Riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente: i chiarimenti del Fisco



Il decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 ha previsto, a partire dal 1° luglio 2020, l’abrogazione della disciplina del cosiddetto bonus Irpef e l’introduzione di due nuove misure fiscali, disciplinate al di fuori del testo unico delle imposte sui redditi, volte a ridurre la tassazione sul lavoro. Il “trattamento integrativo” che costituisce una misura di carattere strutturale e l’”ulteriore detrazione fiscale” che, invece, rappresenta una misura temporanea adottata in vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Circolare 14 dicembre 2020, n. 29/E)


Il “trattamento integrativo”, consistente sostanzialmente nella rimodulazione del bonus Irpef, riconosce un trattamento integrativo ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti. Tale trattamento, determinato in rapporto al numero di giorni lavorativi a partire dal 1° luglio 2020, è pari a 600 euro per il 2020 e 1.200 euro per il 2021. Il trattamento integrativo spetta soltanto se il reddito complessivo del potenziale beneficiario non è superiore a 28.000 euro.
L’”ulteriore detrazione fiscale”, invece, riconosce per le prestazioni rese tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020 una ulteriore detrazione fiscale ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, con reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 40.000 euro. L’importo di tale detrazione, che deve essere rapportata al periodo di lavoro, è decrescente all’aumentare del reddito complessivo, fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 40.000 euro.
Al fine di consentirne una rapida fruizione da parte dei beneficiari, il decreto in oggetto prevede che entrambe le misure fiscali in commento siano riconosciute dai sostituti d’imposta senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari stessi. Pertanto, il trattamento integrativo e l’ulteriore detrazione fiscale spettanti sono attribuiti dai sostituti d’imposta ripartendone i relativi importi sulle retribuzioni relative a prestazioni rese a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificandone in sede di conguaglio la spettanza.


 


Ambito di applicazione del trattamento integrativo


Occorre verificare tre condizioni per la maturazione del diritto al trattamento integrativo:
– tipologia di reddito prodotto;
– sussistenza di un’imposta a debito dopo aver apportato le detrazioni per lavoro;
– importo del reddito complessivo.
Beneficiari potenziali del trattamento integrativo sono innanzitutto i contribuenti il cui reddito complessivo è formato:
– dai redditi di lavoro dipendente;
– dai seguenti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente:
– compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative;
– le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità;
– somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale;
– redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
– remunerazioni dei sacerdoti;
– le prestazioni pensionistiche comunque erogate;
– compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative.
I contribuenti titolari dei redditi in precedenza indicati devono altresì avere un’imposta lorda, determinata su detti redditi, di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti. A tal fine, per ragioni di omogeneità, occorre calcolare le detrazioni spettanti in base ai soli redditi che danno potenzialmente diritto al beneficio fiscale. In sostanza, l’imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente e assimilati deve essere di importo superiore alle detrazioni calcolate su un reddito complessivo formato dai medesimi redditi che hanno determinato l’imposta lorda stessa.
Al fine di evitare penalizzazioni per i lavoratori dipendenti che hanno i presupposti per la fruizione dell’imposta sostituiva applicabile al premio di risultato, si ritiene che il reddito di lavoro dipendente assoggettato a imposta sostitutiva deve comunque essere sommato ai redditi tassati in via ordinaria per la verifica della “capienza” dell’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro rispetto alle detrazioni da lavoro spettanti.
Si evidenzia, inoltre, che per la determinazione di tali detrazioni il reddito complessivo va assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.
Per il riconoscimento del trattamento integrativo risulta irrilevante la circostanza che l’imposta lorda del contribuente, generata dai redditi di lavoro dipendente e assimilati, sia ridotta o azzerata da detrazioni diverse da quelle da lavoro, quali, ad esempio, le detrazioni per carichi di famiglia.
Per aver diritto al bonus è necessario, infine, che il contribuente sia titolare di un reddito complessivo per l’anno di riferimento non superiore a 28.000 euro.
Per espressa previsione normativa, ai fini della determinazione del reddito complessivo rilevano anche i redditi agevolati (art. 44, co. 1, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e art. 16, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147).
Pertanto, per i soggetti che beneficiano dei regimi speciali, quali i docenti e ricercatori e i cd. “impatriati”, occorre considerare detti redditi per intero ai fini della verifica della soglia del reddito complessivo di 28.000 euro.
Non rientra nella determinazione del reddito complessivo, il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.
Al riguardo, si precisa che i redditi assoggettati a cedolare secca sugli affitti devono essere considerati nella determinazione del reddito complessivo rilevante ai fini della verifica della spettanza del trattamento integrativo.


