Prestazioni pensionistiche integrative ai fini Irpef


09 SETT 2020 Trattamento fiscale ai fini IRPEF delle prestazioni pensionistiche integrative in forma periodica riferite a fondi interni di previdenza istituiti presso gli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 09 settembre 2020, n. 51/E)

Alle prestazioni integrative erogate in forma di rendita periodica nei confronti degli ex dipendenti dell’Ente trova applicazione la disciplina prevista in ragione del periodo di maturazione dei relativi montanti e, cioè, quella applicabile fino al 31 dicembre 2000.
Nell’interpello l’Ente istante, nella propria qualità di sostituto d’imposta, ha chiesto chiarimenti in merito al trattamento fiscale da riservare alle prestazioni pensionistiche integrative riferibili al Fondo interno di previdenza istituito presso il medesimo Ente, che ha trovato applicazione nei confronti dei dipendenti di quest’ultimo assunti dopo l’8 marzo 1956 e fino al 3 aprile 1975, data di entrata in vigore della legge di riforma del comparto del parastato, legge 20 marzo 1975, n. 70.
Detto Fondo, regolamentato dal decreto ministeriale 30 maggio 1969, è stato soppresso a decorrere dal 1° ottobre 1999, con cessazione di ogni forma di contribuzione.
Per il Fisco, le prestazioni pensionistiche erogate in forma di trattamento periodico dalle forme di previdenza complementare sono imponibili, ai fini dell’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF), in misura corrispondente all’87,50 per cento del loro ammontare.
Le prestazioni riferibili a montanti maturati entro il 31 dicembre 2000, erogate dalle forme pensionistiche integrative costituite presso gli enti di cui alla legge n. 70 del 1975, fra i quali è ricompreso anche l’Istante, possono fruire del regime di tassazione sulla base imponibile ridotta.
L’Istante, adeguandosi alle seguenti istruzioni, ha assoggettato a IRPEF l’87,50 per cento dell’ammontare dei trattamenti pensionistici integrativi, riconducibili ai montanti maturati entro il 31 dicembre 2000, sebbene la cessazione del rapporto di lavoro sia intervenuta successivamente a tale data.
A seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 1, comma 156, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), molti ex dipendenti dell’Ente, titolari dei trattamenti pensionistici integrativi in argomento, hanno richiesto l’applicazione sui predetti trattamenti dell’aliquota del 15 per cento di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n 252 – degradabile fino al 9 per cento in funzione dell’anzianità di iscrizione al fondo – in luogo della tassazione progressiva per scaglioni di reddito applicata dall’Istante sulla base imponibile ridotta all’87,50 per cento.
Il predetto articolo 1, comma 156, della legge di bilancio 2018 ha previsto, in buona sostanza, che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, la disciplina fiscale di premi, contributi e prestazioni di previdenza complementare di cui al citato d.lgs. n. 252 del 2005 è estesa anche ai dipendenti pubblici, precedentemente esclusi ai sensi dell’articolo 23, comma 6, del medesimo d.lgs. n. 252 del 2005.
L’Istante ritiene corretto continuare ad applicare le ritenute ordinarie sulla base imponibile dell’87,50 per cento delle prestazioni pensionistiche integrative, in quanto il citato articolo 1, comma 156, della legge di bilancio 2018 riconosce l’applicabilità del regime fiscale di cui al d.lgs. n. 252 del 2005, a decorrere dal 1° gennaio 2018, in favore dei dipendenti pubblici che, alla data di entrata in vigore della medesima legge di bilancio, risultino iscritti a forme pensionistiche complementari.
Nella fattispecie rappresentata, risultando il fondo in questione soppresso al 1° ottobre 1999, con contestuale cessazione di ogni forma di contribuzione, non ricorre la predetta condizione, motivo per cui alle prestazioni pensionistiche integrative erogate dal fondo medesimo continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni, come, peraltro, espressamente previsto dal comma 156 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2018.
Il Fisco, a riguardo, ritiene corretta la soluzione interpretativa proposta dall’Istante medesimo.