprese con ricavi superiori ai 5 milioni di euro che abbiano subito un calo del fatturato del 50%. Il relativo credito è cedibile al proprietario dell’immobile locato.

5. Cancellazione della seconda rata IMU
La seconda rata dell’IMU 2020 relativa agli immobili e alle pertinenze in cui si svolgono le loro attività è cancellata per le categorie interessate dalle restrizioni.

6. Misure per i lavoratori dello spettacolo e del turismo
Sono previste:
-una indennità di 1.000 euro per tutti i lavoratori autonomi e intermittenti dello spettacolo;
-la proroga della cassa integrazione e indennità speciali per il settore del turismo.

7. Fondi di sostegno per alcuni dei settori più colpiti
È stanziato complessivamente 1 miliardo per il sostegno nei confronti di alcuni settori colpiti:
– 400 milioni per agenzie di viaggio e tour operator;
– 100 milioni per editoria, fiere e congressi;
– 100 milioni di euro per il sostegno al settore alberghiero e termale;
– 400 milioni di euro per il sostegno all’export e alle fiere internazionali.

8. Reddito di emergenza
A tutti coloro che ne avevano già diritto e a chi nel mese di settembre ha avuto un valore del reddito familiare inferiore all’importo del beneficio verranno erogate due mensilità del Reddito di emergenza.

9. Indennità da 800 euro per i lavoratori del settore sportivo
È riconosciuta un’ulteriore indennità destinata a tutti i lavoratori del settore sportivo che avevano già ricevuto le indennità previste dai decreti “Cura Italia” (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) e “Rilancio” (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34). L’importo è aumentato da 600 a 800 euro.

10. Sostegno allo sport dilettantistico
Per far fronte alle difficoltà delle associazioni e società sportive dilettantistiche viene istituito un apposito Fondo le cui risorse verranno assegnate al Dipartimento per lo sport.
Il Fondo viene finanziato per 50 milioni di euro per il 2020 per l’adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività, tenendo conto del servizio di interesse generale che queste associazioni svolgono, soprattutto per le comunità locali e i giovani.

11. Contributo a fondo perduto per le filiere di agricoltura e pesca
Viene istituito un fondo da 100 milioni di euro per sostenere le imprese delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura interessate dalle misure restrittive.
Il sostegno viene effettuato attraverso la concessione di contributi a fondo perduto a chi ha avviato l’attività dopo il 1° gennaio 2019 e a chi ha subito un calo del fatturato superiore al 25% nel novembre 2020 rispetto al novembre 2019.

12. Salute e sicurezza
È previsto un insieme di interventi per rafforzare ulteriormente la risposta sanitaria del nostro Paese nei confronti dell’emergenza Coronavirus. Tra questi:
– lo stanziamento dei fondi necessari per la somministrazione di 2 milioni di tamponi rapidi presso i medici di famiglia;
– l’istituzione presso il Ministero della salute del Servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria e le attività di contact tracing.

13. Giustizia
Il decreto prevede anche specifiche misure per il settore giustizia. Tra l’altro, si introducono disposizioni:
– per l’utilizzo di collegamenti da remoto per l’espletamento di specifiche attività legate alle indagini preliminari e, in ambito sia civile che penale, alle udienze;
– per la semplificazione del deposito di atti, documenti e istanze.

DL RISTORI: rinvio scadenza 770/2020

Dopo l’annuncio del Vice Ministro Misiani, intervenuto al Festival del Lavoro del 23 ottobre 2020, la proroga della scadenza del Modello 770/2020 trova posto nel “Decreto Ristori”.