Si evidenzia, altresì, che qualora il contribuente, titolare di redditi che consentono la fruizione del beneficio fiscale in argomento, produca anche redditi di lavoro autonomo in regime forfetario, tali redditi devono essere considerati nella determinazione del reddito complessivo ai fini della verifica della spettanza del trattamento integrativo.
In definitiva, sono esclusi dal trattamento integrativo:
– i contribuenti il cui reddito complessivo non è formato dai redditi specificatamente indicati dall’articolo 1 del decreto;
– i contribuenti che non hanno un’imposta lorda generata da predetti redditi superiore alle detrazioni spettanti in relazione ai medesimi;
– i contribuenti che, pur avendo un’imposta lorda superiore alle detrazioni, sono titolari di un reddito complessivo superiore a euro 28.000.


Ambito di applicazione dell’ulteriore detrazione fiscale


Preliminarmente si rileva che la misura in commento riveste carattere temporaneo, spettando solo per le prestazioni rese dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, in vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni.
Potenziali beneficiari della misura fiscale sono i contribuenti il cui reddito complessivo è formato dalle medesime tipologie di reddito che consentono di accedere al trattamento integrativo. Pertanto, con riguardo ai potenziali beneficiari dell’ulteriore detrazione fiscale, per la verifica del presupposto in questione si rinvia a quanto già chiarito nel paragrafo precedente.
L’ulteriore detrazione fiscale spetta al contribuente titolare di un reddito complessivo riferito al 2020 superiore a 28.000 euro e non oltre 40.000 euro.
Resto fermo che nel caso di reddito complessivo pari a 28.000 euro trova applicazione il trattamento integrativo.
Per espressa previsione normativa, così come sopra illustrato in commento al trattamento integrativo, anche ai fini del riconoscimento dell’ulteriore detrazione fiscale, il reddito complessivo è assunto:
– considerando per intero i redditi agevolati dei docenti e ricercatori e dei soggetti impatriati;
– al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.
Anche per la verifica della spettanza dell’ulteriore detrazione fiscale vale quanto precisato sopra, riguardo alla rilevanza dei redditi assoggettati a cedolare secca sugli affitti e ai redditi assoggettati al regime forfetario ai fini della determinazione del reddito complessivo rilevante per la verifica della spettanza del trattamento integrativo.


L’ammontare della detrazione è determinata secondo lo schema indicato nella seguente tabella:









Reddito (euro)

Ulteriore detrazione (euro)

Oltre 28.000 fino a 35.000 480+[120*(35.000–reddito complessivo)/7.000]
Oltre 35.000 fino a 40.000 480* (40.000 – reddito complessivo)/5.000


Ad esempio, ad un lavoratore che percepisca nel 2020 un reddito complessivo di 32.000 euro spetta una ulteriore detrazione annua di importo pari a 531,43 euro. In caso di reddito complessivo, ad esempio, di 36.000 euro il lavoratore avrà invece diritto ad una ulteriore detrazione di importo pari a 384,00 euro.
Ai fini dell’utilizzo dell’ulteriore detrazione, inoltre, è necessario che il contribuente abbia una “capienza” in termini di imposta e, in caso di “capienza” parziale dell’imposta lorda, il beneficio spetta entro tale limite.
Sono, pertanto, esclusi dall’ulteriore detrazione:
– i contribuenti il cui reddito complessivo non è formato dai redditi specificatamente indicati dall’articolo 2 del decreto;
– i contribuenti con imposta lorda non “capiente”;
– i contribuenti che, pur avendo un’imposta lorda “capiente”, sono titolari di un reddito complessivo inferiore o pari a 28.000 euro ovvero superiore a 40.000.


