SISMA BONUS: contribuente in “regime forfetario”


Il contribuente può optare per la cessione all’impresa del credito corrispondente alla detrazione spettante pur avendo aderito al cd. regime forfetario (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 27 agosto 2020, n. 281)

Nella fattispecie presentata all’Amministrazione finanziaria l’Istante rappresenta di essere futuro acquirente di una unità immobiliare con relativa pertinenza, derivante dalla demolizione e ricostruzione di un fabbricato in un Comune – sito in zona sismica 2 – in attuazione della Legge “Piano Casa” che prevede, oltre ad un aumento premiale di cubatura, la possibilità di realizzare più edifici nello stesso lotto. In particolare, a seguito della demolizione di un edificio collabente, verranno ricostruite quattro abitazioni unifamiliari e cinque abitazioni in condominio tutte dotate di singoli box auto pertinenziali, autonomamente accatastati. Il progetto, realizzato nel rispetto della Legge Regionale e delle autorizzazioni comunali, è stato presentato in Comune con richiesta di rilascio del permesso di costruire (PDC) in data 6 marzo 2019, autorizzato ed approvato dallo stesso in data 1 luglio 2019. L’Istante fa presente, inoltre, di non aver ancora ricevuto né dal progettista né dall’impresa venditrice l’asseverazione di riduzione del rischio sismico in quanto tale intervento, secondo la normativa vigente al momento della richiesta di rilascio del permesso di costruire, non era ricompreso fra quelli per cui era possibile fruire di tale agevolazione.
Tanto premesso, l’Istante chiede se può fruire della detrazione disciplinata dal comma 1-septies, dell’articolo 16, del decreto legge n. 63 del 2013, come modificato dall’articolo 8 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 che, a partire dal 1° maggio 2019, ha esteso le agevolazioni per l’acquisto delle unità immobiliari realizzate a seguito di interventi per la riduzione del rischio sismico, effettuati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, già applicabili nelle zone sismiche 1, anche alla zona sismica 2, in cui ricade il territorio del Comune ove è situato l’immobile oggetto dei lavori.
In particolare, chiede di sapere se:
– possa beneficiare della detrazione prevista dal citato articolo 16, comma 1- septies del decreto legge n. 63 del 2013, anche se l’asseverazione non è stata depositata insieme alla richiesta di rilascio del permesso di costruire;
– nel calcolo delle spese agevolabili le pertinenze devono essere considerate autonomamente oppure unitamente all’abitazione;
– tenuto conto del fatto che avendo aderito al cd “regime forfettario” non può beneficiare della detrazione IRPEF, possa, comunque, cedere il proprio credito all’impresa esecutrice dei lavori o a soggetti terzi.
Con riferimento al primo quesito, l’Amministrazione finanziaria ritiene che l’Istante, nel rispetto di tutte le altre condizioni richieste – che non sono oggetto della presente istanza di interpello – potrà fruire della detrazione a condizione, tuttavia, che la predetta asseverazione sia presentata dall’impresa entro la data di stipula del rogito dell’immobile oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico e consegnata all’Istante ai fini dell’accesso al beneficio in questione.
Con riferimento al secondo quesito, invece, afferma che la detrazione deve essere calcolata, nel limite massimo di spesa di euro 96.000, sul prezzo risultante dall’atto di compravendita, unitariamente considerato, riferito all’immobile principale e alla pertinenza, anche se accatastati separatamente.
Infine, con riferimento al terzo quesito – concernente la possibilità per l’Istante di optare per la cessione all’impresa del credito corrispondente alla detrazione spettante pur avendo aderito al cd. regime forfetario – fa presente che l’opzione può essere esercitata da tutti i soggetti che possiedono un reddito assoggettabile all’imposta sul reddito e che sostengono le spese in questione, compresi coloro che, in concreto, non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta.
Pertanto, ai fini dell’esercizio dell’opzione, non rileva, tra l’altro, la circostanza che il reddito non concorra alla formazione della base imponibile ai fini dell’IRPEF in quanto assoggettato a tassazione separata oppure, come nel caso dell’Istante – che si avvale del c.d. “regime forfetario” – ad un regime sostitutivo dell’IRPEF medesima. L’istituto della cessione, infatti, è finalizzato ad incentivare l’effettuazione di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico edifici prevedendo meccanismi alternativi alla fruizione della detrazione che non potrebbe essere utilizzata direttamente. In tal senso, l’opzione può essere esercitata anche dai contribuenti che, come nel caso dell’Istante, aderiscono al predetto regime forfetario i quali, possono, in linea di principio, scomputare le detrazioni dall’imposta lorda solo nel caso in cui possiedano altri redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Il Fisco conclude segnalando che l’aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e, che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per i predetti interventi possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo medesimo, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà, per questi ultimi, di successiva cessione.