
C’è tempo fino al 16 settembre per fornire chiarimenti al fine di ottenere la rideterminazione delle somme dovute, a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni, riferite ad atti per i quali il termine sia scaduto nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 25/E del 2020.
In base alle norme che disciplinano le attività di controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni dei redditi ed IVA, il contribuente, in seguito al ricevimento della comunicazione degli esiti del controllo (ovvero della cartella di pagamento), ha 30 giorni di tempo per fornire chiarimenti e segnalare eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente, al fine di ottenere la rideterminazione delle somme dovute. Tale termine coincide, ordinariamente, con quello entro cui deve essere eseguito il pagamento dell’intero importo dovuto o della prima rata, beneficiando della riduzione delle sanzioni.
In considerazione dell’emergenza da Covid-19, l’articolo 144 del cd. “Decreto Rilancio” ha previsto la remissione in termini e la proroga dei termini per il versamento, anche rateale, delle somme dovute a seguito delle attività di controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni dei redditi ed IVA, nonché delle somme dovute a seguito della liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata, la cui scadenza sia compresa nel periodo tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020 (periodo di sospensione).
In tal caso, i versamenti interessati possono essere eseguiti entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi.
In alternativa al pagamento in unica soluzione, è possibile effettuare i versamenti delle somme dovute in quattro rate mensili di pari importo, da pagare entro le seguenti scadenze: 16 settembre, 16 ottobre, 16 novembre, 16 dicembre 2020. In ogni caso non si procede al rimborso di quanto già versato.
In proposito è stato chiesto all’Agenzia delle Entrate se la proroga disposta dall’articolo 144 del “Decreto Rilancio” riguardi esclusivamente i termini di versamento delle somme dovute oppure si estenda anche al termine entro cui il contribuente può fornire chiarimenti e chiedere la rideterminazione degli esiti.
Nell’ambito della Circolare n. 25/E del 2020 (punto 3.5), l’Agenzia ha precisato che, sebbene la suddetta norma non contenga alcun riferimento esplicito al termine entro cui il contribuente può fornire chiarimenti, la stretta correlazione tra i due termini (quello per il versamento e quello per i chiarimenti), deve far ritenere che la proroga al 16 settembre 2020 possa intendersi estesa anche al termine per fornire chiarimenti.
Pertanto, con riferimento alle comunicazioni per le quali il termine di versamento in unica soluzione o della prima rata sarebbe scaduto ordinariamente nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, anche il termine per fornire chiarimenti e chiedere la rideterminazione degli esiti – mantenendo il beneficio della riduzione delle sanzioni sulle residue somme dovute – può considerarsi prorogato al 16 settembre 2020.
Con riferimento, invece, all’ipotesi di pagamenti rateali delle somme dovute in base agli esiti del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni dei redditi ed IVA, è stato chiesto all’Agenzia delle Entrate se la proroga di una rata scaduta nel periodo di sospensione (8 marzo – 31 maggio 2020) influenzi anche le rate successive, oppure le stesse mantengano le originarie scadenze. Al riguardo, l’Agenzia ha osservato che secondo le regole che disciplinano la rateazione, l’importo dovuto è suddiviso in rate trimestrali che scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo alla scadenza della prima rata. Nella predisposizione dei piani di rateazione, dunque, la scadenza delle rate successive è determinata in base alla scadenza della prima rata.
Ne consegue, secondo l’Agenzia delle Entrate, che nel caso in cui il termine di versamento della prima rata ricada nel periodo di sospensione, la proroga produce un effetto traslativo anche sulle scadenze delle rate successive. Tutto il piano di rateazione, perciò, sarà costruito sulla scadenza (prorogata) della prima rata.
Diversamente, se nel periodo di sospensione ricade il termine di versamento di una rata diversa dalla prima, la proroga interesserà solo tale rata, senza influenzare le rate successive, che mantengono la loro scadenza originaria.