Trattamento fiscale dei contributi di assistenza sanitaria versati a Casse solo con fine assistenziale


In relazione al trattamento fiscale della quota associativa, ovvero se a quest’ultima possa essere applicato il medesimo trattamento fiscale riservato ai contributi di assistenza sanitaria versati alle casse aventi esclusivamente fine assistenziale, l’Amministrazione Finanziaria ritiene non corretto escludere dalla base imponibile tale maggiore importo, in quanto lo stesso non è direttamente inerente agli obiettivi perseguiti dalla Cassa sanitaria, che mira ad assicurare ai lavoratori un maggior livello di copertura sanitaria. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 06 ottobre 2020, n. 443)


 


Nella fattispecie, oggetto d’interpello, la Banca istante, ha istituito, di concerto con le parti sindacali a valere sul contratto integrativo aziendale, un premio variabile di risultato per l’esercizio 2019, così come previsto dalla legge di Stabilità 2016 (art. 1, commi da 182 a 189, legge 28 dicembre 2015, n. 208), come successivamente modificata (legge di Stabilità 2016).
I dipendenti avranno la possibilità di beneficiare del Premio, in luogo della sua corresponsione in forma monetaria, mediante l’accesso ad un sistema di c.d. welfare aziendale, volto a consentire ai dipendenti beneficiari la fruizione di un insieme di servizi e prestazioni di varia natura (in seguito, i Servizi Welfare), finalizzati al benessere personale e al supporto della vita familiare, nonché al potenziamento della propria copertura previdenziale e sanitaria, disciplinati dall’articolo 51, commi 2, 3 e 4, del Tuir.
A ciascun Beneficiario che scelga di accedere al Piano Welfare, in luogo della corresponsione del Premio in forma monetaria, sarà attribuito un budget figurativo di spesa (Credito Welfare) che potrà essere successivamente utilizzato dallo stesso per la fruizione di uno o più Servizi Welfare mediante l’allocazione del Credito Welfare alla prestazione e/o al servizio prescelti.
Fra i Servizi Welfare è disponibile un nuovo servizio di assistenza sanitaria erogato da una “Cassa” costituita in forma di associazione non riconosciuta ai sensi degli articoli 36 e ss. del Codice Civile, avente esclusivamente fine assistenziale, che opera negli ambiti di intervento stabiliti con apposito decreto del Ministro della Salute (in seguito, anche la Cassa Sanitaria).
L’inclusione della copertura sanitaria nel paniere dei Servizi Welfare che la Banca intende offrire ai propri dipendenti, potrà avvenire solo nel presupposto che la contribuzione alla Cassa Sanitaria possa beneficiare dell’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera a), del Tuir.
Nel dettaglio, le prestazioni di assistenza sanitaria che la “Cassa” è in grado di includere nel Pacchetto Sanitario rientrano nelle tre seguenti categorie:
1. rimborso delle spese mediche, elencate nello specifico Nomenclatore, sostenute dal dipendente iscritto e/o dai suoi familiari (in seguito, i rimborsi per spese mediche);
2. copertura del rischio di non autosufficienza, c.d. “Long Term Care” (in seguito, anche copertura LTC), garantendo a tutti gli iscritti l’erogazione di una rendita vitalizia al verificarsi di eventi che ne determinano la non autosufficienza;
3. copertura per spese odontoiatriche, mediante polizza assicurativa sottoscritta dalla Cassa Sanitaria a beneficio di tutti gli iscritti fino a un determinato massimale (in seguito, Copertura Odontoiatrica), tramite l’accesso diretto alle strutture convenzionate con la compagnia assicurativa di riferimento della Cassa Sanitaria. Il rimborso monetario delle prestazioni erogate verrà effettuato direttamente da parte della compagnia assicurativa alla struttura sanitaria convenzionata.
Ciò posto, l’Istante chiede se la contribuzione versata dalla Banca alla Cassa Sanitaria per l’attivazione del Pacchetto Sanitario sia esclusa dal concorso alla formazione del reddito di lavoro dipendente dei Beneficiari ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera a), del Tuir.
