Siglato il protocollo “Rientro in sicurezza” nel Ministro Pubblica Amministrazione:

Siglato il 24/7/2020, tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione e le Organizzazioni sindacali, il protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19”.

Il Ministro per la Pubblica Amministrazione intende promuovere attraverso il dialogo e il confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie della presente intesa e maggiormente rappresentative nelle pubbliche amministrazioni l’adozione del presente Protocollo quadro, ferme restando le specifiche disposizioni adottate nel rispetto della propria autonomia, anche attraverso l’adozione di protocolli di sicurezza specifici.
Il Ministro per la Pubblica Amministrazione e le organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CGS, CIDA, CISAL, CONFSAL, CSE, CODIRP, CONFEDIR, COSMED, USB, UNADIS, UGL, USAE nei limiti di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, in considerazione dell’attuale stato di emergenza per il rischio SARS-CoV-2, convengono:


1. sulla necessità che ciascuna amministrazione di cui all’art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165 del 2001 proceda, con il coinvolgimento del relativo responsabile del servizio prevenzione e protezione e del medico competente e nel rispetto delle competenze del RLS, ad integrare il documento di valutazione rischi di cui al D.Lgs. 9/4/2008, n. 81 secondo le specificità delle singole attività;


2. sull’importanza che le amministrazioni garantiscano nelle proprie sedi l’opportuna informazione e formazione sulle procedure di cui alla presente intesa;


3. che in relazione ai dispositivi di protezione individuale, fatte salve specifiche esigenze da individuarsi correttamente in sede di integrazione del documento di valutazione dei rischi, le pubbliche amministrazioni si impegnino a garantire, come condizione per l’espletamento delle prestazioni lavorative e qualora per complessità dell’attività e/o difficoltà oggettive non sia possibile garantire continuativamente il previsto distanziamento interpersonale, la dotazione di appropriati dispositivi di protezione individuale, per i lavoratori che svolgono attività in presenza o che lavorino in maniera ordinaria in postazioni di lavoro in spazi condivisi. Inoltre, la protezione dei lavoratori dovrà essere garantita, ove possibile, anche attraverso l’utilizzo di barriere separatorie. Per i lavoratori che svolgono attività a contatto con il pubblico e/o che prestano servizi esterni, in aggiunta ai dispositivi di protezionale individuale per le vie respiratorie potrà essere previsto l’impiego di visiere, garantendo adeguata formazione al loro utilizzo. Ove presenti, sono fatte salve le misure di prevenzione di livello superiore rese necessarie in relazione alla specificità dell’attività o del lavoro svolto nei diversi enti ed amministrazioni ed individuate negli accordi e protocolli già sottoscritti o sottoscritti in data successiva al presente protocollo negli enti e nelle amministrazioni medesime;


4. che all’ingresso dei luoghi di lavoro sia rilevata la temperatura corporea del personale interno e dell’utenza esterna tramite idonea strumentazione che garantisca l’adeguato distanziamento interpersonale. Le amministrazioni, ove utilizzino strumentazione che richieda l’impiego di operatori per la rilevazione della temperatura, possono anche ricorrere, nei limiti delle risorse a legislazione vigente, a convenzioni stipulate con associazioni di volontariato;


5. che nel caso in cui la temperatura sia superiore ai 37.5° C non sarà consentito l’accesso del lavoratore o dell’utente e che, in ogni caso, il lavoratore si impegni ad avvisare tempestivamente il datore di lavoro;


6. che l’orario dei servizi erogati al pubblico e quello di lavoro siano organizzati in maniera più flessibile, in particolare, per le fasce di entrata e uscita, anche con riferimento ai rispettivi CCNL, in quanto ciò costituisce una misura rilevante per prevenire aggregazioni e per facilitare il distanziamento interpersonale nei luoghi di lavoro, oltre a contribuire alla riduzione del rischio di affollamenti nei mezzi pubblici nel tragitto casa lavoro dei lavoratori.


7. sulla necessità di garantire, ai fini della prosecuzione dell’attività amministrativa e di servizio, le più opportune condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro in cui le attività debbono essere svolte in presenza del personale,


8. che, nelle more di una definizione contrattuale specifica del rapporto di lavoro agile, le amministrazioni attivino il confronto con i soggetti sindacali ai sensi della disciplina contrattuale vigente, al fine di contemperare l’esigenza di pieno riavvio delle attività amministrative, produttive e commerciali e dell’erogazione dei servizi all’utenza, con la necessità di fronteggiare le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica e all’evolversi del suo contesto, anche prevedendo la coerente applicazione degli istituti del rapporto di lavoro previsti dai CCNL vigenti alle attività di lavoro svolte in forma agile;


9. sull’opportunità che, qualora siano adottati regimi di articolazione dell’orario di lavoro giornaliera o settimanale diversi da quelli precedenti all’entrata in vigore delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica, le amministrazioni favoriscano la conciliazione dei tempi vita-lavoro dei dipendenti, tenendo conto delle eventuali condizioni peculiari di disagio e di fragilità del personale interessato, ovvero della presenza di patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto, anche rispetto al rischio di esposizione a contagio, e di quanto previsto relativamente alle condizioni personali o familiari nelle parti normate dai CCNL sull’orario flessibile, adottando misure di flessibilità oraria a beneficio degli stessi, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.