Qualificazione del rapporto, nomen iuris irrilevante se il contratto autonomo è standard


In tema di distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato, il nomen iuris attribuito dalle parti è irrilevante se il contratto di lavoro autonomo è di carattere standardizzato e se manca il riferimento nel medesimo alle modalità concrete di svolgimento dei rapporti lavorativi (Corte di Cassazione, ordinanza 30 ottobre 2020, n. 24143)


Una Corte d’appello territoriale aveva confermato, in parte, la pronuncia di primo grado ed affermato la natura subordinata del rapporto di lavoro di alcuni giornalisti e del direttore della testata, sebbene quest’ultimo fosse titolare di altro rapporto di lavoro alle dipendenze di diverso gruppo editoriale e trascurando la qualificazione del rapporto ad opera delle parti, quale autonomo.
Avverso tale sentenza propone ricorso in Cassazione la Società, lamentando che la sentenza impugnata avesse affermato la subordinazione dei giornalisti in questione, sulla base di criteri diversi da quelli ritenuti in giurisprudenza quali indici rivelatori della subordinazione, prescindendo dalla ricerca della effettiva volontà delle parti.
Per la Suprema Corte il ricorso non è fondato.
La Corte di merito, infatti, ha correttamente valutato, sulla base degli elementi probatori documentali e testimoniali acquisiti, la natura subordinata dell’attività lavorativa svolta, valorizzando i seguenti indici: lo stabile inserimento nell’organizzazione datoriale, l’inserimento in turni di lavoro e di ferie, l’obbligo di richiedere autorizzazione per le assenze, il numero di collaborazioni fornite dai lavoratori, la continuità della collaborazione, la disponibilità alle richieste della redazione, l’utilizzazione degli strumenti aziendali con propria postazione fissa.
Per altro verso, poi, la medesima Corte ha escluso la rilevanza delle pattuizioni individuali di qualificazione dei rapporti di lavoro quali autonomi, in ragione del carattere standardizzato dei contratti e del mancato riferimento negli stessi alle modalità concrete di svolgimento dei rapporti lavorativi.
Del resto, la Società ricorrente non ha riportato nel ricorso le parti del contratto individuale di lavoro che sarebbero rilevanti per la questione e, comunque, il “nomen iuris” conferito dalle parti al rapporto non è l’unico elemento rilevante per la qualificazione del rapporto.
Infine, la deduzione della omessa motivazione sul rilievo del contestuale svolgimento di altro rapporto di lavoro subordinato da parte del direttore. riguarda fatto non decisivo, posto che la titolarità di altro rapporto di lavoro non implica esclusività.