Plusvalenza accertata dalla definizione agevolata dell’acquirente

Con la Sentenza n. 22728 del 2020, la Corte di Cassazione ha affermato l’illegittimità dell’accertamento con il quale il Fisco determina una plusvalenza tassabile non dichiarata, assumendo quale corrispettivo di vendita ai fini IRPEF del venditore, il valore attribuito a seguito di definizione agevolata effettuata dall’acquirente in relazione al procedimento di rettifica dell’imposta di registro avviato nei suoi confronti.

La controversia ha origine dall’avviso di accertamento, con il quale è stata contestata la mancata indicazione nella dichiarazione del redditi della plusvalenza conseguente alla cessione di un immobile, determinata assumendo quale corrispettivo della cessione l’importo della definizione agevolata relativa all’imposta di registro, effettuata dal solo acquirente, senza contraddittorio con il venditore, in relazione al procedimento di rettifica avviato nei soli confronti dell’acquirente.
I giudici tributari hanno ritenuto corretta, nei confronti del venditore, la ripresa a tassazione IRPEF della plusvalenza derivante dalla cessione dell’immobile, effettuata in base al prezzo di mercato risultante dalla definizione operata dall’acquirente ai fini dell’imposta di registro, affermando che spettasse al venditore dimostrare di avere venduto a un prezzo inferiore.
La Corte di Cassazione ha riformato la decisione dei giudici tributari, decidendo nel merito in favore del contribuente.

Il contribuente ha dedotto una violazione delle norme in materia di rettifica delle dichiarazioni reddituali delle persone fisiche, per aver attribuito rilevanza, nella determinazione del corrispettivo di vendita ai fini IRPEF dell’alienante, alla definizione agevolata relativa all’imposta di registro, effettuata dal solo acquirente, senza contraddittorio con l’altra parte del contratto, e comunque riferita al valore di mercato del bene, e non al prezzo effettivamente conseguito, rilevante per l’imposta di registro ma non ai fini IRPEF.
Riguardo agli accertamenti in rettifica delle dichiarazioni reddituali delle persone fisiche, la Corte di Cassazione ha osservato che secondo la normativa (art. 38, co. 3, DPR n. 600 del 1973), l’incompletezza, la falsità e l’inesattezza dei dati indicati nella dichiarazione, …, possono essere desunte dalla dichiarazione stessa, dal confronto con le dichiarazioni relative ad anni precedenti e dai dati e dalle notizie in possesso dell’amministrazione anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti.
Con specifico riferimento all’accertamento di plusvalenze tassabili, inoltre, è stato disposto espressamente (art. 5, co. 3, D.Lgs. n. 147 del 2015) che per le cessioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale.
In altri termini, tale previsione esclude la possibilità per l’Amministrazione di procedere all’accertamento in via induttiva della plusvalenza patrimoniale, realizzata a seguito della cessione di immobili o di aziende, solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro, dovendo l’Ufficio individuare ulteriori indizi, gravi, precisi e concordanti, che supportino tale accertamento. Per di più, detta preclusione deve ritenersi applicabile con effetto retroattivo per tutti i casi non definitivi.
Ciò trova giustificazione, precisa la Corte Suprema, nel fatto che la base imponibile ai fini IRPEF è data – non già dal valore del bene ceduto, come avviene per l’imposta di registro, ma – dalla differenza tra corrispettivo percepito nel periodo d’imposta e prezzo di cessione, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.

Riavvio della contribuzione al Fondo FIS-Pesca da ottobre

Viene riavviata la contribuzione al fondo di assistenza integrativo del servizio sanitario nazionale “FIS-Pesca” bloccata a seguito di emergenza covid-19

il versamento dei contributi al Fondo “FIS-Pesca è ripreso a partire dal 1 Ottobre 202°, in considerazione della graduale ripresa delle attività e dell’auspicato ritorno ad una fase di normalità tale da consentire l’avvio delle prestazioni del Fondo.
Per effetto della sospensione contributiva prevista dal DL “Cura Italia”, a seguito dell’emergenza COVID-19, era stato sospeso il versamento dei contributi da parte delle imprese al Fondo “FIS-Pesca” costituito in attuazione del rinnovo del CCNL per gli addetti imbarcati su natanti esercenti la pesca marittima .
Conseguentemente, erano state sospese tanto la copertura assicurativa, derivante dalla polizza emessa, quanto le richieste di rimborso delle spese sanitarie originariamente previste dal Regolamento a partire dal 1° aprile 2020.
Pertanto, a partire dal 1/10/2020 è quindi possibile usufruire (ove sussistano tutti i requisiti) delle prestazioni  e del rimborso delle spese sanitarie nel caso in cui vengano corrisposti i contributi delle mensilità pregresse (luglio, agosto e settembre); diversamente, sarà possibile avvalersi delle prestazioni a partire dal terzo mese successivo al pagamento dei contributi (1 gennaio 2021) nel caso in cui gli stessi siano riferiti alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2020.


