Ricorso inammissibile per tardività se manca l’atto impugnato

Qualora l’ente resistente contesti la tempestività del ricorso, è onere del contribuente allegare l’atto impugnato con la prova della data di avvenuta notifica, dalla quale decorre il termine per la proposizione del ricorso. In tal caso, la mancata allegazione comporta la sanzione di inammissibilità del ricorso (Corte di Cassazione – Ordinanza 10 novembre 2020, n. 25107).

La controversia esaminata dalla Corte di Cassazione riguarda la ritualità della proposizione del ricorso introduttivo da parte del contribuente.
L’Agenzia delle Entrate ha eccepito l’inammissibilità del ricorso introduttivo per tardività, in considerazione della mancata allegazione dell’atto impugnato nel fascicolo processuale, nonché dell’omessa indicazione della notifica dell’atto impugnato.
I giudici tributari hanno respinto l’eccezione dell’Ufficio, sostenendo che nel processo tributario i motivi di inammissibilità di un ricorso sono quelli espressamente e tassativamente previsti dalle norme, e nessuna norma prevede quale causa di inammissibilità del ricorso la “mancata indicazione della data di notifica dell’atto”.


La Corte di Cassazione ha affermato che, in punto di diritto, l’enunciazione dei giudici tributari è corretta, poiché non è prevista alcuna conseguenza per la mancata produzione in giudizio dell’atto impugnato e della sua notifica.
La Corte Suprema ha osservato che secondo le norme che regolano il processo tributario (art. 22, D.Lgs. n. 546/1992), unitamente al ricorso ed ai documenti previsti, il ricorrente deposita il proprio fascicolo, con l’originale o la fotocopia dell’atto impugnato, se notificato, ed i documenti che produce, in originale o fotocopia; tuttavia, tale previsione, in caso di inosservanza, non è sanzionata; al contrario la produzione resta comunque ammissibile entro la trattazione della controversia, nei termini e condizioni previste (fino a 20 giorni prima per il deposito di documenti, a 10 giorni prima per le memorie, a 5 giorni prima per brevi repliche).


Nel caso esaminato, però, i giudici tributari non hanno tenuto conto dell’obbligo del contribuente, stabilito a pena di inammissibilità, di presentare il ricorso entro il termine di giorni sessanta dalla notifica dell’atto impugnato, a fronte dell’eccezione ritualmente formulata dall’Ufficio riguardante, non il mancato deposito dell’atto impugnato con la regolare notifica, ma la tardività della proposizione del ricorso stesso, la cui prova (in positivo o negativo) è ricavabile dal provvedimento impugnato con la relativa notifica. Ne consegue che in mancanza dell’atto impugnato, nonché della specifica indicazione della data di ricezione dell’atto, il giudice non può verificare la tempestività del ricorso, che è onere di chi impugna fornire.
La Corte di Cassazione ha precisato che le previsioni di inammissibilità, proprio per il loro rigore sanzionatorio, devono essere interpretate in senso restrittivo, limitandone cioè l’operatività ai soli casi nei quali il rigore estremo (extrema ratio) è davvero giustificato. Secondo un orientamento costituzionalmente indirizzato, le disposizioni processuali tributarie devono essere lette in armonia con i valori di tutela delle parti in posizione di parità, evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilità.
La chiave di volta dell’intero regime delle inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio tributario è costituita dalla disposizione che stabilisce: “ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina l’esibizione degli originali degli atti e dei documenti” (art. 22, D.Lgs. n. 546/1992). Si tratta di una sorta di possibile causa di esclusione della sanzione dell’inammissibilità (da intendersi, quale vera e propria extrema ratio), quando vi sia modo di accertare la sostanziale regolarità dell’atto e l’osservanza delle regole processuali fondamentali.
In conclusione, accogliendo la richiesta del Fisco, la Corte Suprema ha affermato che “ove la parte resistente contesti la tempestività del ricorso, è onere del contribuente allegare l’atto impugnato con la prova della data di avvenuta notifica, dalla quale decorre il termine per la proposizione del ricorso, salvo che si tratti di notifica nulla, ipotesi nella quale l’Amministrazione finanziaria è tenuta a dimostrare il momento nel quale il ricorrente ha avuto effettiva conoscenza del predetto atto”.