
Firmato il nuovo CCNL per gli addetti all’Industria Metalmeccanica privata e alla Installazione Impianti Conflavoro – Confsal
Il CCNL, in vigore dall’1/8/2020 al 31/7/2025, nasce a seguito della disdetta contrattuale del CCNL unico per i settori dell’Industria e dell’Artigianato della conseguente firma di due CCNL separati
Queste le retribuzioni previste per il settore industria e le principali variazioni normative previste dal CCNL
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Inquadramento retributivo |
Paga base conglobata |
|---|---|
| Quadri | € 2.375,40 |
| Primo livello | € 2.319,80 |
| Secondo livello | € 2.077,95 |
| Terzo livello | € 1.807,00 |
| Quarto livello | € 1.687,30 |
| Quinto livello | € 1.617,40 |
| Sesto livello | € 1.458,50 |
| Settimo livello | € 1.321,30 |
Periodo di prova
– quadri e primo livello: 6 mesi;
– altri livelli: 3 mesi
Orario di lavoro
40 ore settimanali suddivise di norma in cinque giornate
Flessibilità
Per gli impianti che richiedono un lavoro ininterrotto di 7 giorni alla settimana e in considerazione di particolari situazioni di servizio, per far fronte alle variazioni dell’intensità lavorativa dell’azienda, è consentito alle imprese di ripartire la durata dell’orario di lavoro su 6 giorni, con un limite massimo di 48 ore settimanali da recuperare mediante corrispondente rimodulazione dell’orario settimanale nelle precedenti o successive settimane e comunque nell’arco di 52 settimane da quando ha avuto inizio la flessibilità.
Lavoro supplementare
Le ore supplementari non siano facoltative e verranno compensate con la retribuzione di fatto maggiorata del 10%.
Lavoro straordinario
Gli straordinari effettuati per queste cause non si computano ai fini del raggiungimento del limite legale (250 ore) o contrattuale dello straordinario.
Per le prestazioni lavorative straordinarie sono previste le seguenti maggiorazioni sulla quota oraria della normale
retribuzione del presente contratto:
a) lavoro straordinario diurno feriale (fino ad 8 ore settimanali) 25%
b) lavoro straordinario diurno feriale (oltre all’ottava ora settimanale) 30%
c) lavoro straordinario notturno (fino ad 8 ore settimanali) 50% (non in turno) 40% (in turno)
d) lavoro straordinario notturno (oltre all’ottava ora settimanale) 50% (non in turno) 45% (in turno)
e) lavoro straordinario festivo 55%
f) lavoro straordinario festivo notturno 75% (non in turno) 65% (in turno)
g) lavoro straordinario festivo con riposo compensativo 35%
h) lavoro straordinario notturno festivo con riposo compensativo 55 % (non in turno) 50% (in turno)
Lavoro notturno
Prestato tra le 22.00 e le 6.00, compensato con aliquota oraria della retribuzione di fatto applicando una maggiorazione pari al 30%.per lavoro non a turno e il 15% per lavoro a turno.
Apprendistato professionalizzante. D.Lgs.n.81/2015
Le qualifiche conseguibili sono quelle previste nelle categorie dalla 5a alla 1a, con riferimento, per quest’ultima, ai lavoratori che svolgono attività di alta specializzazione ed importanza ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali. Il livello di inquadramento di ingresso del lavoratore sarà inferiore di due livelli rispetto a quello di destinazione. La retribuzione sarà corrispondente a quella minima contrattuale prevista per il livello iniziale di inquadramento nel primo periodo. Nel secondo periodo, l’inquadramento sarà inferiore di un livello rispetto a quello di destinazione e la retribuzione sarà corrispondente a quella minima contrattuale prevista per tale livello.
Nel terzo periodo, fermo restando l’inquadramento come disciplinato al precedente comma, la retribuzione sarà corrispondente a quella prevista per il livello di destinazione.
La durata dei singoli periodi è quella prevista dalla tabella di seguito riportata fatte salve diverse intese fra le Parti contraenti.
Durata complessiva:
– 36 mesi (12 mesi – 12 mesi – 12 mesi)
– 30 mesi (10 mesi – 10 mesi – 10 mesi)
– 24 mesi (8 mesi – 8 mesi – 8 mesi)
Per i contratti di apprendistato finalizzati al conseguimento del quarto e quinto livello la durata dei singoli periodi è quella rispettivamente riportata di seguito la durata complessiva sarà:
– Quarto livello: 36 mesi (18 mesi -10 mesi – 8 mesi)
– Quinto livello: 30 mesi (12 mesi – 10 mesi – 10 mesi)
Contratto a tempo determinato
La durata massima del contratto è pari a un periodo complessivo di 24 mesi, comprese le eventuali proroghe del periodo inizialmente previsto dal contratto individuale di lavoro.
Part time
Le ore di lavoro richieste a seguito di una variazione in aumento saranno retribuite, limitatamente alle ore per cui la variazione viene richiesta, con la quota oraria della retribuzione maggiorata del 20%
Assistenza sanitaria
A decorrere dal 01 novembre 2019 sono iscritti al FONDOSANI tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato, sia a tempo pieno che parziale, inclusi gli apprendisti ed i collaboratori. Per il finanziamento del FONDOSANI è dovuto un contributo mensile obbligatorio per ciascun lavoratore in forza, pari ad euro 12,50 di cui euro 11,50 a carico dell’azienda ed euro 1,00 a carico del lavoratore. I contributi sono dovuti per 12 mensilità da corrispondersi entro il giorno 16 di ogni mese. L’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione pari ad Euro 16,50 lordi da corrispondere per tutte le mensilità previste dal CCNL. Fermo restando il diritto del lavoratore al risarcimento del danno subito.
Ente bilaterale
Il contributo mensile da destinare in favore dell’E.BI.A.S.P. Nazionale è stabilito nella misura di euro 7,50 suddivisi per€ 6,50 a carico azienda e € 1,00 a carico del dipendente per le mensilità previste dal presente CCNL. La quota relativa all’assistenza contrattuale a favore dell’EBIASP a carico dell’azienda per ogni lavoratore all’atto dell’adesione al presente CCNL è di euro 10,00 ; L’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un E. D.R. d’importo mensile pari ad euro 25,00 lordi.