Adempimenti dei sostituti di imposta


I sostituti d’imposta, pubblici e privati, riconoscono rispettivamente il trattamento integrativo e l’ulteriore detrazione fiscale eventualmente spettanti ripartendoli fra le retribuzioni relative a prestazioni rese a decorrere dal 1° luglio 2020, e che i medesimi ne verifichino la spettanza in sede di conguaglio.
Si rammenta che sono sostituti d’imposta, tenuti ad applicare la ritenuta a titolo d’acconto dell’imposta dovuta dai percipienti sui redditi di lavoro dipendente:
– gli enti e le società indicati nell’articolo 73, comma 1, del TUIR;
– le società e associazioni indicate nell’articolo 5 del TUIR;
– le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell’articolo 55 del TUIR;
– e imprese agricole;
– le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
– il curatore fallimentare;
– il commissario liquidatore;
– il condominio.
I medesimi soggetti sono tenuti ad applicare la ritenuta a titolo d’acconto dell’imposta dovuta dai percipienti sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente da essi corrisposti.
Sono tenuti a riconoscere i benefici in commento anche:
– le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo;
– le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale, nonché della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale.
I sostituti d’imposta, al ricorrere delle condizioni previste dagli articoli 1 e 2 del decreto riconoscono rispettivamente il trattamento integrativo e l’ulteriore detrazione fiscale eventualmente spettanti, ripartendoli fra le retribuzioni relative a prestazioni rese a decorrere dal 1° luglio 2020, verificando in sede di conguaglio la spettanza degli stessi.


I sostituti d’imposta, come anticipato, riconoscono le predette misure senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari a partire dalle retribuzioni relative a prestazioni rese nel mese di luglio 2020.
I sostituti d’imposta devono determinare la spettanza delle agevolazioni e il relativo importo sulla base dei dati reddituali a loro disposizione.


A tal fine, i sostituti d’imposta devono effettuare le verifiche di spettanza del trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione fiscale e dei relativi importi in base al reddito previsionale e alle detrazioni riferiti alle somme e valori che saranno corrisposti durante l’anno, nonché in base ai dati di cui entrano in possesso, ad esempio, per effetto di comunicazioni da parte del lavoratore, relative ai redditi rivenienti da altri rapporti di lavoro intercorsi nell’anno di riferimento.
Inoltre, il sostituto d’imposta non procede all’erogazione del trattamento integrativo o dell’ulteriore detrazione fiscale nel caso in cui espressamente il lavoratore abbia formulato tale richiesta.
Con riferimento alla erogazione della ulteriore detrazione fiscale, in mancanza di una disposizione che stabilisca un ordine di priorità nell’attribuzione delle detrazioni fiscali da riconoscere al contribuente, si ritiene che il sostituto d’imposta debba seguire le regole generali di calcolo e di scomputo dall’imposto lorda.
In particolare, sempreché ci sia capienza di imposta lorda, nell’attribuzione della ulteriore detrazione fiscale, in sede di determinazione dell’imposta netta, l’importo massimo dell’agevolazione spettante viene sommato a quello relativo alle altre detrazioni eventualmente spettanti; l’importo complessivo così determinato è quindi portato in diminuzione dell’imposta lorda fino a concorrenza della stessa.
Nell’ipotesi in cui la retribuzione relativa alle prestazioni lavorative rese nel mese di giugno 2020 sia erogata nel successivo mese di luglio, il dipendente non potrà beneficiare del trattamento integrativo. In tal caso, tenuto conto della continuità che la norma prevede tra le due misure agevolative susseguenti, nella retribuzione erogata nel mese di luglio dovrà essere riconosciuto il bonus Irpef.
Nella particolare ipotesi, in cui per ragioni esclusivamente tecniche legate alle procedure di pagamento delle retribuzioni, non sia possibile riconoscere il trattamento integrativo con la retribuzione di luglio 2020, i sostituti riconosceranno il beneficio fiscale a partire dalle retribuzioni erogate nel successivo mese di agosto, ovvero in sede di conguaglio, ferma restando la ripartizione dell’intero importo spettante per il 2020 tra le retribuzioni per prestazioni rese dal 1° luglio 2020.