Il termine ordinario per la trasmissione telematica del modello 770 è fissato al 31 ottobre.
Quest’anno, siccome il 31 ottobre cade di sabato, la scadenza per l’invio del Modello 770/2020 relativo ai redditi 2019 è slittata automaticamente al 2 novembre 2020 (primo giorno lavorativo successivo, ai sensi dell’art. 7, co. 1, lett. h) del D.L. n. 70/2011.
Tuttavia, la coincidenza del termine previsto per l’invio del modello 770/2020 con quella per la trasmissione delle domande di CIGO, CIGD, ASO e CISOA (31 ottobre 2020) ha costretto i Consulenti del Lavoro a chiedere una proroga della scadenza di presentazione del modello 770/2020.
Dopo l’annuncio del Vice Ministro Misiani, intervenuto al Festival del Lavoro del 23 ottobre 2020, circa la volontà di accogliere la richiesta di proroga e la necessità di trovare uno strumento normativo adeguato, visti i tempi ridotti, la proroga trova spazio nel “Decreto Ristori” (in fase di pubblicazione).
Secondo il testo (in bozza) del “Decreto Ristori”, la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Modello 770), relativa all’anno di imposta 2019 sarà consentita fino al 10 dicembre 2020, senza l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 7-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Misure per lo svolgimento del processo tributario da remoto

Il “Decreto Ristori” ha stabilito, tra l’altro, le modalità di svolgimento del processo tributario da “remoto” durante il periodo di emergenza da Covid-19, attualmente individuato fino al 31 gennaio 2021, nelle zone dove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione conseguenti al predetto stato di emergenza. Il MEF successivamente ha approvato le regole tecnico-operative per la redazione dei provvedimenti giurisdizionali in formato digitale e per lo svolgimento dell’udienza da remoto.

L’articolo 27 del “Decreto Ristori” (approvato con il Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, pubbl. in G.U. n. 269/2020), stabilisce che fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale da comunicarsi almeno 5 giorni prima della data fissata per un’udienza pubblica o una camera di consiglio.
I decreti possono disporre che le udienze e le camere di consiglio si svolgano anche solo parzialmente da remoto, ove le dotazioni informatiche della giustizia tributaria lo consentano e nei limiti delle risorse tecniche e finanziarie disponibili.
In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica alle parti, di regola, almeno 3 giorni prima della trattazione, l’avviso dell’ora e delle modalità di collegamento.
Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l’identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali.
I verbali redatti in occasione di un collegamento da remoto e i provvedimenti adottati in esito a un collegamento da remoto si intendono assunti presso la sede dell’ufficio giudiziario.

In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno 2 giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione.
I difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti.
Nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a 10 giorni prima dell’udienza per deposito di memorie conclusionali e di 5 giorni prima dell’udienza per memorie di replica.
Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini.
In caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell’ufficio.

I componenti dei collegi giudicanti residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi da quelli in cui si trova la commissione di appartenenza sono esonerati, su richiesta e previa comunicazione al Presidente di sezione interessata, dalla partecipazione alle udienze o camere di consiglio da svolgersi presso la sede della Commissione interessata.

Salvo quanto previsto in precedenza, le modalità di svolgimento delle udienze da remoto sono disciplinate ai sensi dell’articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge dicembre 2018, n. 136.

REGOLE TECNICHE PER LA REDAZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI DIGITALI

Con il Decreto del 6 novembre 2020, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha approvato le regole tecnico-operative per la redazione dei provvedimenti giurisdizionali digitali da parte dei giudici tributari. Il decreto definisce in particolare le regole per:
a) la redazione in formato digitale e il deposito con modalità telematiche dei provvedimenti del giudice;
b) la redazione del processo verbale di udienza in formato digitale da parte del segretario di sezione;
c) la redazione e alla trasmissione telematica degli atti digitali da parte degli ausiliari del giudice;
d) la trasmissione dei fascicoli processuali informatici.
Le regole sono applicabili presso la CTP di Roma e la CTR Lazio a decorrere dal 1° dicembre 2020, mentre per le altre Commissioni tributarie dal 1° giugno 2021, fatta eccezione per la trasmissione telematica degli atti digitali da parte degli ausiliari del giudice che si applica dal 1° dicembre 2020 per tutte le Commissioni Tributarie.

