
Con l’Ordinanza n. 22046 del 13 ottobre 2020, la Corte di Cassazione conferma l’applicazione dell’IVA alle somme corrisposte dagli utenti alla società privata affidataria, per fruire del servizio pubblico di parcheggio, concesso in gestione dal Comune alla stessa società sulla base di un contratto di servizio
IL CASO
L’Agenzia delle Entrate ha emesso la cartella di pagamento con la quale ha contestato alla società contribuente, tra l’altro, il mancato versamento dell’IVA sui corrispettivi incassati dagli utenti per la fruizione del parcheggio pubblico, in forza della concessione comunale per la gestione e custodia dello stesso formalizzata mediante contratto di servizio.
I giudici tributari hanno ritenuto escluse dall’Iva le operazioni svolte dalla società, in quanto la stessa esercitava un’attività implicante l’uso di poteri propri della pubblica amministrazione e, pertanto, doveva essere esclusa la soggettività passiva in materia Iva.
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione ed ha eccepito l’errata applicazione dell’esenzione Iva, in considerazione della natura privata della società di gestione, la quale pur operando in regime di concessione svolgeva un’attività di impresa, non assimilabile ad una attività svolta quale pubblica autorità.
DECISIONE DELLA CASSAZIONE
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, riformando la decisione dei giudici tributari.
Preliminarmente, i giudici della Suprema Corte hanno osservato che la società, organizzata in forma di cooperativa a r.l. per la gestione di parcheggi in concessione comunale, operasse non già come longa manus dell’amministrazione municipale, ma in forza di un rapporto contrattuale, sia esso qualificabile come concessione ovvero come contratto di servizio, in virtù del quale:
– da un lato, versa al Comune un corrispettivo per la dazione delle aree da destinare a pubblico parcheggio;
– dall’altro, incassa dagli utenti un corrispettivo per la fruizione del servizio di parcheggio.
Con riferimento al primo corrispettivo, la Corte di Giustizia UE ha escluso l’applicazione dell’IVA per la natura pubblica della prestazione fornita dal soggetto cedente quale ente territoriale. Secondo la Suprema Corte, la medesima esclusione non può essere riconosciuta al secondo corrispettivo.
Ciò in quanto, con l’acquisto della personalità giuridica, la cooperativa ha assunto la qualità di soggetto passivo IVA, e quindi le operazioni da essa compiute hanno natura imponibile a prescindere dal fatto che esse siano rese per concessione o contratto dall’ente territoriale e si riferiscano al servizio di parcheggio a pagamento che può rientrare nei compiti dell’ente medesimo.
La Corte di Cassazione ha affermato che in tema d’IVA, sono soggetti passivi tutti gli operatori economici privati, anche se esercitano l’attività di un ente pubblico per concessione, contratto di servizio o delega, beneficiando dell’esenzione, ove non sia accertato un effetto distorsivo della concorrenza attuale o potenziale, solo lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico che operano quali pubbliche autorità.