Per espressa previsione normativa, il trattamento integrativo spetta «per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020», mentre l’ulteriore detrazione fiscale spetta «per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020»; entrambi i benefici sono rapportati «al periodo di lavoro».
Per tale ragione, ove ricorrano i presupposti per fruirne, il trattamento integrativo previsto per il 2020 per un importo pari a euro 600 e l’ulteriore detrazione fiscale prevista solo per il 2020 per un importo determinato secondo lo schema riportato nel paragrafo 2, devono essere rapportati alla durata del rapporto di lavoro, considerando i giorni lavorati nel secondo semestre 2020, composto da 184 giorni.
L’importo delle predette misure agevolative per il 2020 deve essere pertanto determinato dividendo per 184 e moltiplicando per il numero dei giorni lavorati nel secondo semestre 2020.
Ad esempio, nel caso in cui il rapporto di lavoro cessi il 1° ottobre 2020, al lavoratore spetterà il trattamento integrativo per un importo pari ad euro 300, essendo 92 i giorni lavorati nel secondo semestre 2020 (600/184*92).
La ripartizione del beneficio complessivamente spettante tra i periodi di paga potrà avvenire applicando vari criteri, purché oggettivi e costanti, che consentano di ripartire l’intero importo del beneficio spettante tra le retribuzioni dell’anno di riferimento. Ad esempio, è possibile ripartire l’importo del beneficio spettante considerando il numero dei periodi di paga in cui il beneficio stesso è erogato.
Per i rapporti di lavoro che si protraggono per l’intero anno, in cui non appare rilevante ai fini in esame la considerazione dell’esatto numero dei giorni di ciascun mese, l’importo del trattamento integrativo di 600 euro su base annua potrà essere erogato, ad esempio, per un importo pari a 100 euro al mese per ciascuno dei sei mesi che vanno da luglio a dicembre 2020. Se l’erogazione avvenisse, per motivi tecnici, ad esempio, nei cinque mesi da agosto a dicembre 2020, l’importo sarebbe di 120 euro al mese.
Nel caso in cui il lavoratore abbia diritto al bonus Irpef per le prestazioni rese nel primo semestre 2020, essendo stabilita la misura dell’agevolazione con riferimento all’anno solare, il relativo importo deve essere determinato rapportando i giorni che danno diritto all’agevolazione al numero dei giorni dell’anno solare.
Il numero dei giorni di lavoro relativi al periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2020, non potrà essere, tuttavia, superiore a 181, nonostante il 2020 sia un anno bisestile.
Al riguardo si evidenzia, infatti, che la detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13 del TUIR è calcolata in ragione del periodo di lavoro che, qualora sia riferito all’intero anno solare, è sempre pari a 365 giorni, indipendentemente dalla circostanza che l’anno solare sia bisestile.
L’importo del bonus Irpef, stabilito su base annuale, per il 2020 deve essere quindi determinato dividendo per 365 e moltiplicando per il numero dei giorni lavorati nel primo semestre 2020, fino ad un massimo di 181 giorni.
Per l’anno 2021, invece, l’importo del trattamento integrativo, pari a 1.200 euro, è determinato considerando il periodo di lavoro con riferimento all’intero anno.
Si segnala, infine, che l’importo del trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione fiscale riconosciuti sono indicati nella Certificazione Unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CU).


