Protocollo aggiuntivo per i Rider del CCNL trasporto merci

Sottoscritto un Protocollo del CCNL Logistica, Trasporto Merci, Spedizione per i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore

In risposta all’accordo firmato lo scorso settembre, tra ASSODELIVERY e UGL RIDER, le parti firmatarie del CCNL Trasporto merci ribadiscono che le tutele relative alla disciplina della prestazione lavorativa e del relativo trattamento economico già definite nel Protocollo al CCNL Logistica, Trasporto Merci, Spedizioni, si applicano ai lavoratori che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore.
Pertanto, le parti convengono che il CCNL Logistica, Trasporto Merci, Spedizioni, essendo stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, definisce i criteri di determinazione del compenso complessivo dei suddetti lavoratori. Resta fermo il principio che i suddetti lavoratori non potranno essere retribuiti in base alle consegne effettuate e ai medesimi lavoratori deve essere garantito il compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti.
A tale lavoratori vengono garantite le indennità integrative del compenso mensile, giornaliero od orario per il lavoro svolto di notte, durante le festività o in condizioni meteorologiche sfavorevoli previste dal CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione e dalla contrattazione di secondo livello.


I contratti individuali di lavoro debbono essere redatti per iscritto, anche ai fini della prova, e i lavoratori devono ricevere ogni informazione utile per la tutela dei loro interessi, dei loro diritti e della loro sicurezza. In caso di violazione, oltre alle sanzioni stabilite dalla legge, il lavoratore avrà diritto a una speciale indennità risarcitoria pari ai compensi percepiti nell’ultimo anno determinata equitativamente con riguardo alla gravità e alla durata delle violazioni e ai comportamento delle parti. Si applica, inoltre, la disciplina a tutela della libertà e dignità del lavoratore di cui alla I. 300/1970 e la disciplina antidiscriminatoria che la legge predispone per i lavoratori subordinati, le tutele relative alla bilateralità e all’assistenza sanitaria integrativa.


Vista la peculiarità delle figure in oggetto, le caratteristiche delle attività svolte fortemente interconnesse con le singole articolazioni urbane per arrivare ad una organizzazione del lavoro coerente rispetto alle esigenze aziendali e comprensiva delle condizioni dei lavoratori e delle specifiche situazioni territoriali, le parti stipulanti e competenti territorialmente, su richiesta di una di esse, si incontreranno per definire accordi, in sede aziendale o territoriale. In tali accordi potranno trovare definizione, tra l’altro: la predisposizione di percorsi di formazione che le parti ritenessero utili e necessari anche in relazione all’utilizzo di sistemi digitali, il riconoscimento del buono pasto giornaliero, la definizione di un premio di risultato, gli aspetti relativi alla privacy in relazione all’utilizzo di strumenti telematici che rilevano la posizione del lavoratore e che non possono in alcun modo essere utilizzati ai fini disciplinari, la definizione di tutti gli aspetti relativi all’utilizzo dei mezzi per non creare oneri diretti al lavoratore. Tali elementi sono a titolo indicativo e non esaustivo.