Sostegno dei settori turismo e cultura e per l’internazionalizzazione nel DL Ristori convertito


Misure urgenti per il sostegno dei settori turismo, fiere e congressi, spettacolo e cultura e sostegno alla internazionalizzazione delle imprese (art. 6-bis, commi 1-4, 9-10 e 14, D.L. n. 137/2020, convertito in legge n. 176/2020).

Il fondo di parte corrente per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo, di cui all’art. 89, co. 1, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/2020, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è incrementato di 90 milioni di euro per l’anno 2021.
Il fondo per il sostegno alle agenzie di viaggio e ai tour operator, di cui all’art. 182, co. 1, D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è incrementato di 10 milioni di euro per l’anno 2020. Tali misure di sostegno sono estese alle aziende di trasporto di passeggeri mediante autobus scoperti (cosiddetto sightseeing), codice ATECO 49.31.00.
Il fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, di cui all’art. 183, co. 2, D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è incrementato di 350 milioni di euro per l’anno 2020 e di 50 milioni di euro per l’anno 2021. I predetti incrementi, nella misura di 350 milioni di euro per l’anno 2020, sono destinati al ristoro delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi.
Il fondo di cui sopra è incrementato di 1 milione di euro per l’anno 2021 per il ristoro, nella misura di 1 milione di euro per l’anno 2021, che costituisce tetto di spesa massima, delle perdite subite dagli organizzatori di eventi sportivi internazionali in programma nel territorio italiano, limitatamente alle spese sostenute per garantire la presenza in sicurezza del pubblico, nei dieci giorni successivi alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del conseguente annullamento delle presenze di pubblico a tali eventi.
I contributi percepiti ai sensi degli articoli 72, comma 1, lettera d), e 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, degli articoli 182, comma 1, e 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché dell’articolo 91, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e non rilevano altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, né alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Con riferimento ai settori del turismo e della cultura, ai soli fini dell’erogazione dei contributi di cui sopra, i documenti unici di regolarità contributiva in corso di validità alla data del 29 ottobre 2020 conservano la loro validità nel periodo compreso tra il 30 ottobre 2020 e il 31 gennaio 2021.
Per il sostegno dell’internazionalizzazione le disponibilità del fondo rotativo di cui all’art. 2, co. 1, D.L. n. 251/1981, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 394/1981, sono incrementate di 400 milioni di euro per l’anno 2020, e l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 72, co. 1, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/2020, è ulteriormente incrementata di 100 milioni di euro per l’anno 2020, per le finalità di cui alla lettera d) del medesimo comma.