EDILIZIA – CNCE: Comunicazione 27/10/2020 sulle “Rateizzazioni in Cassa Edile”

La CNCE, con comunicazione del 27/10/2020, fornisce importanti precisazioni sulle rateizzazioni di cui all’Accordo 10/9/2020

La CNCE, facendo seguito alle precedenti comunicazioni relative agli Accordi firmati dalle Parti sociali dell’Edilizia il 10/9/2020, in particolare sul testo delle “Rateizzazioni in Cassa Edile”, per alcuni quesiti che le sono stati inviati, ha ritenuto opportuno fornire alcune precisazioni sull’art. 1 punti a) e h) e ultimo paragrafo del testo del 10 settembre 2020:


Art. 1 Debito fino a 5.000 euro impresa attiva
E’ prevista la concessione della rateizzazione dei contributi e degli accantonamenti dell’impresa verso la cassa edile dovuti, purché questi non superino i 5.000 euro, per un periodo massimo di sei mesi, solo allorché vengano rispettati tutti i seguenti criteri e requisiti:
a. l’impresa, che deve vantare una iscrizione in Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente di almeno dodici mesi, può beneficiare della concessione di una nuova rateizzazione purché dopo la conclusione delle prime due rateizzazioni, la successiva venga richiesta, presso la medesima Cassa, dopo almeno 12 mesi dalla conclusione dell’ultima e, comunque, nello stesso intervallo temporale, deve aver concluso positivamente eventuali rateizzazioni presso altre Casse; a tal fine potrà essere richiesta la verifica in BNI.

h. l’impresa non risulti già morosa presso la Cassa Edile/Edilcassa per periodi precedenti per cui sia stata già attivata la procedura esecutiva;
…”


Con particolare riferimento al punto a) e in particolare agli intervalli intercorrenti tra una rateizzazione e l’altra (almeno 12 mesi dopo le prime due rateizzazioni), la CNCE precisa che, secondo la ratio della norma, animata dallo spirito delle parti sociali di partire, con la decorrenza del nuovo accordo, con regole nuove, la norma in questione ha validità per tutte le imprese, comprese quelle che abbiano già concluso, alla data del 10/9/2020, positivamente altre rateizzazioni presso la stessa Cassa. Si terrà conto, invece, ai fini dell’applicazione di tale norma della eventuale rateizzazione in corso a quella data.
Con riferimento, poi, al punto h), la preclusione ivi indicata deve intendersi riferita ai soli casi in cui la Cassa abbia già avviato la procedura esecutiva munita dell’apposito titolo esecutivo.
 

Iva: non imponibilità dei servizi portuali


L’Agenzia delle Entrate, con la risposta del 27 ottobre 2020, n. 501 ha fornito chiarimenti sulla non imponibilità Iva dei servizi nei porti.

Il Decreto IVA riconosce la non imponibilità IVA ai servizi prestati nei porti alla duplice condizione che le operazioni siano svolte nell’ambito portuale e che riflettano direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti, ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto.


Deve trattarsi, in sostanza, da un lato di servizi tecnici atti a garantire la funzionalità degli impianti e dall’altro lato, di servizi indispensabili per il rapido spostamento delle merci o dei mezzi di trasporto.


Sulla questione il legislatore ha chiarito che: «Tra i servizi prestati nei porti, …riflettenti direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto si intendono compresi anche quelli di rifacimento, completamento, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riqualificazione degli impianti già esistenti, pur se tali opere vengono dislocate, all’interno dei predetti luoghi, in sede diversa dalla precedente.


Posto che il caso di specie verte sui servizi atti a garantire la funzionalità degli impianti portuali, si ricorda che la realizzazione in porti già esistenti di opere previste nel piano regolatore portuale e nelle relative varianti ovvero qualificate come adeguamenti tecnico-funzionali sono da intendersi quali attività di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli stessi.


Questa disposizione ha precisato ulteriormente il regime di non imponibilità IVA anche alle prestazioni relative a opere realizzate ex novo nelle preesistenti aree portuali e relative adiacenze, a condizione che siano previste nel piano regolatore portuale e nelle eventuali varianti e che siano qualificate come opere di adeguamento tecnico-funzionale della struttura portuale.


Il delineato quadro normativo e di prassi ha, dunque, circoscritto il regime di non imponibilità IVA ai soli servizi prestati nei porti, intesi come complessi interventi strutturali da realizzare su impianti già esistenti e aventi come fine immediato, il loro funzionamento e manutenzione oppure il loro ammodernamento, ampliamento e riqualificazione.