Premio alla nascita: domanda in caso di gravidanze plurime e di affidamento o adozioni plurimi


Con messaggio n. 4252/2020, l’Inps fornisce chiarimenti sulle modalità di presentazione della domanda di “premio alla nascita” nei casi di gravidanze plurime e di affidamento o adozioni plurimi.


Il “premio alla nascita” – come si ricorderà – è un beneficio economico di 800 euro riconosciuto, su domanda, alla futura madre al compimento del settimo mese di gravidanza ovvero alla nascita o al momento dell’affidamento o dell’adozione di minorenne (art. 1, co. 353, L. 11 dicembre 2016, n. 232).
Con le circolari n. 39/2017 e n. 61/2017, l’Istituto ha fornito indicazioni sulla prestazione, specificando che può essere concessa in un’unica soluzione in occasione dei seguenti eventi:
– compimento del settimo mese di gravidanza (ovvero dall’inizio dell’ottavo mese);
– nascita avvenuta (anche se antecedente all’inizio dell’ottavo mese di gravidanza);
– adozione di minorenne, nazionale o internazionale, e nei casi di affidamento preadottivo, nazionale o internazionale.
Il premio viene riconosciuto anche quando, maturato il requisito del settimo mese di gestazione, si verifichi un’interruzione della gravidanza.
Si evidenzia che, se è già stata presentata la domanda in relazione alla gravidanza, non si può presentare un’ulteriore domanda in relazione alla nascita dello stesso figlio. Analogamente, se viene richiesto il premio per l’affidamento preadottivo non può poi essere richiesto il premio in occasione della successiva adozione dello stesso minorenne.


Gravidanza plurima


Nel caso di gravidanza plurima, per ottenere la liquidazione del premio per ciascun figlio, la richiedente può presentare domanda:
– al compimento del settimo mese, selezionando l’evento: “Compimento del 7° mese di gravidanza (ovvero dall’inizio dell’8° mese di gravidanza)”. In esito al parto gemellare, la richiedente dovrà poi presentare un’altra domanda con le informazioni relative a tutti i gemelli;
– a parto avvenuto, selezionando l’evento: “Nascita avvenuta (anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza)” e indicando direttamente il codice fiscale di tutti i gemelli.
Nel primo caso, se la domanda volta a richiedere il premio per la gravidanza viene accolta, può essere liquidata una sola quota di 800 euro. Le altre quote da 800 euro potranno essere erogate, per ciascun figlio, a seguito della seconda domanda che l’interessata dovrà presentare a parto avvenuto, indicando il codice fiscale di tutti i gemelli.
Nel secondo caso, se la domanda volta a richiedere il premio per la nascita viene accolta, possono essere corrisposte tante quote da 800 euro quanti sono i gemelli i cui codici fiscali sono indicati nella domanda.


Affidamento o adozione plurimi
In caso di affidamento o adozione plurimi, anche gemellari, spettano, in presenza dei requisiti, tante quote da 800 euro quanti sono i minorenni adottati o affidati.
In base alla situazione che ricorre, è possibile selezionare l’evento “Adozione nazionale”, “Adozione internazionale”, “Affidamento preadottivo nazionale” o “Affidamento preadottivo internazionale”, inserendo in un’unica domanda le informazioni di tutti i minorenni adottati o affidati oppure, a scelta della richiedente, presentando una domanda per ogni minorenne adottato o affidato.