Precisazioni sul credito d’imposta locazione di immobili ad uso non abitativo


Forniti chiarimenti sul credito d’imposta locazione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, ai sensi degli artt. 65 del decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18 e 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Agenzia delle Entrate – Risposta 02 novembre 2020, n. 509).

Ciò premesso, l’Agenzia rileva che nel caso di specie l’istante, titolare di una ditta individuale, ha stipulato un contratto di locazione ad uso commerciale, tuttavia non ha mai iniziato l’attività a causa della pandemia e, di conseguenza non ha emesso alcuna fattura nei mesi di marzo, aprile e maggio.
Ritiene che l’istante rientra tra i soggetti di cui all’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 28 del decreto Rilancio, quindi, tra coloro che «hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019» e che, di conseguenza, in linea di principio, possono fruire del credito d’imposta di cui all’articolo 28 del decreto Rilancio anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente del medesimo comma 5 (i.e. riduzione del fatturato); tuttavia, nel caso di specie, non risulta integrato l’ulteriore requisito riguardante la destinazione all’uso “commerciale” dell’immobile locato.
Pertanto, la fruizione del credito – nel rispetto della ratio legis della disposizione agevolativa – è rinviata al momento successivo a quello in cui si realizzerà lo svolgimento effettivo dell’attività dichiarata, momento in cui sarà dimostrabile la specifica destinazione dell’immobile, anche se posteriore a giugno 2020. Tuttavia, in ogni caso, l’istante maturerà il diritto al credito in relazione alle quote riferibili ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno (fermo restando il rispetto tutti gli altri requisiti previsti dalla disposizione in commento).
Da ultimo, si segnala che, ai sensi dell’articolo 28, comma 8 del d.l. 34 del 2020 il credito d’imposta previsto dal decreto crescita per il mese di marzo non è cumulabile con quello previsto dall’articolo 65 del decreto-legge n.18 del 2020.