Sicurezza luoghi di lavoro: priorità alle misure di sicurezza collettive


I garanti della sicurezza nei luoghi di lavoro hanno l’obbligo di dare priorità alle misure di sicurezza collettive rispetto a quelle di tipo individuale, senza che sia attribuita, nell’applicazione delle stesse, alcuna discrezionalità. La nozione di priorità, cui fa riferimento il D.Lgs. n. 81/2008, rappresenta la tavola di preminenti valori o interessi fatta propria dal soggetto regolatore e dal medesimo posta a fondamento delle opzioni esercitate, ciò non fa venir meno la natura precettiva delle disposizioni, in cui la nozione è richiamata, né le fa degradare a mera raccomandazione di una scelta o di un comportamento che il destinatario sia libero di adottare o meno (Cass. Sent. n. 18137/2020).


La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Parma che aveva respinto la domanda, proposta dagli eredi, diretta a ottenere il risarcimento dei danni conseguenti all’infortunio mortale del lavoratore precipitato al suolo da un’altezza di circa dodici metri mentre si trovava sul tetto di un capannone industriale per l’esecuzione di lavori appaltati e poi subappaltati ad una società di cui era dipendente.
Secondo la Corte di appello, il lavoratore era stato dotato di adeguati ed efficienti dispositivi di protezione individuale (cintura ed imbragatura) rispetto al rischio di caduta dall’alto, dunque l’evento si era verificato per una sua condotta imprevedibile e azzardata, verosimilmente consistita nel fatto di essersi sganciato dalla linea vita di ancoraggio, Né poteva configurarsi, secondo la Corte, diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti, un profilo di inadempimento per mancata adozione di misure di protezione collettiva, considerato che l’art. 15, co. 1, lett. i), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nello stabilire la “priorità” di tali misure rispetto a quelle individuali, lungi dal qualificare adottabili le misure di sicurezza individuali solo ed esclusivamente nei casi in cui sia impossibile il ricorso alle misure di sicurezza collettive, lascia al soggetto responsabile un margine di apprezzamento legato a fattori diversi, quali la compatibilità con la situazione dei luoghi, il tipo di lavorazione da svolgere e la comparabilità dei rischi.
Contro tale sentenza, gli eredi hanno proposto ricorso per cassazione, con cinque motivi, cui ha resistito la s.n.c.


Con il primo motivo viene dedotto l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e oggetto di discussione fra le parti. Con il secondo viene dedotta la violazione degli artt. 2087, 2050 e 2051 cod. civ. per non avere la Corte di appello considerato che, nel caso di specie, sarebbe stata possibile l’installazione di misure anticaduta di tipo collettivo sicure e compatibili con il contesto lavorativo, in virtù del dovere del datore di lavoro di tutelare l’integrità fisica e morale del lavoratore, adottando la massima sicurezza tecnologicamente possibile.
Il primo motivo – secondo la Cassazione – è inammissibile per cessazione della materia del contendere, stante la dichiarazione di rinuncia allo stesso da parte del difensore delle parti ricorrenti intervenuta nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ. sul rilievo della sua inammissibilità per c.d. “doppia conforme”. Inammissibile anche il secondo motivo, in quanto genericamente formulato e, nella sua seconda parte anche tendente a proporre rilievi di puro merito, estranei alla sede del giudizio di legittimità.
Fondato, invece, ed accolto il terzo motivo di ricorso, con cui si denuncia la violazione degli artt. 15 e 90, comma 1°, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, sul rilievo che tali disposizioni stabiliscono, per i garanti della sicurezza nei luoghi di lavoro, l’obbligo di dare priorità alle misure di sicurezza collettive rispetto a quelle di tipo individuale, senza che – diversamente da quanto ritenuto dalla Corte – sia attribuita, nell’applicazione delle stesse, alcuna discrezionalità.
L’art. 15, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – afferma la corte di Cassazione – elenca le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e, tra di esse, al comma 1, lettera i), stabilisce che sia assegnata “priorità” alle “misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale”.
In correlazione con tale disposizione l’art. 75 del medesimo decreto prevede che i dispositivi di protezione individuale “devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti (…) da mezzi di protezione collettiva” (oltre che mediante il ricorso a “misure tecniche di prevenzione” e a “misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro”).
Il successivo art. 90 prevede, poi, al comma 1, che “Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell’opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell’esecuzione del progetto e nell’organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure di tutela di cui all’articolo 15”.
Inoltre, l’art. 111 del decreto ripropone, al comma 1, lettera, a), per i lavori da eseguirsi “in quota”, il criterio della “priorità” delle misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali; e, al comma 6, prevede che “il datore di lavoro nel caso in cui l’esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l’eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed efficaci […]. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati”.
Ciò premesso, gli Emellini rilevano che la nozione di priorità, cui è fatto riferimento sia nell’art. 15, sia nell’art. 111 del decreto legislativo n. 81/2008, rappresenta la tavola di preminenti valori o interessi fatta propria dal soggetto regolatore e dal medesimo posta a fondamento e a giustificazione delle opzioni esercitate. Ciò non fa venir meno la natura precettiva delle disposizioni, in cui la nozione è richiamata, né le fa degradare a mera raccomandazione di una scelta o di un comportamento che il destinatario sia libero di adottare o meno.
E’, invece, proprio questa la sostanza della lettura seguita dalla Corte di merito nella sentenza impugnata, là dove si esclude che la mancata adozione della misura prioritaria possa integrare un inadempimento e si afferma che il riferimento al criterio di priorità “lascia logicamente al soggetto responsabile un margine di apprezzamento legato ad una serie di fattori” : fattori peraltro concretamente individuati dalla Corte nella opportunità di evitare la creazione e la diffusione di rischi ulteriori connessi alla predisposizione delle misure collettive (per la necessità di usare dispositivi di protezione individuale nel corso della loro realizzazione e per il concorso, in tale realizzazione, di una comunità di lavoratori), come nella esigenza datoriale di contenere costi e tempi, e cioè in elementi indimostrati e comunque estranei tanto alla formulazione dell’art. 15 (e dell’art. 111) del decreto legislativo n. 81/2008, quanto alle ragioni e alle finalità che hanno ispirato la legislazione in materia di sicurezza del lavoro.
Si tratta di conclusione in contrasto anche con il quadro normativo, che la Corte ha dichiarato di avere presente.
A tale quadro deve aggiungersi l’art. 148 del D.Lgs. n. 81/2008, nella versione di cui al d.lgs. n. 106/2009, la quale prevede che “prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, fermo restando l’obbligo di predisporre misure di protezione collettiva, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego”.
Non può, d’altra parte, ritenersi che le parole fermo restando l’obbligo di predispone misure di protezione collettiva attengano esclusivamente all’ipotesi in cui si mostri dubbia la “resistenza” delle superfici su cui eseguire i lavori, perché a quest’ultima problematica è dedicato, con il richiamo a specifiche misure, il comma 2 della disposizione in esame.
Si conclude, pertanto, che, ove si debbano svolgere lavori al di sopra di “lucernari, tetti, coperture e simili”, sia obbligatoria la predisposizione di misure di protezione collettiva, con l’unico ed esclusivo limite che la realizzazione di tali misure risulti incompatibile con lo stato dei luoghi o impossibile per altre ragioni tecniche, la cui prova in giudizio grava sul datore di lavoro e, per quanto di rispettiva competenza, sui soggetti titolari di posizioni di garanzia.
Nell’accoglimento del terzo motivo restano assorbiti il quarto e il quinto. L’impugnata sentenza della Corte di appello di Bologna viene conseguentemente cassata e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio, alla stessa Corte in diversa composizione.