Resto al Sud: finanziamenti fino a 60.000 euro


Il DL n. 34/2020 convertito con modificazioni in Legge n. 77/2020 ha previsto nuove misure per il rilancio produttivo del Mezzogiorno (art. 245-bis)

Con la conversione in Legge n. 77/2020 del DL Rilancio n. 34/2020, al fine di sostenere il rilancio produttivo del Mezzogiorno e di promuovere la costituzione di nuove start-up nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia attraverso la misura denominata “Resto al Sud”, sono apportate le seguenti modificazioni (art. 1, decreto-legge n. 91/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123/2017, modificato dall’art. 245-bis del DL n. 34/2020 convertito in Legge n. 77/2020):
– ciascun richiedente riceve un finanziamento fino ad un massimodi 60.000 euro (e non più di 50.000 euro);
– i finanziamenti sono così articolati:
a) 50 per cento (e non più 35 per cento) come contributo a fondo perduto erogato dal soggetto gestore della misura;
b) 50 per cento (e non più 65 per cento) sotto forma di prestito a tasso zero.

Tra le numerose misure previste dal Decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, art. 245), trova spazio anche quella di sostegno al fabbisogno di liquidità da parte dei fruitori dell’incentivo “Resto al Sud” (articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123), derivante dagli effetti socio-economici dell’emergenza sanitaria collegata al COVID-19. Nello specifico, i soggetti finanziati dal suddetto incentivo, possono accedere, nei limiti delle risorse già disponibili e quindi senza ulteriori nuovi oneri per la finanza pubblica, ad un contributo a fondo perduto a copertura del loro fabbisogno di circolante, il cui ammontare è determinato in misura pari a:
– 15.000 euro per le attività di lavoro autonomo e libero-professionali esercitate in forma individuale;
– 10.000 euro per ciascun socio, fino ad un importo massimo di 40.000 euro per ogni impresa.
Per accedere al contributo, i liberi professionisti, le ditte individuali e le società, ivi incluse le cooperative, devono:
1) aver completato il programma di spesa finanziato dalla misura agevolativa “Resto al Sud”;
2) avere adempiuto, al momento della domanda, agli oneri di restituzione delle rate del finanziamento bancario, pari al 65% del finanziamento complessivo ottenuto.
3) essere in possesso dei requisiti attestanti il corretto utilizzo delle agevolazioni e non trovarsi, quindi, in una delle condizioni che possono determinare la revoca totale o parziale dell’agevolazione (art. 13, co. 1, D.M. 9 novembre 2017, n. 174), quali:
– assenza di uno o più requisiti del soggetto beneficiario, non sanabile;
– documentazione prodotta incompleta o irregolare per fatti imputabili al beneficiario, non sanabile;
– titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un altro soggetto, prima della completa restituzione del finanziamento bancario;
– trasferimento della residenza al di fuori delle regioni ammesse all’incentivo, prima della completa restituzione del finanziamento bancario;
– programma di spesa ammesso non portato a conclusione entro il termine di 24 mesi, salvo il ritardo derivante da fatti o atti non imputabili al soggetto beneficiario;
– trasferimento, vendita o destinazione ad usi diversi da quelli previsti, delle immobilizzazioni materiali o immateriali oggetto dell’agevolazione, prima che siano decorsi 5 anni dal completamento del programma di spesa e comunque prima della completa restituzione del finanziamento bancario;
– cessazione volontaria, vendita o locazione o dell’attività, prima che siano trascorsi 5 anni dal completamento del programma di spesa e comunque prima della completa restituzione del finanziamento bancario;
– fallimento, messa in liquidazione o sottoposizione a procedure concorsuali con finalità liquidatorie del soggetto beneficiario, prima del decorso del predetto termine quinquennale;
– non aver consentito i controlli del soggetto gestore INVITALIA sulla realizzazione del programma di spesa;
– variazioni relative alla localizzazione dell’unità produttiva ed all’attività imprenditoriale che comportino modifiche sostanziali al progetto imprenditoriale approvato;
– ulteriori casi di revoca, in relazione alle condizioni e agli obblighi a carico del soggetto beneficiario, derivanti da specifiche norme settoriali, anche appartenenti all’ordinamento europeo.
Il contributo a fondo perduto è erogato in un’unica soluzione dal soggetto gestore INVITALIA, a seguito dello svolgimento delle verifiche, contestualmente all’erogazione della quota a saldo del finanziamento a fondo perduto (art. 11, co. 5, DM 9 novembre 2017, n. 174), ovvero, qualora sia già stata completata l’erogazione delle risorse, entro 60 giorni dalla presentazione della relativa richiesta.