Salvaguardia del bonus Irpef e del trattamento integrativo


Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID 15, secondo il decreto Rilancio il bonus Irpef e il trattamento integrativo spettanti, rispettivamente, fino al 30 giugno 2020 e dal 1° luglio 2020, ai lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti normativamente previsti sono riconosciuti anche nel caso in cui il lavoratore abbia una imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente indicati nel paragrafo 1 di ammontare inferiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti, per effetto del minor reddito di lavoro dipendente prodotto nell’anno 2020 a causa delle conseguenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il sostituto d’imposta, pertanto, se spettanti, riconosce i benefici in argomento per il periodo nel quale il lavoratore fruisce degli ammortizzatori sociali speciali concessi dal cosiddetto decreto Cura Italia assumendo, in luogo degli importi delle predette misure di sostegno, la retribuzione contrattuale che sarebbe spettata in assenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19.
In particolare, il sostituto d’imposta deve valutare l’informazione relativa alla riduzione del reddito causata dalla fruizione dei predetti ammortizzatori sociali solo dopo aver verificato, sulla base della retribuzione effettivamente percepita, che l’imposta lorda generata dai redditi di lavoro dipendente e dai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente è “incapiente”, ossia di importo inferiore a quello delle detrazioni spettanti in relazione ai medesimi redditi.
In tal caso, il sostituto d’imposta deve tener conto della retribuzione contrattuale per la determinazione del reddito di lavoro dipendente che, assieme ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, devono essere presi in considerazione al fine di verificare il requisito della “capienza”, fermo restando che per la determinazione dell’importo del bonus Irpef, eventualmente in tal modo spettante, dovrà tener conto della retribuzione effettivamente percepita.
L’ammontare della retribuzione contrattuale assunto per la verifica della spettanza dei benefici è indicato nella Certificazione Unica.
Il decreto Rilancio prevede, inoltre, che il sostituto d’imposta eroghi al lavoratore le somme che quest’ultimo non ha percepito a titolo di bonus Irpef, nel periodo in cui lo stesso ha fruito di talune misure a sostegno del lavoro previste dal decreto Cura Italia.
Tali somme devono essere corrisposte dal sostituto d’imposta a partire dalla prima retribuzione utile erogata al lavoratore e, comunque, entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio.
Nel caso in cui alla data del 1° luglio 2020, risulti cessato il rapporto di lavoro e il sostituto d’imposta non possa procedere ad un nuovo conguaglio di fine rapporto che tenga conto della prevista salvaguardia, il lavoratore potrà recuperare il bonus Irpef in sede di dichiarazione dei redditi.