Al giudice è assegnata un’area di lavoro contenente le applicazioni informatiche utili allo svolgimento dell’attività giurisdizionale, cd. “scrivania”. L’accesso alla scrivania è effettuata via web con credenziali personali, che saranno potenziate con un secondo fattore di autenticazione a decorrere dal 1° marzo 2021.
All’interno della scrivania è disponibile un’applicativo denominato “provvedimento giurisdizionale digitale (PGD)”, che realizza l’automazione dell’iter di redazione, approvazione, apposizione della firma elettronica qualificata o firma digitale e deposito in formato PDF/A dei provvedimenti giurisdizionali.
Per accedere alla scrivania, il giudice utilizza una postazione su cui sono adottate adeguate misure di sicurezza, quali la protezione dell’accesso, l’installazione e l’aggiornamento del sistema operativo, di un valido sistema antivirus e di programmi di protezione e di difesa.

I provvedimenti giurisdizionali digitali sono redatti in formato PDF/A, derivante dalla conversione di un documento testuale, senza limiti per le operazioni di selezione e copia parti, sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale, nel rispetto delle disposizioni contenute nel CAD.


Ai fini della redazione del provvedimento giurisdizionale digitale collegiale l’applicativo PGD consente:
a) di trasmettere il documento tra l’estensore e il presidente e la relativa sottoscrizione con firma elettronica qualificata o firma digitale;
b) di disporre l’oscuramento dei dati personali;
c) di trasmettere all’area di lavoro del segretario di sezione i provvedimenti giurisdizionali monocratici o collegiali digitali.

I provvedimenti in formato digitale sono depositati nel fascicolo processuale informatico e quindi pubblicati a cura del segretario di sezione tramite il S.I.Gi.T.. A seguito dell’apposizione della firma elettronica qualificata o firma digitale da parte del segretario, il S.I.Gi.T. attribuisce automaticamente il numero e la data al provvedimento.
Il segretario accede al S.I.Gi.T. con credenziali personali, e redige il processo verbale di udienza utilizzando le specifiche funzionalità. Quindi, produce il processo verbale di udienza in formato PDF/A, lo sottoscrive con firma elettronica qualificata o firma digitale ai fini dell’inserimento nel fascicolo processuale informatico.

La trasmissione degli atti digitali da parte degli ausiliari del giudice e delle amministrazioni pubbliche alle quali sono stati chiesti adempimenti istruttori deve essere effettuata tramite S.I.Gi.T. previa registrazione.
La trasmissione del fascicolo processuale informatico tra le Commissioni tributarie di ogni ordine e grado avviene tramite S.I.Gi.T., con modalità telematiche che consentono l’accesso al fascicolo informatico da parte del personale amministrativo.

REGOLE TECNICO-OPERATIVE PER UDIENZA DA REMOTO TRAMITE SKYPE FOR BUSINESS

Con il Decreto dell’11 novembre 2020, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha approvato le regole tecnico-operative per lo svolgimento delle udienze pubbliche o camerali attraverso collegamenti da remoto, al fine di consentire l’attivazione delle udienze a distanza nell’ambito del processo tributario.
A tal fine è previsto l’utilizzo del programma informatico Skype for Business.
I collegamenti potranno essere effettuati tramite dispositivi che utilizzano esclusivamente infrastrutture e spazi di memoria collocati all’interno del sistema informativo della fiscalità (SIF) del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

La partecipazione all’udienza avviene a distanza mediante un collegamento audiovisivo da remoto con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone collegate e la possibilità di udire quanto viene detto, a garanzia della partecipazione e del contraddittorio.
La decisione del Presidente di svolgere l’udienza a distanza è comunicata alle parti a mezzo PEC.
Prima dell’udienza, l’ufficio di segreteria della Commissione tributaria invia una seconda comunicazione all’indirizzo PEC contenente il link per la partecipazione all’udienza a distanza.
Il link è diverso per ciascuna udienza, strettamente personale e non cedibile a terzi, fatta eccezione per l’eventuale difensore delegato.
In caso di mancato funzionamento del collegamento da remoto, il Presidente sospende l’udienza e, nel caso in cui sia impossibile ripristinare il collegamento, rinvia la stessa disponendo che ne venga data comunicazione alle parti tramite PEC.

