
Con la Risposta a Interpello n. 533 del 2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in tema di agevolazioni fiscali per i lavoratori “impatriati”, il periodo di due anni accademici vissuto all’estero per la frequenza di un corso di studi post lauream, senza iscrizione all’AIRE e senza aver maturato un biennio di residenza fiscale all’estero ai sensi delle convenzioni contro le doppie imposizioni, non consente di accedere al regime agevolato.
Il quesito riguarda il caso di un cittadino italiano che:
– tra il 2016 e il 2017 ha vissuto all’estero al fine di frequentare un corso di studi post lauream – Master in Business Administration (MBA) – della durata di due anni accademici, completato con il conseguito del relativo diploma nel luglio 2017.
– durante il periodo all’estero, non si è iscritto all’AIRE e non ha maturato un biennio di residenza fiscale all’estero ai sensi delle convenzioni contro le doppie imposizioni.
– a settembre 2017 è rientrato in Italia per lavorare alle dipendenze di un società italiana.
– intende beneficiare del regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati sui redditi conseguiti dopo il rientro in Italia.
Occorre preliminarmente osservare che il “regime speciale per lavoratori impatriati”, introdotto nel 2015 (art. 16, D.Lgs. n. 147 del 2015), è stato oggetto di modifiche significative che hanno determinato una differente applicazione in relazione alla data di rientro in Italia.
Con riferimento all’ipotesi di trasferimento della residenza fiscale in Italia prima del 30 aprile 2019 (come nel caso in esame), è previsto che al verificarsi delle condizioni richieste, i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50 per cento.
In particolare, sono destinatari dell’agevolazione fiscale i cittadini dell’Unione europea o di uno Stato extra UE con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale che:
a) sono in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto “continuativamente” un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, ovvero
b) hanno svolto “continuativamente” un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.
Relativamente all’attività di studio, il requisito è soddisfatto a condizione che il soggetto consegua la laurea o altro titolo accademico post lauream aventi la durata di almeno due anni accademici.
Ulteriore requisito è costituito dalla circostanza di non essere stato residente in Italia per un periodo minimo precedente all’impatrio, che la norma non definisce espressamente, ma è stato tuttavia dalla stessa norma ricavato in un minimo di due anni.
Considerato, infatti, che la norma prevede un periodo minimo di lavoro all’estero di due anni, è stato ritenuto che per tali soggetti la residenza all’estero per almeno due periodi d’imposta costituisca il periodo minimo sufficiente ad integrare il requisito della non residenza nel territorio dello Stato e a consentire, pertanto, l’accesso al regime agevolativo.
Sempre con riferimento al requisito della residenza estera è stata introdotta una disposizione che consente ai cittadini non iscritti all’AIRE di accedere al regime agevolato purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo richiesto dalla norma (cd. “Sanatoria AIRE”).
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale disposizione non ha inteso modificare il periodo di possesso del requisito della residenza all’estero (che deve essere almeno pari a due periodi di imposta), bensì consentire di dimostrarne il possesso ai sensi delle Convenzioni contro le doppie imposizioni, in assenza di iscrizione all’AIRE.
Nel caso in esame, il lavoratore non risulta in possesso del requisito della residenza all’estero ai sensi delle Convenzioni contro le doppie imposizioni per due periodi di imposta precedenti il rimpatrio, ma soltanto per due anni “accademici”. In tali ipotesi, non può ritenersi integrato il requisito della residenza all’estero e, pertanto, è precluso l’accesso al regime speciale per lavoratori impatriati.