
Istituito il codice tributo “5478” denominato “Riscossione entrate derivanti dal versamento dello 0,5 per cento della raccolta delle scommesse sportive, anche virtuali, per il sostegno al sistema sportivo – articolo 217, comma 2, decreto-legge n. 34 del 2020”. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 20 ottobre 2020, n. 67/E). Sempre nell’ambito sportivo, è possibile concedere a favore di un’associazione sportiva dilettantistica, in relazione ai canoni corrisposti sulla base di un contratto di sublocazione, il credito di imposta di cui all’articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 20 ottobre 2020, n. 68/E).
Il DL rilancio (art. 217, co. 1, decreto-legge n. 34/2020 convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) al fine di far fronte alla crisi economica dei soggetti operanti nel settore sportivo determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze il “Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale”.
Sino al 31 dicembre 2021, una quota pari allo 0,5 per cento del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia on-line, sia tramite canali tradizionali, come determinata con cadenza quadrimestrale dall’ente incaricato dallo Stato, al netto della quota riferita all’imposta unica, viene versata all’entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all’erario.
A riguardo è stato istituito il seguente codice tributo per consentire il versamento, mediante il modello “F24 Accise”, delle suddette somme:
– “5478” denominato “Riscossione entrate derivanti dal versamento dello 0,5 per cento della raccolta delle scommesse sportive, anche virtuali, per il sostegno al sistema sportivo – articolo 217, comma 2, decreto-legge n. 34 del 2020”.
In sede di compilazione del modello “F24 Accise”, il suddetto codice tributo è esposto nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
– nel campo “ente”, la lettera “M”;
– nel campo “provincia”, nessun valore;
– nel campo “codice identificativo”, il codice concessione (Tipo controllo 3 – ad esempio 123456 o, nel caso non sia presente, 999999);
– nel campo “rateazione”, nessun valore;
– nel campo “mese”, nessun valore;
– nel campo “anno di riferimento”, l’anno per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”;
– nel campo “codice ufficio”, nessun valore;
– nel campo “codice atto”, nessun valore.
Sempre nell’ambito sportivo, l’Agenzia delle entrate,con la risoluzione 20 ottobre 2020, n. 68/E, ha previsto la possibilità di concedere a favore di un’associazione sportiva dilettantistica, in relazione ai canoni corrisposti sulla base di un contratto di sublocazione, il credito di imposta di cui all’articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.
L’Associazione Sportiva Dilettantistica istante, ha dichiarato di aver “preso in sublocazione da settembre 2019”, un ufficio di categoria A/10 per la propria sede sociale, corrispondendo la somma di euro X di canone al mese e chiede se il credito di imposta previsto dal DL rilancio, nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento delle attività descritte nel citato articolo, trovi applicazione anche per i canoni derivanti dai contratti di sublocazione.
Per l’Amministrazione Finanziaria, tenuto conto che l’Istante risulta iscritto al registro nazionale delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche presso il CONI, considerata anche la finalità dell’articolo 28 del decreto Rilancio di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, che hanno determinato una riduzione dei ricavi o dei compensi delle attività economiche a fronte dell’incidenza dei costi fissi quali, ad esempio, il canone di locazione, si ritiene che l’ASD potrà, accedere al beneficio previsto dall’articolo 28 del decreto Rilancio, con riferimento al contratto di sublocazione di cui alla legge n. 392 del 1978 e sempreché sussistano tutte le altre condizioni previste dalla norma agevolativa.
Da ultimo, si rammenta che, ferma restando la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 28, anche il conduttore principale potrà fruire del beneficio qui in esame.
Al riguardo, resta fermo che, ai fini del calcolo della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento, in ogni caso, sarà necessario considerare anche il canone relativo alla sublocazione summenzionata al lordo del credito d’imposta di cui all’articolo 28.