Il verbale di udienza, redatto come documento informatico, è sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale dal Presidente o dal giudice monocratico e dal segretario dell’udienza.
Qualora non sia possibile procedere con la sottoscrizione digitale, il segretario procede ad effettuare copia informatica del verbale sottoscritto con firma autografa e ad inserirla nel fascicolo informatico d’ufficio, previa apposizione della propria firma digitale.

Tali procedure per le udienze da remoto, tuttavia, entrano in vigore solo in seguito alla pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale.


CIGS: liquidazione della quota di TFR ed esoneri contributivi


Per le sole società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, destinatarie negli anni 2019 e 2020 di provvedimenti di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell’ articolo 44, DL n. 109/2018 , l’articolo 43-bis del medesimo decreto-legge ha previsto, limitatamente ai lavoratori ammessi all’integrazione salariale, l’esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa e dal versamento del c.d. ticket di licenziamento. I curatori fallimentari o i commissari straordinari devono inoltrare all’INPS – avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line appositamente predisposto sul sito dell’istituto, nella sezione denominata “Portale Agevolazioni” – una domanda di ammissione all’esonero (Messaggio Inps n. 3920/2020).


L’articolo 44 del DL n. 109/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130/2018, ha introdotto, a decorrere dal 29 settembre 2018 e per gli anni 2019 e 2020, la possibilità di ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria per i dipendenti di aziende che abbiano cessato o stiano cessando l’attività produttiva. Con circolare n. 15/2018 il Ministero del Lavoro ha precisato che l’integrazione salariale in questione può essere riconosciuta anche in favore di imprese in procedura concorsuale.
Per le sole società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, destinatarie negli anni 2019 e 2020 di provvedimenti di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi del suddetto articolo 44, l’articolo 43-bis del medesimo decreto-legge ha previsto, limitatamente ai lavoratori ammessi all’integrazione salariale, l’esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa e dal versamento del c.d. ticket di licenziamento.


Articolo 43-bis del D.L. n. 109/2018
Con circolare n. 19/2018, il Ministero del Lavoro ha fornito indicazioni in merito alla modalità di presentazione delle istanze e alla quantificazione del costo. Le aziende che intendano richiedere i predetti esoneri devono fornire la stima del costo già in sede di accordo presso il Ministero del Lavoro, ossia:
– la misura complessiva delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto afferenti alla retribuzione persa nel corso dell’intero periodo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’articolo 44 del D.L. n. 109/2018, distinta in relazione ad ogni anno civile interessato dalla CIGS;
– la misura complessiva del contributo previsto dall’articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012, come modificato dall’articolo 1, comma 137, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. ticket di licenziamento), da calcolare con riferimento all’anno civile in cui ricade la data di cessazione del trattamento straordinario di integrazione salariale autorizzato ai sensi del citato decreto-legge.
L’applicazione degli esoneri deve essere richiesta al predetto Ministero, unitamente alla domanda di autorizzazione del trattamento CIGS, ai sensi dell’articolo 44 del D.L. n. 109/2018 (o in sede di integrazione della stessa domanda) e il relativo decreto di autorizzazione deve indicare, sia l’ammissione alle misure di esonero sia la stima degli oneri, con separata evidenza per ogni anno di competenza, di quelli relativi al TFR e di quelli relativi al ticket di licenziamento.
Le aziende interessate, inoltre, per accedere agli sgravi dovranno presentare specifica istanza di accesso all’Istituto, per la quale si forniscono le indicazioni che seguono.


