
Il libero professionista a regime forfetario, incapiente e, quindi, senza possibilità di applicare detrazioni fiscali, può cedere alla banca il credito d’imposta corrispondente al superbonus del 110% spettante per la ristrutturazione di un immobile situato in una zona sismica interessata dall’agevolazione (Agenzia Entrate – risposta 02 novembre 2020, n. 514).
Il Decreto Rilancio ha introdotto nuove disposizioni in merito alla detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (c.d. “superbonus”).
Il medesimo Decreto ha introdotto anche la possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dal fornitore dei beni o servizi (cd. “sconto in fattura”) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
Con i primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate è stato precisato che il Superbonus non può essere utilizzato dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva.
È il caso dei professionisti che aderiscono al regime forfetario, in quanto il loro reddito è assoggettato ad imposta sostitutiva.
I predetti soggetti, tuttavia, possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione per un contributo, sottoforma di sconto sul corrispettivo dovuto (cd. sconto in fattura). In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.