Reddito di emergenza: indicazioni sulle nuove misure


Si forniscono alcune indicazioni per il riconoscimento, a domanda, di una ulteriore mensilità di Reddito di Emergenza secondo le nuove disposizioni del decreto agosto.


Nel dettaglio, il Rem può essere richiesto all’Inps, esclusivamente on line, a partire dal 15 settembre 2020 ed entro il termine perentorio del 15 ottobre 2020, presentando domanda attraverso i seguenti canali: il sito internet dell’Inps, autenticandosi con PIN, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica; patronato; centri di assistenza fiscale. La domanda è presentata da uno dei componenti del nucleo familiare, individuato come il richiedente il beneficio, in nome e per conto di tutto il nucleo familiare.
Il richiedente il Rem deve essere residente in Italia al momento della presentazione della domanda. Non è prevista una durata minima di permanenza.
Il nucleo è individuato dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) valida al momento della presentazione della domanda del Rem. Si considerano idonee, ai fini della verifica dei requisiti, le attestazioni ISEE con indicatori ordinario e corrente. Non è valida, ai fini della richiesta del presente beneficio, l’attestazione ISEE riferita al nucleo ristretto.
In particolare, il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti economici. Un valore del reddito familiare, nel mese di maggio 2020, inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del beneficio.
Per il mese di maggio 2020, la soglia del reddito familiare per il diritto al beneficio è determinata moltiplicando 400 euro per il valore della scala di equivalenza pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare e incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne. Tale scala di equivalenza, in parziale modifica della normativa che disciplina il Reddito di cittadinanza, può raggiungere la soglia massima di 2, elevabile fino a 2,1 solo nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.
La misura in parola non è compatibile:
– con le indennità COVID-19. L’incompatibilità riguarda le indennità erogate ai lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 appartenenti alle seguenti categorie: lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO; liberi professionisti titolari di partita IVA, iscritti alla Gestione separata; lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata; lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, anche somministrati; lavoratori settore agricolo; lavoratori dello spettacolo; lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori intermittenti; lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; incaricati alle vendite a domicilio; lavoratori domestici; lavoratori marittimi; lavoratori dello sport;
– con le prestazioni pensionistiche;
– con i redditi da lavoro dipendente, nei limiti previsti;
– con il Reddito e la Pensione di cittadinanza (RdC/PdC).


In caso di accoglimento, la quota di Rem è erogata per una sola mensilità, corrispondente al mese di presentazione della domanda. Quindi, se la domanda è presentata entro il 30 settembre 2020, in caso di accoglimento sarà erogata la mensilità di settembre, mentre, se la domanda è presentata successivamente al 30 settembre, ma entro il termine perentorio del 15 ottobre 2020, sarà erogata la mensilità di ottobre 2020.
IL beneficio economico del Rem è determinato in un ammontare pari a 400 euro mensili, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, del DL n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, modificata ai fini Rem.
L’importo del beneficio economico non può, comunque, essere superiore a 800 euro mensili, tranne che nelle ipotesi in cui la scala di equivalenza venga maggiorata fino a 2.1.