
Nei casi di consumo dei prodotti presso i locali dell’esercente a seguito dell’ordine effettuato tramite l’App, l’operazione può essere qualificata come una somministrazione di alimenti e bevande con applicazionedell’aliquota ridotta del 10%. Diversamente, nei casi di asporto dei prodotti, qualora il consumo non avvenga presso i locali dell’esercente, le cessioni degli alimenti e delle bevande devono essere valutate separatamente dal punto di vista dell’applicazione dell’IVA e assoggettate ciascuna all’aliquota propria (ridotta o ordinaria) (Agenzia Entrate – risposta 14 dicembre 2020, n. 581).
L’utilizzo di un’applicazione informatica per permettere una modalità di effettuazione degli ordini alternativa a quella di ordinazione diretta presso il ristorante, con la possibilità di scegliere e personalizzare la tipologia di ingredienti e la dimensione delle bevande, non è sufficiente a concretizzare un servizio di somministrazione.
Il servizio aggiuntivo connesso all’utilizzo della applicazione non consente di pervenire alla diversa qualificazione dell’operazione come una somministrazione di alimenti e bevande.
La principale componente di servizi accessoria che può risultare dirimente per la qualificazione dell’operazione, come somministrazione di alimenti e bevande, sembrerebbe essere la possibilità di consumare presso il ristorante i prodotti acquistati. In assenza di detto elemento e di ulteriori servizi aggiuntivi, infatti, l’operazione economica sembrerebbe configurare una vendita di beni da asporto.
Di fatto, nell’ipotesi in cui gli alimenti e/o le bevande acquistate tramite l’Applicazione non vengano consumati presso il ristorante, prevalendo il carattere di asporto, costituiranno cessioni autonome di beni.
Pertanto, anche alla luce della possibile coesistenza commerciale nello stesso locale delle attività di somministrazione e di vendita, gli alimenti e le bevande possono essere forniti tanto nell’ambito di una più ampia prestazione di servizi di “somministrazione”, quanto nell’ambito di una cessione nel caso della mera vendita da asporto.
Conseguentemente, nei casi di consumo dei prodotti presso i locali dell’Istante a seguito dell’ordine effettuato tramite l’Applicazione, l’operazione può essere qualificata come una somministrazione di alimenti e bevande con applicazione dell’aliquota ridotta del 10% prevista dal n. 121), della Tabella A, parte III, allegata al Decreto Iva.
Diversamente, nei casi di asporto dei prodotti, qualora il consumo non avvenga presso i locali, le cessioni degli alimenti e delle bevande devono essere valutate separatamente dal punto di vista dell’applicazione dell’IVA e assoggettate ciascuna all’aliquota propria.