In particolare, viene chiesto se le caratteristiche del Pacchetto Sanitario messo a disposizione dalla Cassa siano idonee a garantire il rispetto del principio di mutualità, al fine di consentire l’applicazione del regime di favore di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a), del Tuir, ai contributi che la Banca dovrà versare alla Cassa Sanitaria in relazione a ciascun dipendente che abbia richiesto di beneficiare di tale Servizio Welfare nell’ambito del Piano Welfare.
In relazione al trattamento fiscale della quota associativa alla Cassa Sanitaria corrisposta, unitamente alla contribuzione annuale, dal datore di lavoro e dal lavoratore, l’Istante ha precisato che per la sua determinazione, occorre far riferimento unicamente al comma 7 dell’articolo 2 bis del Regolamento di attuazione della “Cassa”, che ne determina l’ammontare in funzione di specifiche fasce di numerosità dei dipendenti in forza all’azienda al momento dell’adesione.
In particolare, l’Istante fa presente che, ai sensi del predetto comma 7, la quota associativa è composta da due voci:
– un importo fisso (compreso da un minimo di euro 250 a un massimo di euro 600) a carico del datore di lavoro, che viene versato alla Cassa Sanitaria all’atto dell’adesione, quale costo una tantum di associazione; e
– un importo annuale (compreso da un minimo di euro 12 a un massimo di euro 20) a carico di ciascun dipendente, il cui ammontare è determinato in funzione della fascia di numerosità summenzionata.
Al riguardo, l’Istante precisa che la quota associativa a carico di ciascun dipendente andrà a ridurre il Credito Welfare disponibile per il dipendente in quanto essa si aggiunge, formando parte integrante della relativa contribuzione annuale complessivamente versata alla Cassa Sanitaria. Stante il fine mutualistico di quest’ultima, le predette quote associative sono dovute a prescindere dall’effettiva erogazione delle prestazioni sanitarie.
Infine, è rappresentato che per i “Soci” e i “Soggetti collegati” – che aderiscono alla Cassa Sanitaria mediante l’utilizzo di un “credito welfare” aziendale – non sono previsti né la “quota iscritti” né la “quota prestazione” di cui agli altri commi del predetto articolo 2 bis del Regolamento, né ulteriori costi di adesione.
In relazione al trattamento fiscale della quota associativa, ovvero se a quest’ultima possa essere applicato il medesimo trattamento fiscale riservato ai contributi di assistenza sanitaria versati alle casse aventi esclusivamente fine assistenziale, l’Amministrazione Finanziaria ritiene non corretto escludere dalla base imponibile tale maggiore importo, in quanto lo stesso non è direttamente inerente agli obiettivi perseguiti dalla Cassa sanitaria, che mira ad assicurare ai lavoratori un maggior livello di copertura sanitaria.
Nella fattispecie in esame, l’iscrizione alla “Cassa”, per quanto necessaria ai fini del godimento delle relative prestazioni sanitarie, non è direttamente finalizzata al finanziamento delle medesime prestazioni. Non è quindi possibile estendere la qualificazione di contributo, di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 51 del Tuir, alla quota associativa a carico del dipendente, solo perché versata unitamente ai contributi destinati alla Cassa sanitaria.
Ne consegue che la quota associativa a carico del lavoratore, non potendo godere del regime di esclusione dal reddito prevista dalla lettera a) del comma 2 dell’articolo 51 del Tuir, non potrà essere oggetto di conversione del Premio di Risultato ai sensi dell’articolo 1, comma 184, della legge di Stabilità 2016.
In relazione, invece, alla quota di iscrizione alla Cassa Sanitaria a carico del datore di lavoro, si rileva che essa è quantificata forfetariamente in ragione del numero dei lavoratori aderenti.
Conseguentemente, non potendo ravvisarsi un collegamento diretto tra il versamento del datore di lavoro e la posizione di ogni singolo iscritto alla Cassa, non è possibile riconoscere in tale contribuzione una componente reddituale nei confronti del lavoratore.