Rinnovo CCNL: in assenza di vincolatività, nessuna presunzione di inadeguatezza della retribuzione


La mancata erogazione degli aumenti contrattuali a seguito di rinnovo del CCNL, da parte di un datore di lavoro iscritto ad una associazione non firmataria del rinnovo, non implica una presunzione di inadeguatezza della retribuzione erogata dal medesimo nel periodo di vacanza, posta l’assenza di diretta vincolatività del detto contratto. La verifica della sufficienza e proporzionalità della retribuzione (art. 36 Costituzione), invece, può fondarsi sulla previsione e determinazione della indennità di vacanza contrattuale e della funzione che la stessa è stata chiamata ad assolvere nel contesto della regolazione collettiva (Corte di Cassazione, ordinanza 03 dicembre 2020, n. 27757)


La vicenda giudiziaria nasce dalla mancata corresponsione ad un lavoratore dipendente degli aumenti contrattuali previsti dal rinnovo del 1° agosto 2013 del CCNL Trasporto merci industria, per il periodo dal 1° giugno 2013 al 30 settembre 2014. Avendo ottenuto il lavoratore un decreto ingiuntivo, la Società proponeva opposizione, respinta sia in primo grado che in appello.
In particolare, la Corte territoriale, in relazione al credito vantato dal lavoratore quale conseguenza degli aumenti contrattuali previsti dal CCNL Trasporto merci industria rinnovato nel 2013, aveva ritenuto che la circostanza della mancata sottoscrizione, in sede di rinnovo del contratto collettivo, da parte dell’associazione sindacale cui era iscritta la Società datrice di lavoro, non impedisse il recepimento, nei confronti dei soggetti non stipulanti, delle clausole relative al trattamento retributivo, quale parametro al quale commisurare la verifica di adeguatezza della retribuzione (Corte di Cassazione, S.U., sentenza n. 11325/2005).
I minimi sindacali stabiliti dal CCNL del 2011, che la Società aveva continuato ad applicare, dunque, non potevano considerarsi rispettosi del principio della giusta retribuzione (art. 36 Costituzione), posto che, a distanza di due anni, le retribuzioni minime non erano verosimilmente adeguate al costo della vita ed al mercato del lavoro, tanto più che l’associazione sindacale cui la Società era iscritta aveva poi concordato il riconoscimento di una “una tantum”, in esecuzione dell’accordo di conciliazione dell’8 maggio 2015 (intervenuto tra i sindacati dei lavoratori e quelli datoriali che non avevano firmato il rinnovo del contratto collettivo del 2013).
Avverso la sentenza ricorre così in Cassazione la Società, lamentando la vincolatività nei confronti del lavoratore dell’accordo del maggio 2015 e che la presunzione di adeguatezza delle clausole economiche oggetto di pattuizione collettiva fosse destinata ad operare anche con riferimento alla previsione di quest’ultimo accordo che contemplava la erogazione di una “una tantum” quale indennità di vacanza contrattuale.
Altresì, la Società ricorrente deduce che la verifica del rispetto del principio di adeguatezza della retribuzione (art. 36 Costituzione) non poteva essere affidato alla mera considerazione dell’esistenza di una fonte collettiva migliorativa intervenuta successivamente.
Per la Suprema Corte il ricorso è fondato.
In via preliminare, costituisce “ius receptum” che nel rapporto di lavoro subordinato la retribuzione prevista dal contratto collettivo acquisti, seppur solo in via generale, una presunzione di adeguatezza ai principi di proporzionalità e sufficienza che investe le disposizioni economiche dello stesso contratto, anche nel rapporto interno fra le singole retribuzioni ivi stabilite (Corte di Cassazione, sentenza n. 15889/2008).
Nel caso di specie, tuttavia, la presunzione di inadeguatezza della retribuzione corrisposta nel periodo di vacanza, viene fondata dalla Corte di merito, con esclusivo riferimento al parametro rappresentato dal livello retributivo previsto dal CCNL Trasporto merci industria rinnovato nel 2013, pacificamente non applicabile al rapporto in oggetto per non essere la Società datrice affiliata ad alcuna delle organizzazioni stipulanti. Al contrario, viene del tutto trascurata la volontà espressa dalle parti collettive nel negoziare l’accordo di maggio 2015, direttamente applicabile al rapporto in controversia, con riferimento alla previsione della indennità di vacanza contrattuale ed alla funzione ad essa conferita dai soggetti stipulanti, nell’esercizio dell’autonomia negoziale.
In altri termini, la scelta di valorizzazione dell’autonomia collettiva in funzione della ricostruzione, in via presuntiva, del parametro di adeguatezza della retribuzione, richiede di considerare la volontà espressa dalle parti stipulanti non solo in sede di rinnovo del CCNL, ma anche con riferimento all’accordo del maggio 2015 in relazione alla specifica funzione in quella sede attribuita all’una tantum, anche tenuto conto della dichiarata finalità di chiusura della vertenza per il rinnovo contrattuale e di superamento dei contenziosi aperti sulle materie dell’accordo.