
Forniti chiarimenti sul Prolungamento iscrizione start-up innovativa ai sensi dell’art. 38, comma 5, del DL 34/2020 (Ministero dello Sviluppo Economico – Parere 10 novembre 2020, n. 257267).
La società SRL, a seguito della cancellazione dalla sezione speciale start-up con determina del Conservatore per mancata attestazione del mantenimento dei requisiti, ha presentato nuovamente domanda d’iscrizione in sezione speciale start-up, ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 D.L. 34/2020, al fine di continuare a beneficiare del prolungamento di altri 12 mesi del termine di permanenza in sezione speciale, previsto dalla norma sopracitata.
Tanto premesso, viene chiesto al MISE:
1) se vi siano i presupposti perché la società possa essere iscritta nuovamente in sezione speciale, ovvero se tale beneficio debba intendersi definitivamente caducato con la cancellazione dalla sezione avvenuta in data 14/10/2020;
2) in caso di risposta affermativa, quale sia il dies a quo da prendere in considerazione ai fine del computo del restante periodo di permanenza di 12 mesi in sezione speciale.
Ai sensi dell’art. 38, co. 5, D.L. n. 34/2020, il termine di permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese delle start-up innovative di cui all’articolo 25 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, è prorogato di 12 mesi. Eventuali termini previsti a pena di decadenza dall’accesso a incentivi pubblici e per la revoca dei medesimi sono prorogati di 12 mesi. La proroga della permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese non rileva ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legislazione vigente.
Il Ministero dello Sviluppo Economico sottolinea che la disposizione richiamata in oggetto ha, a causa della sua estrema sinteticità, determinato notevoli incertezze interpretative, oggetto di approfondimento nella circolare n. 3724/C del 19/06/2020.
Ivi era, tra l’altro, indicato che “le startup iscritte alla sezione speciale del registro alla data del 19 maggio u.s. rientrino nel regime di dilatazione del termine a settantadue mesi”.
La società in questione, cancellata d’ufficio dalla sezione speciale, sembra fare appello a tale indicazione per supportare il proprio diritto alla re-iscrizione nella sezione speciale in parola, in presenza, ovviamente, dei requisiti di legge.
Per il MISE, la re-iscrizione richiesta da tale società costituirebbe, a tutti gli effetti, una nuova iscrizione e non un prolungamento di quella precedente.
A tale situazione non potrebbe, pertanto, applicarsi la citata indicazione contenuta nella circolare n. 3724/C.
Tale interpretazione appare improntata, tra l’altro, ad un principio di par condicio rispetto ad un’impresa che oggi chiedesse, per la prima volta, l’iscrizione nella sezione speciale delle start-up innovative; alla quale in alcun modo potrebbe applicarsi la disposizione agevolativa di cui all’art. 38, comma 5, del DL 34/2020.
Pertanto, a seguito della cancellazione d’ufficio, la società in questione ha esaurito il periodo di permanenza nella sezione speciale alla stessa riferibile.