Trattamento integrativo e ulteriore detrazione fiscale non spettanti


I sostituti d’imposta devono riconoscere il trattamento integrativo e l’ulteriore detrazione fiscale in base alle informazioni in loro possesso.
I contribuenti che non hanno i presupposti per il riconoscimento dei benefici in argomento, ad esempio perché titolari di un reddito complessivo superiore a 40.000 euro per effetto di redditi diversi da quelli erogati dal sostituto d’imposta, sono tenuti a darne comunicazione al sostituto d’imposta il quale potrà recuperare il trattamento integrativo e l’ulteriore detrazione eventualmente erogati dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto di lavoro.
Per espressa previsione normativa i sostituti d’imposta verificano in sede di conguaglio la spettanza del trattamento integrativo o dell’ulteriore detrazione fiscale erogati.
Qualora in tale sede il trattamento integrativo risulti non spettante, i medesimi sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo determinato al netto dell’ulteriore detrazione fiscale eventualmente spettante.
Tale chiarimento vale ai fini della elaborazione della busta paga del contribuente e non del versamento allo Stato delle somme recuperate dal sostituto d’imposta; a tale ultimo riguardo si precisa, infatti, che in caso di recupero da parte del sostituto d’imposta del trattamento integrativo, pur trattenendo dalla busta paga del contribuente solo l’importo corrispondente alla differenza tra l’importo del trattamento integrativo non spettante e l’importo dell’ulteriore detrazione fiscale spettante, il medesimo dovrà riversare allo Stato l’intero importo del trattamento integrativo non spettante.
Tale ipotesi potrebbe riguardare, in particolare, i contribuenti con reddito annuo complessivo di circa 28.000 euro.
Ad esempio, il contribuente potrebbe aver percepito il trattamento integrativo da luglio a novembre, ma avendo superato a fine anno la soglia dei 28.000 euro di reddito complessivo, potrebbe trovarsi nella condizione di dovere restituire le somme percepite quale trattamento integrativo, avendo al contempo acquisito il diritto a percepire l’ulteriore detrazione fiscale.
Nel caso in cui l’importo del trattamento integrativo o dell’ulteriore detrazione fiscale non spettante sia maggiore di 60 euro il recupero è effettuato in otto rate di pari ammontare, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.
Al riguardo, appare opportuno precisare che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il sostituto d’imposta in sede di conguaglio di fine rapporto di lavoro sarà tenuto a recuperare i benefici fiscali non spettanti in un’unica soluzione, indipendentemente dall’importo, in mancanza di ulteriori retribuzioni sulle quali operare il recupero in maniera dilazionata.
Qualora il recupero dei benefici non spettanti non possa avvenire in occasione del conguaglio di fine rapporto di lavoro, ad esempio per incapienza della retribuzione, si applica la disposizione secondo cui «L’importo che al termine del periodo d’imposta non è stato trattenuto per cessazione del rapporto di lavoro o per incapienza delle retribuzioni deve essere comunicato all’interessato che deve provvedere al versamento entro il 15 gennaio dell’anno successivo».
Come illustrato, per il 2020 sussiste la coesistenza del bonus Irpef con il trattamento integrativo o con l’ulteriore detrazione fiscale, in quanto il primo è in vigore fino al 30 giugno 2020, mentre le due nuove misure fiscali entrano il vigore a partire dal 1° luglio 2020.
Pertanto, in relazione a tale periodo di imposta, il datore di lavoro sarà tenuto ad operare un conguaglio fiscale relativamente alle diverse misure agevolative, sia relativamente al bonus Irpef eventualmente spettante in relazione al primo semestre, sia relativamente al trattamento integrativo o alla ulteriore detrazione fiscale eventualmente spettanti per il secondo semestre dell’anno.
In particolare, se a fine anno risulta che il contribuente ha maturato una imposta lorda sui redditi che danno diritto al beneficio fiscale che non supera le detrazioni relative ai medesimi redditi il lavoratore dovrà restituire sia il bonus Irpef che il trattamento integrativo.
Tale restituzione dovrà avvenire, tuttavia, con regole differenti, stante la vigente normativa; la restituzione del bonus Irpef dovrà, infatti, avvenire in unica soluzione con la retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio, mentre la restituzione del trattamento integrativo, al netto dell’ulteriore detrazione eventualmente spettante, se di importo superiore a 60 euro, dovrà avvenire in 8 rate a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.
Qualora in sede di conguaglio risulti non spettante l’ulteriore detrazione fiscale il sostituto d’imposta provvede al recupero del relativo importo, che, come già detto, se superiore a 60 euro dovrà avvenire in 8 rate a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.
Questa ipotesi può riguardare sia il contribuente che supera la soglia di reddito complessivo pari a 40.000 euro, sia il contribuente che invece scende sotto il limite reddituale di 28.000 euro.
In tale ultimo caso, il datore di lavoro in sede di conguaglio dovrà recuperare l’ulteriore detrazione fiscale non spettante ed erogare il trattamento integrativo nella misura di 600 euro, senza effettuare alcuna compensazione tra le somme a debito e quelle a credito.
Nel caso in cui il contribuente abbia percepito il trattamento integrativo o l’ulteriore detrazione fiscale in tutto o in parte non spettante e tale circostanza non risulti dal conguaglio effettuato dal sostituto d’imposta, la restituzione del beneficio non spettante dovrà avvenire in sede di dichiarazione dei redditi, eventualmente anche in forma rateizzata secondo le ordinarie modalità. Tale circostanza ricorre, ad esempio, nel caso in cui il sostituto d’imposta abbia riconosciuto al lavoratore un beneficio che, in sede di dichiarazione dei redditi, risulti in tutto o in parte non spettante per effetto della concorrenza del reddito assoggettato alla cedolare secca sugli affitti alla determinazione del reddito complessivo rilevante ai fini della verifica della spettanza del trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione fiscale.