Liquidazione della quota di TFR maturato durante il periodo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 44 del D.L. n. 109/2018
Il Ministero del Lavoro ha precisato che le disposizioni di cui all’articolo 43-bis del D.L. n. 109/2018 non modificano la destinazione e l’assetto del TFR come determinati dal quadro normativo vigente; pertanto, in relazione alle specifiche caratteristiche dell’azienda e alle scelte operate dal lavoratore, il TFR potrebbe seguire le seguenti destinazioni:
a) versamento ai fondi di previdenza complementare;
b) versamento al Fondo di Tesoreria;
c) accantonamento presso il datore di lavoro.
In relazione ad ognuna delle predette destinazioni, l’INPS effettuerà il versamento ovvero l’accreditamento del TFR maturato in soluzione unica dopo la cessazione dei periodi di CISG autorizzata.


Istruzioni operative per la richiesta di liquidazione delle quote di TFR
Al fine di consentire la liquidazione del TFR ai lavoratori o il trasferimento al fondo pensione scelto dal lavoratore, i curatori fallimentari o i commissari straordinari dovranno presentare istanza di liquidazione utilizzando il servizio “TFR: pagamento diretto Fondo Tesoreria, pagamento diretto quota maturata in CIGS, dichiarazione del responsabile procedura concorsuale Fondi Garanzia”, disponibile sul portale dell’Istituto, scegliendo la prestazione “TFR su CIGS” e indicando il decreto di autorizzazione ai sensi dell’articolo 43-bis del D.L. n. 109/2018.
É possibile effettuare un’unica richiesta di pagamento per tutti i lavoratori dell’azienda. La richiesta può essere anche presentata tramite file in formato “xml” da trasmettere a mezzo di protocollo File Transfer Protocol (FTP).
La domanda potrà essere presentata a partire dal giorno successivo alla scadenza del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale straordinaria.
L’importo richiesto in pagamento non potrà superare l’importo autorizzato a titolo di TFR, per il 2019 e per il 2020, nel decreto.


Esonero dal pagamento del c.d. ticket di licenziamento
Come sopra precisato, in applicazione dell’articolo 43-bis del D.L. n. 109/2018, il decreto di autorizzazione al trattamento CIGS ai sensi dell’articolo 44 del D.L. n. 109/2018 può prevedere anche l’esonero dal pagamento del contributo previsto dall’articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012 (c.d. ticket di licenziamento).
A scioglimento della riserva formulata con la circolare n. 40/2020, si precisa che i curatori fallimentari o i commissari straordinari delle aziende ammesse al suddetto beneficio dovranno inoltrare all’Istituto apposita istanza di autorizzazione all’esonero contributivo, secondo le modalità indicate di seguito.
Le matricole aziendali ammesse al suddetto beneficio mediante il decreto ministeriale di autorizzazione all’integrazione salariale di cui all’articolo 44 del D.L. n. 109/2018 (o tramite successiva integrazione dello stesso), saranno contraddistinte con il CA “0Q”, avente il significato precisato.
La cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori ammessi all’integrazione salariale, e alla quale si applichi l’esonero dal versamento del c.d. ticket di licenziamento, dovrà essere esposta nel flusso Uniemens afferente la matricola attivata a seguito della procedura concorsuale con il codice Tipo cessazione di nuova istituzione “1Z”, avente il significato di “Interruzione del rapporto di lavoro di beneficiario di integrazione salariale ex art. 44 del D.L. n. 109/2018 non soggetta al c.d. ticket di licenziamento”.


Istruzioni operative
Come anticipato, ai fini della fruizione degli esoneri previsti dall’articolo 43-bis del D.L. n. 109/2018, i curatori fallimentari o i commissari straordinari devono inoltrare all’INPS – avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-lineappositamente predisposto dall’Istituto sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale Agevolazioni” (ex sezione “DiResCo”) – una domanda di ammissione all’esonero.
L’INPS, una volta ricevuta la domanda telematica, mediante i propri sistemi informativi centrali verifica se i lavoratori per i quali l’esonero contributivo è richiesto rientrino tra quelli beneficiari delle integrazioni salariali ai sensi dell’articolo 44 del D.L. n. 109/2018 e se l’importo chiesto è congruo rispetto a quanto sopra precisato.