Permessi sindacali nel contributo lockdown


Il contributo economico riconosciuto ai dipendenti per il servizio svolto in presenza nello scorso marzo può essere determinato considerando anche le giornate in cui il lavoratore, nello stesso mese, ha prestato la propria attività sindacale in ufficio (Agenzia Entrate – risposta 03 novembre 2020, n. 519/2020).

Il decreto Cura Italia riconosce ai titolari di redditi di lavoro dipendente con un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro, un premio per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.


Obiettivo della disposizione è quella di dare ristoro ai dipendenti che nel corso del mese di marzo 2020 hanno continuato a svolgere l’attività lavorativa nel luogo di lavoro, ovvero in trasferta presso clienti o in missioni o presso sedi secondarie dell’impresa.


Pertanto, non possono essere destinatari del contributo i dipendenti che nel medesimo periodo individuato dal legislatore hanno prestato la loro attività lavorativa non “in presenza”, adottando, quale misura di prevenzione all’epidemia in atto, la modalità del telelavoro o del lavoro agile (c.d. “smart working”).


Riguardo al caso di specie, i periodi di distacco per motivi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell’amministrazione, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. I predetti periodi sono retribuiti con esclusione dei compensi e delle indennità per il lavoro straordinario e di quelli collegati all’effettivo svolgimento delle prestazioni; analoga disposizione è prevista in tema di permessi sindacali in quanto equiparati al servizio prestato nell’amministrazione e sono retribuiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all’effettivo svolgimento delle prestazioni.


In base alle suddette disposizioni che non prevedono l’interruzione del rapporto di lavoro in caso di svolgimento dell’attività sindacale, quest’ultima configuri una diversa modalità di svolgimento della prestazione lavorativa che, in quanto tale, non costituisce circostanza ostativa al riconoscimento del contributo lockdown.