Recupero da parte dei sostituti d’imposta del trattamento integrativo erogato


I sostituti d’imposta recuperano il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo mediante l’istituto della compensazione nell’ambito del modello F24.
Al fine di consentire ai sostituti d’imposta il recupero delle somme erogate, alla compensazione in questione non si applica il limite normativamente previsto.
Il credito d’imposta maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo dovrà essere indicato nel modello di Dichiarazione dei Sostituti d’Imposta e degli Intermediari (Modello 770).
I codici tributo “1701” e “170E” sono da indicare rispettivamente nel modello F24 e nel modello F24 EP, denominati “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo – articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3”.
In sede di compilazione del modello di versamento F24 il codice tributo è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, con l’indicazione nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” E nel campo “anno di riferimento”, del mese e dell’anno in cui è avvenuta l’erogazione del trattamento integrativo, rispettivamente nel formato “00MM” e “AAAA”.
Per l’individuazione del mese e dell’anno di pagamento del trattamento integrativo al lavoratore occorre fare riferimento al giorno in cui è avvenuta l’erogazione del trattamento da parte dei sostituti d’imposta, ordinariamente coincidente con quello di pagamento delle retribuzioni.
Il riferimento al mese e all’anno di pagamento del trattamento integrativo al lavoratore deve essere mantenuto anche se il credito è utilizzato nel 2021.
L’erogazione del trattamento integrativo effettuata nel 2021 entro il 12 gennaio deve essere considerata come avvenuta nel mese di dicembre 2020.
Se il sostituto d’imposta utilizza il medesimo modello F24 per usufruire dei crediti maturati per effetto dell’erogazione in mesi diversi dei trattamenti integrativi, occorre indicare in righe distinte gli importi relativi a ciascun mese.


Se il sostituto d’imposta in un dato mese eroga il trattamento integrativo ad alcuni lavoratori e contestualmente recupera quanto attribuito nei mesi antecedenti del medesimo anno, il sostituto d’imposta dovrà esporre nel modello F24 sia il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo che l’importo da riversare a seguito del recupero del medesimo trattamento.
Il sostituto d’imposta dovrà versare l’importo a debito entro gli ordinari termini di versamento delle ritenute d’acconto. In questo caso dovrà essere utilizzato il codice tributo 1701 o il codice tributo 170E per il versamento dell’importo a debito.


Se il sostituto d’imposta si trova a dover erogare o recuperare il trattamento integrativo in sede di conguaglio di fine anno nei mesi di gennaio o febbraio 2021, deve indicare come mese di riferimento “dicembre” e come anno di riferimento “2020” sia per l’utilizzo in compensazione dell’importo corrispondente al trattamento integrativo erogato sia per il versamento corrispondente al trattamento integrativo recuperato.
Se il sostituto d’imposta deve recuperare a rate il trattamento integrativo non spettante a partire dalle operazioni di conguaglio di fine anno 2020, per il versamento della rata effettuata sulla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio deve indicare come mese di riferimento “dicembre” e come anno di riferimento “2020”, mentre per le rate successive deve indicare il mese in cui è avvenuto il recupero del trattamento integrativo e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione non spettante.
I sostituti d’imposta verificano in sede di conguaglio la spettanza del trattamento integrativo erogato automaticamente. Pertanto, qualora in sede di conguaglio, il trattamento integrativo si rilevi non spettante, i medesimi sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo tenendo conto dell’ulteriore detrazione eventualmente spettante. Qualora l’importo da recuperare superi euro 60, è previsto che il recupero dell’importo non spettante sia effettuato in 8 rate di pari ammontare, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.


Contribuenti senza sostituto d’imposta


I contribuenti aventi diritto al trattamento integrativo o all’ulteriore detrazione fiscale, le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto di imposta, tenuto al riconoscimento delle misure in commento, possono richiedere i predetti benefici nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riferimento secondo modalità che saranno specificate nei modelli delle dichiarazioni dei redditi.


Rilevanza fiscale del trattamento integrativo


Il trattamento integrativo «non concorre alla formazione del reddito» e, quindi, le somme incassate a tale titolo non sono imponibili ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionale e comunale. Non costituendo retribuzione per il percettore, i predetti importi non incidono sul calcolo dell’imposta regionale sulle attività produttive dei soggetti eroganti.