Soppressione di FONDINPS: istruzioni operative


In seguito alla soppressione della forma pensionistica complementare residuale denominata FONDINPS, a decorrere dal mese di ottobre 2020, le quote di TFR maturando dei nuovi iscritti taciti affluiscono alla forma pensionistica complementare denominata «Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori dell’industria metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini» in forma abbreviata «COMETA», iscritta al n. 61 dell’Albo dei fondi pensione tenuto dalla COVIP. L’Inps con messaggio n. 3600/2020 fornisce istruzioni operative in merito.


Con decreto 31 marzo 2020, n. 85, del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 1, comma 173, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è stata disposta la soppressione della forma pensionistica complementare residuale denominata “Fondo pensione complementare I.N.P.S.”, in forma abbreviata “FONDINPS”.
FONDINPS – si ricorda – è stata costituita presso l’INPS ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del D.lgs 5 dicembre 2005, n. 252, quale forma pensionistica complementare residuale, a contribuzione definita, alla quale far confluire le quote di TFR maturando nell’ipotesi prevista dall’articolo 8, comma 7, lett. b), n. 3, del medesimo decreto legislativo.
Il citato decreto interministeriale n. 85/2020 disciplina la procedura di liquidazione del suddetto Fondo pensione e, in applicazione dell’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto, la COVIP, con delibera del 19 agosto 2020 ha nominato il Commissario liquidatore.
FONDINPS è conseguentemente chiusa a nuove adesioni, pertanto a decorrere dal mese di ottobre 2020 i datori di lavoro non dovranno più versare a FONDINPS le quote di TFR maturando dei lavoratori silenti, ossia di quei lavoratori che non hanno comunicato al datore di lavoro nei termini di legge l’adesione ad alcuna forma pensionistica complementare o di voler mantenere il proprio TFR secondo le previsioni di cui all’articolo 2120 c.c.
L’Istituto ricorda che devono essere destinate alla forma pensionistica complementare residuale, individuata secondo i criteri di cui all’articolo 8, comma 7, lett. b), del D.lgs n. 252/2005, le quote di TFR maturando di quei lavoratori che non hanno manifestato, entro sei mesi dalla data di assunzione, la volontà di conferire il TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta o, in alternativa, di mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro. Soltanto la scelta di mantenere il TFR presso il proprio datore di lavoro – si ricorda inoltre – può essere successivamente revocata ed il lavoratore può conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta.
A decorrere dal mese di ottobre 2020, le quote di TFR maturando dei nuovi iscritti taciti affluiscono alla forma pensionistica complementare denominata «Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori dell’industria metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini» in forma abbreviata «COMETA», iscritta al n. 61 dell’Albo dei fondi pensione tenuto dalla COVIP.
Per quanto attiene ai lavoratori già iscritti a FONDINPS, il decreto interministeriale n. 85/2020 prevede che il Commissario liquidatore di FONDINPS adotti, d’intesa con il Fondo COMETA, un apposito piano di attività per il passaggio a quest’ultimo Fondo delle posizioni individuali dei soggetti che risultano già iscritti a FONDINPS alla data di chiusura del Fondo alle nuoveadesioni. In particolare, il decreto interministeriale n. 85/2020 prevede che ai datori di lavoro di lavoratori iscritti a FONDINPS venga fornita un’informativa con una sintetica descrizione delle disposizioni che hanno determinato la chiusura di FONDINPS e con gli elementi identificativi del Fondo COMETA. Oltre all’informativa, è previsto che venga anche comunicato il comparto di destinazione delle posizioni individuali e dei flussi contributivi futuri, nella linea a contenuto più prudenziale tale “da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili, nei limiti previsti dalla normativa statale e comunitaria, al tasso di rivalutazione del TFR”, nonché la possibilità di esercitare il diritto di trasferimento della posizione ad altra forma pensionistica complementare entro i termini indicati all’articolo 3, comma 4, del citato decreto interministeriale n. 85/2020.
I datori di lavoro si atterranno alle modalità operative già in uso di cui al messaggio n. 19165/2007. A decorrere dal mese di competenza ottobre 2020, non potrà essere più validato all’interno dell’elemento <SceltaPrevCompl>/<FormaPrevCompl> il codice “9999”, avente il significato di “FONDINPS – FONDO COMPLEMENTARE INPS”, ma dovrà essere utilizzato il codice “61”, avente il significato di “COMETA – FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELL’INDUSTRIA METALMECCANICA, DELLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI E DEI SETTORI AFFINI”.