Sciolta la riserva sull’ipotesi di accordo Gomma-Plastica



Sciolta la riserva dell’accordo per il rinnovo del CCNL dell’industria della gomma, plastica  e affini


 


L’accordo, scaduto il 30 giugno 2019, è stato approvato positivamente dai lavoratori e sarà vigente fino al 31 dicembre 2022.
Dall’1/1/2021 i minimi retributivi sono fissati per ciascun livello nella seguente tabella:











































Livello

Dall’1/1/2021

Dall’1/1/2022

I 1.419,80 1.444,57
H 1.579,27 1.606,82
G 1.656,06 1.684,95
F 1.777,12 1.808,12
E 1.824,34 1.856,16
D 1.901,07 1.934,23
C 1.925,26 1.958,84
B 1.950,87 1.984,90
A 2.067,93 2.104,00
Q 2.196,27 2.234,58


I minimi di cui alla tabella sopra riportata sono comprensivi degli aumenti retributivi riconosciuti nelle misure ed alle scadenze che seguono:











































Livello

Dall’1/1/2021

Dall’1/1/2022

I 25,57 24,77
H 28,44 27,55
G 20,82 28,80
F 32,00 31,00
E 32,85 31,82
D 34,23 33,16
C 34,67 33,58
B 35,13 34,03
A 37,24 36,07
Q 30,55 38,31


LIVELLO I
Viene costituita la figura di delegato alla formazione e la commissione per la revisione dell’attuale sistema di inquadramento, proprio a riguardo i lavoratori addetti al ciclo produttivo, oggi inquadrati al livello I, passeranno al livello H una volta superato il periodo di prova.


PREMIO DI RISULTATO
Nelle aziende con un numero di dipendenti non superiore a 100 che non abbiano realizzato in passato la contrattazione del premio di produzione o del premio di risultato, sarà erogata l’indennità sostitutiva del premio di risultato, la quale sarà altresì erogata in tutte le realtà aziendali che, nei tre anni precedenti, non abbiano realizzato o applicato la contrattazione del premio di risultato.


ORARIO DI LAVORO  TURNI
Nelle situazioni di organizzazione dell’attività lavorativa continuativamente programmata per 17 o più turni settimanali, il normale orario annuo dei lavoratori turnisti interessati è pari al seguente numero di giornate lavorative di 8 ore ciascuna:


















 

2020

2021

2022

a. addetti a tre turni avvicendati giornalieri, con attività svolta su 17 turni settimanali 221 221 218
b. addetti a tre turni avvicendati giornalieri, con attività svolta su 18 o più turni settimanali 218,5 218,5 215,5
c. addetti a tre turni avvicendati giornalieri, con attività svolta su 21 turni settimanali 216,5 216,5 213,5


 


OSSERVATORIO NAZIONALE
Per quanto riguarda il capitolo dell’Osservatorio Nazionale sarà potenziato l’istituto riconoscendo il valore delle relazioni industriali per iniziative congiunte volte alle politiche industriali di settore, all’occupazione, alla crescita, alle internazionalizzazioni e per l’innovazione e la sostenibilità ambientale. Sempre all’interno dell’osservatorio sarà discussa la legge 125 sulle pari opportunità.


Introdotti, anche, miglioramenti sulle linee guida sulla banca delle ferie solidali, sul riconoscimento dei permessi per i famigliari di minori affetti DSA (disturbi specifici dell’apprendimento); sullo scorporo delle assenza per visite e ricoveri oncologici e della maternità anticipata ai fini della maturazione della ROL; sulla programmazione dei permessi della legge 104 che passa da trimestrale a mensile; sulla possibilità che la contrattazione di secondo livello possa prevedere percentuali di accantonamento diverso della banca ore rispetto a quanto previsto oggi dal testo contrattuale.


ASPETTATIVA
Superati i limiti di conservazione del posto il lavoratore potrà usufruire, previa richiesta scritta da presentarsi entro i suddetti limiti di un periodo di aspettativa della durata di 10 mesi, durante il quale non decorerà retribuzione né si avrà decorrenza di anzianità a nessun effetto. Il periodo di aspettativa, non essendo qualificabile né come malattia né come periodo di servizio, è considerato come periodo neutro. Di conseguenza non sarà computato né ai fini del calcolo del periodo di conservazione del posto né dell’arco temporale di 36 mesi


 


PART TIME
Le trasformazioni del contratto di lavoro a tempo parziale per i lavoratori affetti da malattie oncologiche o da gravi patologie degenerativi, non saranno computate nel limite del 3% del personale dell’unità produttiva, occupato in ciascuna area funzionale


 


CONGEDI PARENTALI E PERMESSI PER NECESSITÀ DIVERSE
L’azienda, compatibilmente alle esigenze di servizio, può concedere, su richiesta, permessi non retribuiti ai lavoratori provenienti dai paesi extracomunitari che debbano raggiungere, per gravi motivi familiari, il luogo d’origine. L’azienda riconoscerà al lavoratore, donatore di midollo osseo, un permesso retribuito di tre giorni per l’effettuazione degli accertamenti e del prelievo; l’effettuazione degli accertamenti e del prelievo debbono essere comprovati da specifiche certificazioni.


FONDO SANITARIO
Sarà altresì predisposta non solo una importante iniziativa, sotto forma di campagna straordinaria informativa, per sollecitare l’adesione al fondo sanitario di categoria (FAG&P), ma sempre relativamente a questo fondo sarà predisposta un’assemblea aggiuntiva retribuita, una tantum durante la vigenza di questo contratto, per promuovere all’adesione allo stesso.


ASSISTENZA SANITARIA
Le parti si danno atto della necessità di condurre azioni condivise volte a diffondere in maniera più completa le opportunità offerte dal FASG&P, con l’obiettivo di promuoverne le iscrizioni, per tale ragione le Parti promuoveranno una campagna informativa, a carico del FASG&P, e stabiliscono 1 ora di assemblea aggiuntiva retribuita una tantum da effettuarsi nell’arco di questa vigenza contrattuale per portare a termine l’obiettivo condiviso.