Professionisti: il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini IRAP


Va sempre valutato il requisito dell’autonoma organizzazione anche per il medico iscritto al Servizio sanitario nazionale (Corte di Cassazione – Ordinanza 04 novembre 2020, n. 24516)

In tema di IRAP il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo ì”id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni meramente esecutive”. Il giudice di rinvio dovrà quindi accertare, perché possa escludersi la sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione come presupposto impositivo dell’IRAP, la relativa prova incombendo al contribuente, che l’unità dipendente svolga mansioni esecutive, nonché, in relazione alla questione dei due studi, che l’accertamento della finalità cui essi rispondono va compiuta in concreto, tenendo conto comunque che il fatto che il medico operi presso due (o più) studi professionali non è circostanza che di per sé possa dar luogo ad autonoma organizzazione, ove tali studi costituiscano semplicemente i luoghi ove il medico riceve i suoi pazienti e quindi soltanto uno strumento per il migliore (e più comodo per il pubblico) esercizio dell’attività professionale autonoma.